RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 6 MARZO 2026
ACCERTAMENTO
Con adesione
Non sempre il termine per impugnare è sospeso – Cass., Sez. trib., Ord. 8 febbraio 2026, n. 2778
L’Agenzia prospetta l’irricevibilità del ricorso, poiché l’istanza di accertamento con adesione non determinava la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare, essendosi realizzato un contraddittorio.
In tema di rettifica, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ex art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, non produce l’effetto sospensivo di 90 giorni del termine per impugnare, ove preceduta dall’invito a comparire ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, perché il contribuente è stato già messo in condizione di valutare anche l’opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo prima di instaurare i giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore “spatium deliberandi”.
Nel procedimento di accertamento per adesione, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco è facoltativa, avendo solo la funzione di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente l’immediata cognizione delle questioni sul tappeto. L’attivazione del procedimento non è obbligatoria, essendo lasciata in tutti i casi alla valutazione degli Uffici, poiché l’art. 6, comma 2, prevede che il contribuente, cui sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito ex art. 5, possa attivare, a sua volta, il procedimento di definizione con la presentazione di apposita istanza. Tale invito ha carattere solo informativo della possibilità di aderire e l’art. 5 e non richiede l’osservanza di particolari modalità. Solo ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, l’invito al contribuente è normalmente comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. sent. 14 gennaio 2015, n. 444).
Il decorso del termine non comporta l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà (Cass. sent. 13 maggio 2022, n.15430), ma è volto solo a garantire al contribuente tale lasso di tempo per deliberare sull’opportunità dell’istanza.
Responsabilità solidale
Omesso versamento di ritenute – Cass., Sez. trib., Ord. 25 febbraio 2026, n. 4265
L’Agenzia censura la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente in qualità di obbligato in solido per il debito tributario, sul presupposto della mancata notifica a quest’ultimo dell’atto prodromico, inviato solo alla società, obbligata in via principale.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta non operi e non versi le ritenute dovute per legge, l’avviso di accertamento è legittimamente notificato solo a lui, sicché il sostituito, al quale sia notificata direttamente la cartella di pagamento nel rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto coobbligato in solido ai sensi dell’art. 35 del citato decreto, può, nell’impugnare l’atto esattivo, contestare anche la legittimità sostanziale dell’avviso di accertamento notificato al sostituto.
L’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 fa nascere la coobbligazione solidale tra sostituto e sostituito quando il primo viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti (SS.UU., sent. 12 aprile 2019, n. 10378). Il destinatario dell’esercizio del potere di accertamento non è il sostituito, ma il sostituto, nei cui confronti deve essere notificato, entro il termine di decadenza di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di accertamento.
Il problema, semmai, è quello di tutelare il diritto di difesa del sostituito, al quale sia notificata direttamente la cartella di pagamento senza il presupposto atto impositivo. La soluzione al problema è l’estensione al sostituito della possibilità di impugnare la cartella di pagamento anche per contestare la legittimità sostanziale (in relazione specificamente all’an e al quantum debeatur) dell’avviso di accertamento notificato al sostituto (Cass. sent. 11 aprile 2002, n. 5169; Cass. sent. 5 aprile 2002, n. 4863; Cass. sent. 3 aprile 2003, n. 5202; Corte cost. sent. 12 aprile 1989, n. 184).
ACCISE
Rimborsi
Rimborso dell’addizionale sull’energia elettrica – Cass., Sez. trib., Sent. 21 febbraio 2026, n. 3907
Si discute se un contribuente consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa, la cui titolarità spetterebbe solo al fornitore, in quanto soggetto passivo d’imposta.
Nel rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, rimane, in forza del principio UE di effettività della tutela, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane in relazione all’impugnazione del diniego di rimborso, proposta dal consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto UE, stante l’inefficacia nei suoi confronti della sentenza della Corte cost. 15 aprile 2025, n. 43 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c, e 2, del D.L. n. 511/1988), derivante dall’esaurimento di tale rapporto per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti del fornitore, non essendo mai stato rimosso l’ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta od orizzontale della direttiva UE tardivamente attuata dallo Stato italiano.
L’impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dall’impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione dell’indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno, senza la necessità di accertare l’eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore (Cass. ord. 9 settembre 2024, n. 24208; ord. 10 aprile 2025, n. 9450).
La natura indebita dell’addizionale è stata confermata, con effetti ex tunc, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511/1988, con possibilità per il consumatore finale, che ha corrisposto l’imposta al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, di agire nei suoi confronti con azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. sent. 24 giugno 2025, n. 16992).
