COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 10 SETTEMBRE 2025
Il 30 giugno 2025 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2024. Tuttavia, il contribuente può ancora regolarizzare l’omissione tramite il ravvedimento operoso, purché effettui la sanatoria entro 90 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 29 settembre 2025. L’introduzione dell’art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 472/1997, ad opera del D.Lgs. n. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie), ha sancito l’inapplicabilità del ravvedimento in caso di presentazione della dichiarazione oltre tale limite temporale, superando i precedenti orientamenti ministeriali.
Dichiarazione IMU 2024: scadenze e ravvedimento entro il termine di legge
La dichiarazione IMU (e IMU ENC per gli enti non commerciali) riferita all’anno d’imposta 2024 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Il termine di 90 giorni per il ravvedimento operoso scade lunedì 29 settembre 2025, poiché il 90° giorno successivo alla scadenza, domenica 28 settembre, è festivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento dell’omessa dichiarazione è possibile solo entro 90 giorni dalla scadenza. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024 (c.d. Decreto “Sanzioni”), è stato introdotto il nuovo comma 2-ter che prevede: “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.
Questa disposizione ha un effetto generale e riguarda tutti i tributi, incluse le imposte locali come l’IMU. Conseguentemente, dopo il 29 settembre 2025 non sarà più possibile usufruire del ravvedimento operoso per l’omessa dichiarazione 2024.
Superamento dei precedenti orientamenti ministeriali
Con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 472/1997, sono superate le precedenti interpretazioni ministeriali che ritenevano ravvedibile anche l’omissione dichiarativa oltre i 90 giorni.
In passato, si era affermato che la definizione di “omessa dichiarazione” – prevista dagli artt. 2, comma 7, e 8, comma 6, del D.P.R. n. 322/1998 – si applicasse esclusivamente alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, IVA e IRAP. Pertanto, il ravvedimento delle dichiarazioni IMU poteva teoricamente avvenire anche oltre i 90 giorni.
Alla luce del nuovo impianto sanzionatorio, tale distinzione non è più rilevante: anche i tributi locali, come l’IMU, rientrano pienamente nel perimetro della preclusione del ravvedimento oltre i 90 giorni.
Ravvedimento IMU 2024: condizioni e sanzioni applicabili
Per perfezionare il ravvedimento entro il 29 settembre 2025, il contribuente deve:
- presentare la dichiarazione IMU o IMU ENC;
- versare l’IMU eventualmente dovuta;
- corrispondere gli interessi legali calcolati al tasso del 2% annuo dal 1° gennaio 2025;
- pagare la sanzione ridotta per omessa dichiarazione.
Sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione
Secondo l’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con:
- una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata;
- sanzione minima di 50 euro se l’imposta è stata regolarmente versata.
Sanzione ridotta per ritardo entro 30 giorni
Ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, per dichiarazioni presentate entro 30 giorni dalla scadenza (quindi entro il 30 luglio 2025), la sanzione è ridotta a un terzo.
Riduzione da ravvedimento operoso
Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il termine di 90 giorni, alla sanzione – ordinaria o già ridotta a un terzo – si applica la riduzione a 1/10 del minimo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997.
Esempi pratici di ravvedimento
Situazione | Termine presentazione | IMU versata | Sanzione da ravvedimento | Interessi legali | Totale |
Dichiarazione presentata il 29 settembre 2025, IMU non versata | Entro 90 gg. | No | 10% dell’IMU dovuta (min. 5 euro) | 2% annuo giornaliero | IMU + interessi + sanzione |
Dichiarazione presentata il 29 settembre 2025, IMU già versata | Entro 90 gg. | Sì | Euro 5 (1/10 di euro 50) | N/A | Solo sanzione |
Dichiarazione presentata oltre 90 gg. (es. 10 ottobre 2025) | > 90 gg | Sì/No | Ravvedimento inibito | N/A | Non possibile |
L’avvio di controlli preclude il ravvedimento
Si ricorda che, come per tutti i tributi, il ravvedimento è precluso in presenza di controlli già avviati dal Comune (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997). L’accertamento formale impedisce ogni possibilità di regolarizzazione spontanea.
Trattamento dell’omessa dichiarazione parziale
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17298/2021), anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella dichiarazione IMU configura una violazione qualificabile come “omessa dichiarazione”, nonostante sia stata validamente trasmessa la dichiarazione per altri immobili.
Tale orientamento comporta l’applicazione della sanzione per omissione (più grave), e non quella per dichiarazione infedele (art. 1, comma 778, Legge n. 160/2019).
Dichiarazione IMU ENC: obbligo annuale e ravvedimento
Per gli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ENC ha carattere obbligatorio annuale, anche in assenza di variazioni.
L’omissione è parimenti soggetta a sanzione e può essere regolarizzata con ravvedimento entro i 90 giorni dalla scadenza.
Coordinamento con la riforma delle sanzioni
Il nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 ha ampliato le ipotesi di riduzione delle sanzioni, ma ha anche introdotto limiti rigorosi alla possibilità di ravvedimento oltre i 90 giorni.
Tali disposizioni trovano applicazione a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Tuttavia, la violazione per omessa dichiarazione IMU 2024 si perfeziona il 30 giugno 2025, rientrando quindi a pieno titolo nella nuova disciplina.
Tabella riepilogativa – Ravvedimento IMU 2024
Aspetto | Riferimento normativo | Termini | Trattamento |
Termine ordinario di presentazione | Art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019 | 30 giugno 2025 | Presentazione dichiarazione IMU e IMU ENC |
Ravvedimento operoso | Art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 | Entro 90 gg. (29 settembre 2025) | Sanzione ridotta a 1/10 del minimo |
Preclusione ravvedimento oltre 90 gg. | Art. 13, comma 2-ter, D.Lgs. n. 472/1997 | Dopo 29 settembre 2025 | Non è più ammesso il ravvedimento |
Sanzione per omessa dichiarazione | Art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019 | Permanente | 100-200% dell’imposta, min. 50 euro |
Sanzione se IMU già versata | Art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019 | Permanente | Euro 50 riducibile con ravvedimento |
Riduzione sanzione se ritardo ≤ 30 gg. | Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997 | Fino al 30 luglio 2025 | Sanzione ridotta a 1/3 |
Interessi legali | Art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 | 2% annuo dal 1° gennaio 2025 | Giornalieri fino al pagamento |
Preclusione per controlli | Art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997 | Sempre | Inibisce ogni ravvedimento |
Omessa dichiarazione singolo immobile | Cass. n. 17298/2021 | Permanente | Equiparata a omessa dichiarazione |
Dichiarazione IMU ENC | Legge n. 160/2019 | Annuale | Obbligatoria anche senza variazioni |
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