RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 29 AGOSTO 2025
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Retribuzione
La corretta applicazione del Ccnl applicabile e la sua prevalenza sulla prassi aziendale – Cass., Sez. Lav., ord. 28 luglio 2025, n. 21727
Il Fatto
Un lavoratore, adiva il Tribunale lamentando di non aver più ricevuto l’indennità di percorrenza prevista dal CCNL per il tragitto casa-lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, sostenendo che l’indennità fosse dovuta solo per spostamenti da un luogo di lavoro a un altro e non per il tragitto casa-lavoro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte rileva che il diritto all’indennità chilometrica per gli impiegati prevista dal CCNL di riferimento, è riconosciuto solo se il lavoratore presta la sua opera in cantieri e utilizza un mezzo proprio per spostarsi dal centro di raccolta al luogo di lavoro, e non per il tragitto dalla propria residenza al luogo di lavoro.
La Corte sottolinea che la normativa contrattuale distingue chiaramente la posizione degli operai da quella degli impiegati. Inoltre, la corte osserva che una prassi aziendale pregressa, come il versamento dell’indennità prima accordato nel caso di specie, non prevale sulle disposizioni del contratto.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
DEMANSIONAMENTO
Legittimità
L’accertamento giudiziale per la verifica del demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 22 luglio 2025, n. 20612
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere un inquadramento professionale superiore e per far accertare l’illegittimità del mutamento di mansioni e il conseguente demansionamento subito.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano entrambe le domande.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che giudici di merito avevano erroneamente ricondotto le due domande del lavoratore a una sola, ritenendo che la lamentela sul demansionamento fosse una conseguenza della richiesta di superiore inquadramento. Tuttavia, il ricorso del lavoratore evidenziava chiaramente che il demansionamento veniva lamentato anche in relazione alle mansioni inferiori assegnate rispetto alla qualifica già posseduta, senza che questo fosse legato alla richiesta di una qualifica superiore, e che tali mansioni avrebbero dovuto essere esaminate anche in relazione alla compatibilità con il suo stato di salute.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Risarcimento del danno
La prova del danno da demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20427
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale lamentando un demansionamento.
Il Tribunale accoglieva la sua domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, pur confermando che il demansionamento c’era stato, respingeva la richiesta di risarcimento, non ritenendo provato il danno.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
La corte pertanto dichiara il ricorso inammissibile.
INPS
Previdenza
Il pagamento delle spese processuali nei giudizi in tema di previdenza – Cass., Sez. Lav., ord. 29 luglio 2025, n. 21846
Il Fatto
Un pensionato riceveva una richiesta dall’INPS per la restituzione si una somma, versata in eccedenza come integrazione al minimo della sua pensione. L’indebito si era formato a causa del superamento dei limiti reddituali.
Il pensionato si rivolgeva al Tribunale e la Corte d’Appello, in riforma di della sentenza di primo grado, dichiarava l’indebito ripetibile
Il pensionato ricorreva per Cassazione, contestando sia la ripetibilità dell’indebito, sostenendo che l’INPS non avesse specificato chiaramente le ragioni e l’entità dell’eccedenza, sia la condanna al pagamento delle spese legali, in virtù di un’apposita dichiarazione di esonero depositata agli atti.
Il Diritto
La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui in materia previdenziale, il ricorrente ha diritto all’esonero dall’onere delle spese processuali se ha depositato l’apposita dichiarazione nei termini previsti. Poiché tale dichiarazione era agli atti, la condanna al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio era illegittima.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
LAVORO SUBORDINATO
Sanzione disciplinare
Il legittimo rifiuto del lavoratore alla prestazione lavorativa in caso di inadempimento del datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 30 luglio 2025, n. 21965
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi rifiutata di riprendere servizio, all’esito di un trasferimento.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bologna dichiaravano il licenziamento illegittimo., rilevando che il trasferimento era stato motivato da una ritorsione del legale rappresentante e che le mansioni del nuovo posto assegnato inferiori al suo livello di inquadramento. Pertanto, ritenevano giustificata l’assenza della dipendente, in base all’art. 1460 del Codice civile, sull’eccezione di inadempimento.
Il Diritto
La Corte ribadisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive come il rapporto di lavoro, il rifiuto del dipendente di eseguire la prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimo quando non sia contrario a buona fede e sia giustificato da un inadempimento del datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di una pluralità di fattori, inclusi la gravità, la sequenza e la connessione degli inadempimenti datoriali.