AGEVOLAZIONI
Crediti d’imposta
Nuove assunzioni: comunicazione mantenimento livello occupazionale – Cass., Sez. trib., Ord. 22 febbraio 2026, n. 3945
Il caso riguarda un provvedimento di revoca della concessione del credito d’imposta per nuove assunzioni e il conseguente atto di recupero per il credito utilizzato indebitamente in compensazione, in quanto mancava la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, previsto a pena di decadenza.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 2, commi 539 ss. della legge n. 244/2007, l’invio della comunicazione prevista dall’art. 6, comma 4, del D.M. 12 marzo 2008, entro il termine del 31 marzo di ciascuno degli anni oggetto di contribuzione oltre il primo, costituisce condizione necessaria per il mantenimento dell’incentivo, non potendo tale comunicazione trovare equipollenti in una nuova richiesta, formulata oltre la predetta data di decadenza dal beneficio.
I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica di accoglimento dell’istanza sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione attestante il rispetto del mantenimento del livello occupazionale cui era vincolato il riconoscimento del credito d’imposta. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente o all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata.
Prima casa
Inidoneità a soddisfare le esigenze abitative – Cass., Sez. trib., Ord. 17 febbraio 2026, n. 3596
Si censura la negazione del diritto all’agevolazione prima casa sul presupposto della proprietà di altro immobile, sebbene inidoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari, anche perché locato a terzi.
E’ errato sostenere che l’essere l’immobile pre-posseduto gravato dal diritto di godimento di terzi per effetto di contratto di locazione lo renda inidoneo alle esigenze abitative familiari.
Non rientra nel concetto di inidoneità oggettiva, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione prima casa, un’indisponibilità giuridica di carattere meramente temporaneo, dipendente dalla volontà e discrezionale scelta del soggetto, come quella derivante dalla locazione a terzi dell’immobile posseduto nello stesso Comune (Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 4102).
Non sussiste l’inidoneità oggettiva dell’immobile allorquando la sua indisponibilità scaturisca dalla concreta destinazione d’uso dell’immobile impartita, mediante contratto di locazione, dal proprietario: pertanto non può chiedere nuovamente i benefici prima casa, invocando l’inidoneità, il soggetto che sia proprietario di un’abitazione da lui locata, a causa della sussistenza dell’altrui diritto di godimento, così come non può usufruire dell’agevolazione colui che abbia usato in concreto l’abitazione pre-posseduta come studio professionale (Cass. 10 luglio 2018 n. 18098).
In materia di agevolazione tributaria su acquisto di prima casa, la circostanza che l’immobile pre posseduto sia locato a terzi non integra un’inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare, sicché se a quest’ultima data – l’immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, esso non può ritenersi per questa ragione inidoneo ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d’uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario (Cass. n. 4102 del 2025, cit.).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Termine dilatorio per l’emissione di avviso di rettifica – Cass., Sez. trib., Ord. 23 febbraio 2026, n. 4075
Si eccepisce che l’inosservanza del termine di 60 giorni per la comunicazione di osservazioni e richieste non inficia la validità dell’atto impositivo quando si verta in materia di imposta di registro (quindi, di un tributo non armonizzato), poiché l’obbligo del contraddittorio preventivo vale solo per i cd. tributi armonizzati.
In materia di imposta di registro, gli accessi, le ispezioni o le verifiche dell’A.F. nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali (secondo le modalità fissate dal combinato disposto degli artt. 51, comma 4, del D.P.R. 26 n. 131/1986, e 52 del D.P.R. n. 633/1972), nell’ambito degli accertamenti e dei controlli dei valori relativi agli «atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse» (art. 51, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 131/1986), sono soggetti alla previsione generale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in caso di successiva emanazione di avvisi di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta (art. 52 del D.P.R. n. 131/1986).
In materia di imposta di registro, la nullità dell’avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, opera nei confronti di tutti i coobbligati solidali, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, non rilevando che uno solo dei coobbligati sia stato sottoposto ad accesso, verifica o ispezione presso i locali destinati all’esercizio in proprio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e, perciò, abbia ricevuto la consegna del relativo PVC, rispetto alla quale si computa il decorso del termine per la comunicazione di osservazioni e richieste all’Ufficio impositore, sempre che non ricorra una situazione di urgenza.
IRAP
Base imponibile
Settore trasporti escluso da deduzione costi del lavoro – Cass., Sez. trib., Ord. 19 febbraio 2026, n. 3799
Si chiede se la società, in ragione del rapporto con la Regione in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, potesse o meno usufruire della deduzione, ai fini IRAP, di poste relative al costo del lavoro.
L’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997, esclude le imprese operanti in concessione e a tariffa nel settore dei trasporti dal beneficio della deduzione IRAP di alcune poste relative al costo del lavoro.
Poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. public utilities), caratterizzate dall’operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dagli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale), a fini agevolativi di riduzione della base imponibile, rileva il regime in cui operano. Nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante (Cass. ord. 13 novembre 2023, n. 31562, n. 31477 e n. 31488).
Il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. public utilities) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto; tale interpretazione del concetto di tariffa è coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale (Cass. ord. 12 dicembre 2019, n. 32633; ord. 11 agosto 2020, n. 16889; ord. 14 ottobre 2020, n. 22156; ord. 22 ottobre 2021, n. 29504ord. 22 ottobre 2021, n. 29504; ord. 15 settembre 2021, n. 24977ord. 15 settembre 2021, n. 24977).
Il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile IRAP ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati, in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell’IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in tali settori la tariffa tiene conto specificamente di tale costo (Cass. sent. 22 dicembre 2021, n. 41282).
IRPEF
Redditi di lavoro dipendente
Personale di volo e retribuzione convenzionale – Cass., Sez. trib., Ord. 26 febbraio 2026, n. 4380
L’Agenzia non riconosce a un pilota di aeromobili dipendente di una compagnia aerea olandese le retribuzioni convenzionali, accertando un maggior reddito di lavoro dipendente pari alla differenza tra quello comunicato dall’autorità fiscale olandese e quello dichiarato in Italia.
La previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale, tenuto conto che la normativa citata rileva solo in ambito previdenziale, non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF; pertanto, anche con riguardo a tale categoria, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, va determinato in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987.
L’Agenzia delle entrate richiama, in chiave sistematica, quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 317/1987, ove dispone che le disposizioni in esame non si applicano agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro stranieri. Sostiene che il personale di volo sarebbe escluso dall’applicazione di tutte le norme che configurano retribuzioni convenzionali, tra cui anche l’art. 4, richiamato dal TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 8-bis, cit., rinvia alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, ai soli fini della determinazione del reddito imponibile a fini IRPEF dei lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni indicate. La normativa citata rileva solo in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
IVA
Rimborsi
Rimborso forfetario IVA: prova inerenza della spesa – Cass., Sez. trib., Ord. 22 febbraio 2026, n. 3950
L’Agenzia contesta l’inerenza dei costi sostenuti dalla società, in quanto basata su elementi che nulla dicono circa la riferibilità del costo all’attività d’impresa; sostiene che l’istanza forfetaria di rimborso dell’IVA non fa venire meno l’onere di fornire la prova dell’inerenza dei costi da cui il credito IVA deriva.
L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente rientra tra i presupposti per la detrazione dell’IVA assolta ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e tale presupposto deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfetario dell’imposta, previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 278/2006, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE 14 settembre 2006, causa C-228/05.
Il principio per il quale, ai fini del riconoscimento del rimborso dell’eccedenza IVA ovvero della detraibilità dell’imposta, occorre accertare, con riferimento agli acquisti di beni e, in generale, alle operazioni passive, l’effettiva inerenza all’esercizio d’impresa non viene meno dopo CGUE 14 settembre 2006, causa C-228/05, con cui si è affermato che l’art. 17, n. 7, prima frase, della VI direttiva n. 77/388/CE deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell’IVA senza previa consultazione del comitato consultivo dell’IVA, istituito all’art. 29 della detta direttiva. Tale disposizione, infatti, non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni IVA ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico (Cass. 13 luglio 2012, n. 11943).
Proprio la questione della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria impone la verifica della sussistenza dei presupposti per la detrazione di cui all’art. 19 del decreto IVA e, quindi, anche dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente (Cass. 28 settembre 2018, n. 23514).
PROCESSO TRIBUTARIO
Notifiche
La notifica cartacea anziché telematica è nulla e sanabile – Cass., Sez. trib., Ord. 25 febbraio 2026, n. 4230
Si chiede se la notifica non con modalità telematiche previste dalla norma, ma in forma cartacea, secondo le regole previgenti, sia inesistente o nulla e, come tale, sanabile per raggiungimento dello scopo.
Nel processo tributario, è nulla (e non inesistente) la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del D.L. n. 119/2018, che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica; pertanto, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. (Cass. ord. 10 gennaio 2025, n. 585).
Non vi è inesistenza ove l’attività svolta appartenga al tipo contemplato dal complesso sistema normativo; viceversa, la difformità che si traduca nella violazione di specifici vincoli normativi configura una mera nullità dell’attività notificatoria (Cass., Sez. U., sent. 10 gennaio 2020, n. 299 e n. 300).
