3° Contenuto riservato: Regime del margine precluso per i beni usati che hanno beneficiato del “regime 42”

COMMENTO

DI MARCO PEIROLO | 18 LUGLIO 2025


Con l’ordinanza n. 19102 dell’11 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che l’applicazione del regime sospensivo dell’IVA all’importazione (c.d. “regime 42”) ai telefonini usati, rigenerati al di fuori della UE e, successivamente, importati in Italia attraverso un altro Stato UE, preclude l’applicazione del regime del margine in sede di rivendita.

Descrizione del caso

La controversia ha avuto origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava una maggiore IVA in capo ad un esercente l’attività di vendita al dettaglio di telefoni cellulari usati e rigenerati per l’anno 2017.

I telefonini usati venivano mandati in Cina, ricondizionati e importati attraverso il Belgio con applicazione del regime di sospensione dell’IVA all’importazione previsto dall’art. 143, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. “regime 42”) e successiva immissione al consumo in Italia con applicazione del regime del margine.

Il giudice di primo grado ha confermato la pretesa erariale, sostenendo che l’operazione economica posta in essere non potesse essere considerata un acquisto intracomunitario e ritenendo, conseguentemente, assenti i presupposti per l’applicazione del regime del margine di cui all’art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995. Al contrario, il giudice d’appello ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal contribuente, fondata sulla circostanza che, pur se riparati in Cina, i telefonini transitavano in Italia da una società belga, fosse ragionevole e non smentita, sotto il profilo fattuale, dall’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe limitata a fornire un’interpretazione diversa della norma in relazione alla fattispecie concreta.

Presupposti di applicazione del regime del margine

Il regime del margine è un metodo alternativo di applicazione dell’IVA finalizzato ad evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta nel commercio di beni usati.

Esso è regolato, innanzitutto, dall’art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995, il quale, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, prevede che:

Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione, nonché i beni ceduti da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia […] e i beni ceduti da un soggetto passivo che abbia assoggettato l’operazione al regime del presente comma.

Sul piano interpretativo, per stabilire se un bene ricondizionato ricada o meno nella disciplina del regime del margine, la giurisprudenza comunitaria ha costantemente ribadito che, sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell’art. 311, par. 1, punto 1, della Direttiva “IVA” n. 2006/112/CE, costituiscono “beni d’occasione” i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, l’art. 314 della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che il regime del margine si applica alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quando tali beni gli siano stati ceduti nella UE da:

  • una persona che non sia soggetto passivo;
  • un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo sia esentata conformemente all’art. 136 della Direttiva n. 2006/112/CE;
  • un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese e riguardi un bene d’investimento;
  • un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo sia stata assoggettata al regime speciale.

Orientamento della Corte di Cassazione

Ad avviso dei giudici di legittimità, il presupposto soggettivo del regime del margine non è soddisfatto nel caso di specie.

Il suddetto regime non è, infatti, applicabile in sede di rivendita di beni precedentemente oggetto di un’operazione di importazione.

Del resto, il citato art. 36, comma 1, del D.L. n. 331/1993 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto si pone in deroga rispetto al regime ordinario di applicazione dell’IVA, con la conseguenza che il regime del margine deve necessariamente intendersi riferito ai beni usati acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato UE.

Sempre secondo i giudici di legittimità, a favore di questa conclusione occorre, inoltre, considerare che ai telefoni usati, ricondizionati in Cina e importati attraverso la dogana belga, è stato già applicato il “regime 42”, di cui al richiamato art. 143, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE.

Il “regime 42” determina una modifica del regime impositivo, fermo restando che il bene interessato si considera importato da un soggetto extra-UE, con il vincolo dell’assolvimento dell’imposta in sede di acquisto intracomunitario, vale a dire nello Stato UE di destinazione dei beni che hanno beneficiato della sospensione dell’IVA all’importazione.

L’IVA applicata sull’acquisto intracomunitario si colloca su un piano distinto per finalità e presupposti rispetto al regime del margine, cosicché – ha concluso la Suprema Corte – i prodotti tecnologici ricondizionati, anche se possono, di per sé, essere venduti con il regime del margine, restano soggetti al regime IVA ordinario quando sono rigenerati al di fuori della UE e, al momento dell’importazione, beneficiano del “regime 42”.

La successiva catena di cessioni del bene non altera, infatti, il regime impositivo applicabile al bene, che è quello riferito ad un bene di provenienza extra-UE vincolato al successivo assolvimento dell’imposta nello Stato UE di destinazione in capo all’acquirente, soggetto passivo.

Riferimenti normativi:

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