Nel caso di specie, la corte rileva che la sequenza di condotte illegittime del datore di lavoro, ovvero la cassa integrazione prolungata, il trasferimento illegittimo, la successiva assegnazione a mansioni inferiori e il mancato pagamento delle retribuzioni giustificassero l’inadempimento del lavoratore.
La Corte pertanto rigetta il ricorso della società.
LICENZIAMENTO
Procedimento disciplinare
La tutela del lavoratore in caso di illegittimità del procedimento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 22 luglio 2025, n. 20751
Il Fatto
Un lavoratore, addetto al settore degli autoferrotranvieri, impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver commesso diverse irregolarità.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava il datore di lavoro a corrispondere al dipendente un’indennità risarcitoria onnicomprensiva di sei mensilità dell’ultima retribuzione.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro dopo che il dipendente abbia richiesto l’intervento del Consiglio di disciplina, come previsto dalla normativa speciale per gli autoferrotranvieri (artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931), è nullo per violazione di una norma imperativa. In tali casi, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta esclusivamente al Consiglio di disciplina, un organo collegiale e “terzo” rispetto al datore di lavoro. La nullità del licenziamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione, anche se il licenziamento non rientra nelle ipotesi di nullità testuale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Proporzionalità
I principi di specificità e proporzionalità della sanzione disciplinare applicata – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20394
Il Fatto
Un lavoratore, impugnava il licenziamento per giusta causa per aver rivolto minacce a un collega più giovane e con un contratto meno stabile.
Il Tribunale e la corte id appello ritenevano legittimo il licenziamento, pur riconoscendo al lavoratore il diritto all’indennità di preavviso, riqualificando il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
la corte ribadisce che la specificità della contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all’interpretazione del giudice .
la corte ricorda poi che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione di gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Procedimento disciplinare
L’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a seguito di un procedimento disciplinare non conforme – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20537
Il Fatto
Un lavoratore, autista di autobus, impugnava il licenziamento per aver venduto un biglietto già vidimato e per altre irregolarità minori.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva provati i fatti e considerava la condotta del lavoratore proporzionata al licenziamento, in quanto parte di una “prassi sistemica”. I giudici del gravame escludevano che le violazioni delle garanzie procedurali previste per gli autoferrotranvieri (art. 53 del R.D. n. 148 del 1931) potessero invalidare la sanzione, limitandosi a determinare l’inefficacia della stessa solo se il licenziamento fosse risultato ingiustificato.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro, pur in presenza di una condotta grave, è nullo se sono state violate le garanzie procedurali speciali previste per gli autoferrotranvieri. Poiché nel caso di specie il datore di lavoro non aveva rispettato tale procedura, la sanzione da lui adottata è affetta da nullità.
La Corte di cassazione pertanto accoglie il ricorso.
PRIVACY
Diritto di difesa
I presupposti per la legittima registrazione di conversazioni tra dipendenti – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20487
Il Fatto
Un lavoratore, impugnava la sospensione dal lavoro per aver registrato, senza autorizzazione, una conversazione tra il direttore del personale e un’altra dipendente all’interno dei locali aziendali.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano la domanda, ritenendo la sanzione legittima e proporzionata.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione, pur riconoscendo che il diritto di difesa del lavoratore può giustificare, in alcuni casi, l’uso di registrazioni audio come prova (art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 51 c.p.), ribadisce che tale condotta deve essere rigorosamente pertinente e direttamente strumentale alla finalità difensiva, sulla base di un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa.
Nel caso di specie, tuttavia la corte rileva che la condotta del dipendente non era scriminata e costituiva una violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà, rendendo la sanzione disciplinare legittima.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Licenziamento
Il presupposto per la tutela del lavoratore in caso di trasferimento di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 18 luglio 2025, n. 20032
Il Fatto
Un lavoratore, licenziato e riassunto presso un nuovo datore, adiva il Tribunale impugnando il licenziamento per far accertare che l’operazione mascherasse un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande del lavoratore, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Cassazione ribadisce che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda, è essenziale che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento della cessione. Nel caso specifico, il licenziamento del lavoratore era stato dichiarato legittimo da una sentenza passata in giudicato, che aveva sancito l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro originario e pertanto manca il presupposto fondamentale per applicare la normativa sul trasferimento d’azienda.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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