Non è dirimente l’utilizzo da parte del legislatore dell’avverbio “esclusivamente” per individuare l’unica modalità possibile di esecuzione delle notifiche. Infatti, la notifica eseguita con modalità difformi dal modello legale resta una notifica invalida, ma ciò non può fare ritenere che si tratti di notifica inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Una volta optato per la ricorrenza di un’ipotesi di nullità, e non inesistenza, della notifica, il principio sancito in via generale dall’art. 156, terzo comma, c.p.c. vale anche per le notificazioni in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata, dove, malgrado l’irritualità, l’atto abbia raggiunto lo scopo, essendo venuto a conoscenza del destinatario (Cass., Sez. U., sent. 18 aprile 2016, n. 7665).
Né rileva che l’Agenzia, costituendosi in appello, abbia eccepito in via preliminare l’inammissibilità della notifica, dato che l’effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass., Sez. U., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).
RISCOSSIONE
Prescrizione e decadenza
Proroghe dei poteri di Equitalia per la riforma della riscossione – Cass., Sez. trib., Sent. 23 febbraio 2026, n. 4047
La lite verte sulla carenza di potere per decadenza del potere di riscossione in capo a Equitalia Sud e sull’illegittimità e inapplicabilità delle proroghe di tale termine, posto a pena di decadenza.
In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE e con i principi della Dir. n. 2014/23/UE gli artt. 9, comma 4, del D.L. n. 174/2012, 10, comma 2-ter, del D.L. n. 35/2013, 53 del D.L. n. 69/2013, 1, comma 610, della legge n. 147/2013, 1, comma 642, della legge n. 190/2014, 7, comma 7, del D.L. n. 78/2015, 10, comma 1, del D.L. n. 210/2015, 18 del D.L. n. 113/2016, e 2, comma 1, del D.L. n. 193/2016, che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 – dall’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del D.L. n. 70/2011- per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, ad opera di Equitalia S.p.A. e delle società dalla stessa partecipate, essendo finalizzate tali proroghe a consentire il riordino della disciplina della riscossione dei tributi locali, che l’art. 3 del D.L. n. 203/2005 aveva fondato, in linea con il principio UE della libertà per gli Stati membri di regolamentare l’organizzazione dei servizi pubblici (compreso il servizio di riscossione), sull’attribuzione – in forza (anche per la proroga) di una legge e non di un provvedimento amministrativo – della funzione a un ente pubblico (l’Agenzia entrate) e dell’esercizio a una società (Equitalia S.p.A.) interamente controllata dallo stesso e da altro ente pubblico (Agenzia entrate e INPS).
SANZIONI
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento non impedisce i rimborsi – Cass., Sez. trib., Sent. 14 febbraio 2026, n. 3346
Secondo l’Agenzia, la restituzione dell’IVA era avvenuta spontaneamente, con ravvedimento operoso, per evitare la notifica di un atto di contestazione e costituiva acquiescenza della pretesa e rinuncia al rimborso.
Una volta che si sia perfezionata la fattispecie di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, è preclusa la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili. Il ravvedimento operoso, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto tale istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata (Cass. sent. 30 marzo 2016, n. 6108).
La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento solo per errore determinante; ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate, rileva solo l’errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza “ab origine” dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l’istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto (Cass. ord. 5 maggio 2023, n. 11993).
Lo stesso principio non vale per le somme corrisposte a titolo di imposta e interessi, versate in occasione del ravvedimento operoso, posto che il questo, riguardando solo le sanzioni, non può costituire causa ostativa al rimborso dell’imposta indebitamente versata. Il versamento dell’imposta costituisce una mera dichiarazione di scienza, come tale modificabile. Né può ritenersi che vi sia stata acquiescenza alla pretesa impositiva.
La scelta di pagare la sanzione in misura ridotta, quindi, non impedisce il rimborso dell’IVA versata nell’ambito della procedura di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
TRIBUTI LOCALI
IMU
Niente esenzione IMU per immobili contigui dei coniugi – Cass., Sez. trib., Ord. 27 febbraio 2026, n. 4498
Un Comune ritiene errato qualificare come un’unica abitazione principale due unità immobiliari possedute da due coniugi conviventi, in assenza della fusione degli immobili a fini fiscali.
Secondo il tenore dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l’esenzione dall’IMU può essere riconosciuta a un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, data la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, non può essere estesa a ulteriori unità contigue, di fatto unificate e utilizzate anch’esse come abitazione principale (Cass., Sez. 6-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. trib., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass. 17 aprile 2025, n. 10216; Cass. ord. 27 ottobre 2025, n. 28475).
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, definendo come abitazione principale il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina una discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle stesse condizioni, si vedono accordato il beneficio per ciascun rispettivo immobile. La sentenza citata ha ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile.
Nella specie, in mancanza di scissione del nucleo familiare o di esigenze lavorative, l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita di fatto a dimora principale e contigua all’unità immobiliare esente non è legittima.
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