RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 31 LUGLIO 2026
ACCERTAMENTO
Con adesione
Sospensione dei termini – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22574
La CTR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per decadenza dei termini, perché, al contrario di quanto affermato in sentenza, il contribuente aveva tempestivamente depositato l’istanza di accertamento per adesione.
Nella difesa spiegata con l’atto difensivo il contribuente lamenta che il termine di impugnazione dell’atto impositivo non era affatto decorso al momento della notifica del ricorso, perché i 60 giorni, prescritti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, risultavano sospesi dalla tempestiva presentazione dell’istanza di adesione, disciplinata dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997.
In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza di definizione determina la sospensione, ex art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, del termine fissato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, così che la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione; in mancanza di tale prova da parte del ricorrente (che la alleghi nel ricorso introduttivo), il giudice di merito deve rilevarne d’ufficio la tardività e dichiarare l’inammissibilità del ricorso (Cass. ord. 20 febbraio 2013, n. 4247).
Per rendere rilevante il procedimento di adesione, occorre che il ricorrente specifichi non solo di avere presentato l’istanza di adesione, attivando l’iter del procedimento stesso, con sospensione dei termini di impugnazione dell’atto impositivo, ma anche che specifichi in quale grado del processo e con quale atto processuale la documentazione attestante l’avvio del procedimento sia stata depositata in giudizio.
Contraddittorio
Decorrenza del termine dilatorio – Cass., Sez. trib., Ord. 16 giugno 2026, n. 20143
Un contribuente sostiene che l’Agenzia, nonostante la comunicazione del PVC, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale prima di emettere un avviso di accertamento che si discostava dai rilievi della GdF, in base a notizie tratte dall’Anagrafe tributaria e dai documenti esibiti in risposta a invito dell’A.F.
Nella specie, è stata condotta un’attività ispettiva conclusasi con PVC regolarmente comunicato al contribuente, con attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ma l’avviso di accertamento è stato adottato anche in base a dati estratti dall’Anagrafe tributaria e a documenti esibiti in risposta a invito dell’A.F., tanto che il provvedimento conclusivo si discosta in parte dai rilievi formulati dagli organi ispettivi. Pertanto, il principio del contraddittorio non è rispettato dal termine dilatorio concesso al contribuente dopo la comunicazione del processo verbale della GdF, dovendosi applicare, quanto agli elementi dedotti da verifiche a tavolino, la giurisprudenza nazionale e UE in tema di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati.
L’A.F. comunica al contribuente lo schema di atto da adottare, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre. Inoltre, al contribuente è garantito l’accesso agli atti del fascicolo, di cui può estrarre copia. Infine, l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’A.F. ritiene di non accogliere.
Pertanto, nella specie, avendo l’A.F. adottato un avviso di accertamento che in parte si discostava dai risultati dell’attività ispettiva, utilizzando altri elementi desunti dalle informazioni in proprio possesso, il contraddittorio attivato con la comunicazione del verbale doveva ritenersi superato e si rendeva necessario attivarne uno ad hoc, che consentisse al contribuente di interloquire su tali dati. Né rileva l’eventuale inerzia del contribuente, non potendosi obliterare il contraddittorio in base al precedente contegno dell’interessato, trattandosi di garanzia che deve essere attivata per legge a prescindere dalle prospettive di successo o utilità.
Controlli automatizzati
Presupposti dei controlli automatici – Cass., Sez. trib., Ord. 25 giugno 2026, n. 21700
Si eccepisce che i controlli automatici sono ammessi solo se la maggiore imposta risulti dalla dichiarazione, cioè in casi tassativi, in cui non rientrano fattispecie relative a questioni giuridiche e interpretative di norme.
L’A.F. può operare con procedure automatizzate un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758).
Con riferimento all’aliquota applicabile dall’Ufficio in difformità a quella applicata dal contribuente in dichiarazione, è legittima la procedura automatizzata; tale attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e non rileva l’inconsapevolezza dell’errore del dichiarante (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2412).
Il ricorso alla procedura automatizzata è legittimo in tali ipotesi, perché si tratta della modifica di un dato numerico, riconducibile a diversa aliquota, che trova fonte in una regola normativa, anche se poi sull’applicabilità e sulla tenuta di quella disciplina possano formularsi contestazioni dalle implicazioni giuridiche anche complesse (Cass. 10 giugno 2021, n. 16479; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31415).
L’A.F. può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o a quella analoga di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria (Cass., Sez. 5, 28 marzo 2024, n. 8462).
E’ possibile procedere al controllo automatizzato anche per correggere l’aliquota applicata dal contribuente, ma sempre a condizione che non vi sia una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo e che la correzione dell’aliquota derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche.
