3° Contenuto Riservato: Rateazioni ADER. La causa di forza maggiore blocca la decadenza

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 11 DICEMBRE 2025

In materia di rateazione delle cartelle esattoriali, ex art. 19, del D.P.R. n. 602/1973, applicando il c.d. principio di ragionevolezza, nei casi di forza maggiore si può prescindere dalla formulazione letterale della norma e dalla sua applicazione asettica, dando rilievo ai fatti specifici imprevedibili/inevitabili che hanno portato alla decadenza del piano di dilazione. Da qui il ripristino della rateazione e lo stop alle azioni esecutive. Questo in sostanza il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 15671/2025.

Le rateazioni ADER. Decadenza a seconda della data di attivazione del piano

L’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, regola la rateazione delle cartelle esattoriali così come modificata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 che ha attuato la c.d. riforma della riscossione.

Si veda il Decreto attuativo MEF del 27 dicembre (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024) contenente la “Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti” analizzato nel nostro approfondimento: “Rateazione cartelle esattoriali post riforma della riscossione. Pubblicato il decreto attuativo”.

Le regole ex art. 19 si applicano anche rispetto agli importi contestati con avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. Sugli avvisi, si deve comunque trattare di carichi già affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Detto ciò, il numero di rate richiedibili dal 1° gennaio 2025 può essere così individuato.

Tipo di dilazioneAnno concessione
2025-20262027-20282029 e ss.
<=120.000 euro 
Richiesta semplice 
Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, post riforma
8496108
<=120.000 euro 
Richiesta documentata 
Art. 19, comma 1.1, lett. b), D.P.R. n. 602/1973
Da 85 a 120Da 97 a 120Da 109 a 120
>120.000 euro 
Richiesta documentata 
Art. 19, comma 1.1, lett. a), D.P.R. n.  602/1973
Fino ad un massimo di 120 rate

Anche post riforma rimane invariato il numero di rate il cui omesso pagamento determina la decadenza della dilazione. Riferimenti che ci torneranno utili da qui in avanti.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)Mancato pagamento di 18 rate
anche non consecutive
Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021Mancato pagamento di 10 rate
anche non consecutive
Art. 13-decies, commi 4 e 5, D.L. n. 137/2021
Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022Mancato pagamento di 5 rate
anche non consecutive
Art. 19, D.P.R. n. 602/1973
Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 in avanti (anche post-riforma)Mancato pagamento di 8 rate
anche non consecutive
Art. 15-bis, D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022, il carico già oggetto di dilazione non può essere nuovamente rateizzato; al contrario, per le richieste presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può essere nuovamente oggetto di dilazione ma solo se preliminarmente vengono pagate le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Rateazioni ADER. La causa di forza maggiore blocca la decadenza

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 15671/2025, è intervenuta in materia di decadenza dalla rateazione delle cartelle esattoriali, delimitando il confine tra responsabilità del contribuente e causa di forza maggiore.

Nel caso esaminato il contribuente aveva interrotto il pagamento delle rate, decadendo, non per scelta o negligenza, ma a causa di un evento esterno puntualmente documentato e legato alle sue condizioni di salute, evento imprevedibile e inevitabile, tale da integrare una situazione di forza maggiore.

In questo contesto fattuale che la Corte è stata chiamata a valutare se la decadenza prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 dovesse operare in modo automatico oppure se, di fronte a una causa non imputabile al debitore, il rigore della norma dovesse essere temperato.

Ebbene, secondo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la decadenza dai piani di rateazione, pur prevista dalla legge quale effetto diretto del mancato pagamento di un certo numero di rate, non può essere applicata in modo meccanico quando l’inadempimento deriva da circostanze di forza maggiore.

La stessa Corte inoltre ha rilevato che nel caso di specie inoltre l’intimazione di pagamento era priva di motivazione, poiché non riportava alcuna indicazione sul verificarsi della decadenza.

Ciò in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e l’art. 7 della Legge n. 212/2000 – Statuto del Contribuente-, normativa in base alla quale l’amministrazione deve sempre motivare gli atti che impattano sulla sfera patrimoniale del contribuente.

Dunque rilevano sempre i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda ogni atto/provvedimento emesso.

Nel complesso, applicando il c.d. principio della ragionevolezza, nei casi di forza maggiore si può prescindere dalla formulazione letterale della norma e dalla sua applicazione asettica, dando rilievo ai fatti specifici imprevedibili/inevitabili che hanno portato alla sua violazione.

La decadenza non opera quando la mancata esecuzione dei pagamenti è riconducibile a fattori esterni e non imputabili al contribuente, poiché diversamente si sacrificherebbe in maniera sproporzionata il diritto del contribuente a vedere considerata la propria situazione effettiva.

Nel caso di specie oltre a sancire la rilevanza della situazione concreta che ha portato al mancato pagamento delle rate, la CGT di Roma ha altresì stabilito il ripristino della rateizzazione originaria, con rimodulazione delle rate scadute nonché con lo stop alle azioni esecutive.

Tale sentenza potrebbe avere anche altre potenziali implicazioni; la prima che viene in mente è sicuramente quella relativa ai pagamenti della rottamazione dei ruoli; per la rottamazione-quater opera la tolleranza dei 5 giorni mentre per la “quinquies” il DdL di Bilancio 2026prevede la decadenza della pace fiscale post omesso pagamento di due rate, anche non consecutive.

In base all’orientamento espresso dalla CGT di 1° grado di Roma, in sede di giudizio, non si potrà prescindere dal verificare i reali motivi alla base dell’inadempimento se non imputabile al contribuente ossia determinato da una comprovata causa di forza maggiore.

Ulteriore aspetto riguarda il blocco alle compensazioni comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 ovvero ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

Alert, quello di cui al D.L. n. 223/2006, introdotto dal comma 94 della Legge n. 213/2023 e poi rivisto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n.  39/2024, rispetto al quale il limite di debiti scaduti affidati all’ADER che fa scattare il blocco alle compensazioni (iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti) è fissato a 100.000 euro; il DdL di Bilancio 2026 prevede di dimezzare la soglia a 50.000 euro.

Rispetto ai suddetti divieti di compensazione, lo stesso non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2024).

Il termine “regolari” fa riferimento alla piena validità del piano di rateazione rispetto al quale non è intervenuta decadenza; nei fatti un eventuale omesso pagamento di una o più rate, nei limiti della decadenza ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (e norme in deroga – vedi tabella primo paragrafo), con riferimento al debito dilazionato permette di superare il blocco alla compensazione.

Dunque, tali debiti non concorreranno alla verifica della soglia di 100.000 euro (1.500 euro per il blocco D.L. n. 78/2010) se non per le rate scadute nei limiti della decadenza.

Anche in questo caso se si dovesse tenere conto del principio espresso dalla CGT di 1° grado di Roma, un’eventuale causa di forza maggiore con ripristino della regolarità del piano di dilazione, permetterebbe di superare lo stop alle compensazioni.

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