AGEVOLAZIONI
Crediti d’imposta
Incentivi a imprese del settore cinema – Cass., Sez. trib., Ord. 24 giugno 2026, n. 21607
L’Agenzia sostiene che i crediti d’imposta a imprese cinematografiche (utilizzabili solo in compensazione) vadano indicati, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa sia al periodo di riconoscimento del credito, sia a quello di utilizzo, evidenziando distintamente l’importo maturato da quello utilizzato.
I crediti d’imposta per incentivi al cinema devono essere indicati necessariamente, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso, trattandosi di una dichiarazione di volontà irretrattabile, diretta a mutare la base imponibile, non emendabile in caso di errore, se non ove il contribuente dimostri che questo era conosciuto o conoscibile dall’A.F., secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 ss. c.c. (Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9693).
La ratio dell’espressa previsione della decadenza dall’incentivo in caso di mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso e in quello in cui i crediti sono utilizzati va ravvisata nell’esigenza di definire, entro un tempo determinato, l’onere finanziario derivante dal riconoscimento dei crediti d’imposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito (Cass. ord. 12 ottobre 2021, n. 27660).
La decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all’esercizio fiscale in cui si siano sostenuti i relativi costi. La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è concesso ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29126; 30 novembre 2018, n. 31052).
La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale esso è concesso non determina una decadenza formale.
CATASTO
Classamento
Abitazioni di dipendenti esercenti attività agricola – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2026, n. 23869
L’Agenzia sostiene che gli immobili utilizzati come abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola non possono essere riconosciuti rurali, se hanno i requisiti di lusso.
Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e, quindi, a quelle destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, alle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. Le previsioni dell’art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), del D.L. n. 557/1993, regolano fattispecie diverse e, cioè, rispettivamente, le unità destinate ad abitazione che, se superiori a 240 mq, non possono essere considerate rurali e le unità che sono considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superficie, se destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione dei dipendenti.
Per la classificazione catastale degli immobili, le costruzioni destinate alla ricezione e ospitalità, nell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ex art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, senza che ad esse possa applicarsi l’esclusione di cui alla lett. f) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione (Cass. ord. 15 settembre 2022, n. 27198; Cass. sent. 12 agosto 2024, n. 22674; Cass. ord. 6 dicembre 2024, n. 31384). Ciò vale anche nel caso in cui il vincolo di strumentalità del bene all’attività agricola è segnato dall’essere le unità destinate ad abitazione dei dipendenti della società.
L’art. 9, comma 3, lett. e), e il comma 3-bis, lett. f), regolano fattispecie diverse, cioè: le unità destinate ad abitazione che, se superiori a 240 mq, non si possono considerare rurali e le unità che sono considerate rurali e strumentali, senza limiti di superfice, se destinate, alle condizioni normative, ad alloggio dei dipendenti.
Immobili rurali strumentali – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2026, n. 23876
L’Agenzia reputa che, cessando l’attività di allevamento dei suini cui gli immobili erano destinati, viene meno la correlazione tra la funzione produttiva e l’attività svolta dalla società agricola; la strumentalità si valuta in base all’attività effettivamente svolta e la ruralità non spetta a immobili eccedenti il fabbisogno dell’azienda.
La verifica della ruralità cd. strumentale dell’unità immobiliare, di cui agli artt. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, e 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/1998, va operata tenendo conto delle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all’attività, accertando se da tali, concorrenti, elementi sia possibile accreditare la funzionalità dell’unità immobiliare all’attività agricola cui l’utilizzo del bene è asservito, precisando che non ogni mancato utilizzo per tale funzione esclude, di per sé, il carattere rurale del bene nella sua oggettiva accezione, ma solo quello indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità dell’unità immobiliare (Cass. sent. 12 ottobre 2016, n. 20516).
L’unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità dell’unità immobiliare all’attività agricola effettivamente praticata e, dunque, la sua ruralità, risiede, oltre al requisito ubicazionale del cespite (insistenza della costruzione su terreno agricolo quale parte del complesso aziendale), nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali del bene con l’effettiva attività produttiva del fondo cui è asservito.
L’Ufficio deve verificare che negli immobili vengano esercitate le suddette attività e ove le unità siano, sul piano oggettivo, considerate strumentali all’attività agricola esercitata sul fondo, esse andranno censite nella categoria D/10 (Cass. ord. 18 aprile 2023, n. 10238; Cass. ord. 12 agosto 2022, n. 24739).
Non conta, ex se, l’entità della superficie del bene strumentale, ma rileva la sua correlazione funzionale all’esercizio dell’attività agricola in una delle varianti tipizzate dalla norma, nel senso che le caratteristiche funzionali e tipologiche devono essere tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale l’intero edificio è stato costruito (Cass. n. 10238 del 2023 cit.).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Cessione di credito collegata ad anticipazione su fatture – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2026, n. 23901
Una banca sostiene che, in caso di finanziamento in forma di anticipazione su fatture, la presentazione delle fatture e la cessione dei crediti ivi risultanti sarebbero da valutare quali elementi caratterizzanti un’operazione creditizia naturalmente soggetta a IVA, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata a un’operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell’operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa a operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e assoggettamento dell’atto a imposta di registro in misura fissa.
Non integra apertura di credito il rapporto in cui l’operatività del fido dipenda dal compimento di altri atti o dal verificarsi di condizioni e operi nei limiti della specifica operazione collegata (Cass. n. 8662 del 1997).
Se il giudice del merito accerta che la cessione del credito è parte integrante dell’anticipazione e non negozio autonomo avente distinta causa di garanzia, l’operazione va ricondotta tra le prestazioni di servizi relative a operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, ed è esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), dello stesso decreto, che contempla le operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti. In tale prospettiva, la cessione del credito, in quanto inscindibilmente connessa all’anticipazione e funzionale alla realizzazione dell’operazione finanziaria, segue lo stesso regime.
Se le cessioni risultano parte di un’operazione finanziaria rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, ancorché esente, trova applicazione il principio di alternatività IVA/registro, sancito dall’art. 40 del TUR. In tale ipotesi, gli atti non possono essere assoggettati a imposta di registro proporzionale, ma solo in misura fissa. L’alternatività opera anche con riguardo alle operazioni esenti da IVA (Cass. n. 25267 del 2020).
IVA
Fatturazione
Giustificazione di costi fatturati genericamente – Cass., Sez. trib., Ord. 16 giugno 2026, n. 20167
Si deduce che i costi fatturati sono documentati da contratto e documentazione extracontabile e che la mera genericità della fattura non giustifica il disconoscimento della deducibilità e della detrazione, anche in ragione della ripartizione dell’onere della prova in giudizio.
Le fatture non evidenziano tutti i dati obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Le stesse, infatti, riportano solo le parole “lavorazioni” o “servizi”, senza precisare la consistenza delle operazioni poste in essere. Irrilevante a tali fini è il riferimento alla sola contrattualistica depositata. Nella fattura devono essere indicate natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che vengono effettuati e che formano l’oggetto dell’operazione, così come previsto dal predetto art. 21, al fine di potere verificare nel caso dell’attività di controllo, l’oggetto della prestazione. La fattura va correttamente e scrupolosamente compilata, per verificarne l’inerenza (Cass. sent. 28 ottobre 2015, n. 21980; sent. 22 novembre 2017, n. 27777).
Nella specie, le fatture riportano una causale generica quale “lavorazioni” o “servizi”, che impedisce di determinare gli importi fatturati. Il recupero dell’Ufficio è legittimo, tenuto conto che sia la documentazione di cantiere, caratterizzata per la sola movimentazione merci, sia quella riferita a un compenso forfetario posto in relazione al fatturato del committente, non risultano sufficienti a supportare le ragioni del contribuente.
I costi sostenuti dall’imprenditore sono deducibili se possiedono i requisiti di competenza, quanto al tempo, certezza, quanto all’esistenza, oggettiva determinabilità, quanto all’ammontare e inerenza all’attività d’impresa. Il contribuente ha l’onere di provare non solo l’indefettibile requisito dell’inerenza, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto da cui possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, non bastando addurne l’avvenuta contabilizzazione (Cass. sent. 10 aprile 2015, n. 7214; Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30799; Cass. sent. 26 settembre 2018, n. 22940; Cass. ord. 26 luglio 2022, n. 23293; Cass. ord. 23 marzo 2025, n. 7718).
PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili
Diniego di interpello/agevolazioni – Cass., Sez. trib., Ord. 23 giugno 2026, n. 21271
Un contribuente ritiene di avere la possibilità di ricorrere avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che modificano la situazione tributaria, senza dovere attendere che essi si vestano della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili.
Il caso riguarda l’inammissibilità di istanza di disapplicazione, ex art. 37-bis, ottavo comma, del D.P.R. n. 600/1973, formulata ex art. 172, comma 7, del TUIR, volta a ottenere l’uso di perdite ed eccedenze di interessi passivi, a seguito di fusione per incorporazione. Il diniego di interpello è stato ritenuto non impugnabile, non avendo carattere di definitività, ma afferendo a una fase interlocutoria tra Fisco e contribuente.
Il diniego in esame ha, al contrario, natura definitiva, in quanto impedisce la fruizione dei benefici richiesti. Il carattere di definitività del provvedimento, non suscettibile in via fisiologica di ulteriore revisione e impeditivo di ulteriori istanze aventi lo stesso contenuto, ne determina, quindi, l’impugnabilità. La tassatività dell’elencazione degli atti ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non esclude che i provvedimenti dell’Agenzia, quale quello in esame, di rigetto di istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo di un beneficio fiscale, in quanto determinante in via non temporanea, possa essere impugnato giudizialmente.
La tassatività dell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 è da intendersi per categorie e non per singole denominazioni formali. Pertanto, rientrano nella categoria degli atti impugnabili anche i provvedimenti atipici che, seppure con diverso nomen iuris, producono gli stessi effetti degli atti tipici (ad esempio, diniego di agevolazioni, atti di diniego di rimborso) (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5174; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32425).
Incidenti
Presupposti della sospensione del giudizio – Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2026, n. 22398
Si ritiene che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione di altro giudizio, pendente in Cassazione, atteso che la pretesa tributaria era la stessa, ancorché rivolta alla società della quale il ricorrente era legale rappresentante pro tempore.
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, secondo comma, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata (Cass., Sez. T, sent. 25 marzo 2024, n. 7952).
Riunione
Sentenza impugnata per cassazione e per revocazione – Cass., Sez. trib., Ord. 17 giugno 2026, n. 20433
Due impugnazioni risultano proposte l’una avverso pronuncia della CTR, quale giudice d’appello, e l’altra contro la sentenza della stessa CTR che ha deciso sull’istanza di revocazione relativa alla stessa pronuncia.
Qualora pendano contemporaneamente il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche per revocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, occorre disporne la riunione, in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di tali ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce, poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza oggetto di revocazione può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. ord. 9 aprile 2024, n. 9592; Cass. ord. 6 luglio 2022, n. 21315ord. 6 luglio 2022, n. 21315; Cass. ord. 10 gennaio 2024, n. 1078).
RISCOSSIONE
Coattiva
Motivazione di intimazione di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2026, n. 23171
Si discute se l’obbligo di motivazione dell’intimazione di pagamento sia adeguatamente assolto con il rinvio per relationem alle sottese cartelle esattoriali, mai notificate alla società beneficiaria della scissione.
L’avviso ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, redatto su modello approvato dall’A.F., il quale ha come contenuto esclusivo l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni. Esso non necessita, perciò, di particolare e analitica motivazione (Cass. ord. 25 febbraio 2026, n. 4312), essendo sufficiente che faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. ord. 4 luglio 2022, n. 21065; Cass. ord. 6 agosto 2024, n. 22246; Cass. ord. 1° aprile 2025, n. 8614). Ciò non è impedito dalla circostanza che le cartelle di pagamento presupposte non siano state notificate anche alla società beneficiaria della scissione, ma alla sola scissa, poiché la prima aveva la possibilità di acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della seconda, comprese le pendenze tributarie (Cass. sent. 21 giugno 2019, n. 16710; Cass. ord. 23 maggio 2022, n. 16561; Cass. ord. 10 giugno 2025, n. 15503 e n. 15504).
TRIBUTI LOCALI
IMU
Esenzioni per il personale delle Forze Armate – Cass., Sez. trib., Ord. 21 luglio 2026, n. 23705
La questione riguarda i requisiti dell’esenzione IMU per il personale delle Forze Armate. Il contribuente sostiene che la norma speciale deroga solo ai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, senza subordinare il beneficio all’effettivo utilizzo dell’immobile o alla presenza di utenze attive.
L’autonoma causa di esenzione da IMU, ex art. 13, comma 2, lett. d), del D.L. n. 201/2011, per l’unico immobile a uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l’immobile sia privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio del regime agevolativo, che tiene conto delle peculiari esigenze di servizio, che possono imporre a tali contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche a lungo, in luogo diverso da quello di ubicazione dell’immobile posseduto.
I citati immobili sono equiparabili all’abitazione principale, anche se con alcune specificità, dovute all’impiego svolto dai relativi proprietari, che spesso per ragioni di servizio sono indotti a risiedere nel luogo ove prestano funzione, non già nel Comune ove è situato l’immobile di proprietà. Si tratta di autonoma e diversa causa di esenzione. A tale prescrizione non osta che l’immobile sia privo di utenze e inabitato, perché tali elementi sono in linea con la ratio dell’esenzione, basata sulla circostanza che il personale delle Forze Armate (e assimilati) è chiamato a prestare servizio anche in regime di missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi, e in tali circostanze la pretesa che si debba continuare a pagare le utenze appare, oltre che non prevista dalla norma, estranea alla logica dell’agevolazione.
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