SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 24 LUGLIO 2025
Il regime forfetario interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni di piccole dimensioni. Si tratta di un regime naturale per i contribuenti che ne hanno i requisiti. In particolare, possono fruirne le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni con un limite di accesso, fissato a 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Sono però previsti anche altri requisiti e limiti per applicare il regime agevolato.
Fonti ufficiali
Requisiti per accedere
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Tali requisiti sono variati nel corso degli anni: di seguito si riporta una sintesi dei requisiti via via richiesti.
Periodi d’imposta | Limiti | |
Ricavi/compensi | Spese per lavoro | |
Fino al 31 dicembre 2018 | Non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla Legge n. 190/2014, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (v.d. Tabella sotto). | Ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi |
2019 | Non superiori a 65.000 euro | – |
2020-2022 | Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi | |
Dal 2023 | Non superiori a 85.000 euro |
L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.
La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni suddette.
Leggi anche la Guida Il regime forfetario 2025
Limiti di ricavi/compensi – allegato 4 Legge n. 190/2024
Gruppo di settore – Codici attività ATECO 2007 | Valore soglia dei ricavi/compensi(fino al 2018) |
Industrie alimentari e delle bevande(10-11) | 45.000 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.81 | 40.000 |
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.89 | 30.000 |
Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 |
Intermediari del commercio46.1 | 25.000 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56) | 50.000 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) | 30.000 |
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 |
Esclusioni
L’accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale;
- esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; è comunque possibile l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale;
- nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro (30.000 euro fino al 31 dicembre 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Anche in questo caso, le suddette cause di esclusione sono variate nel tempo, per cui, di seguito, si riporta una sintesi della loro evoluzione.
Cause di esclusione | |
Fino al 31 dicembre 2018 | Opzione per regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;non residenza nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone ad associazioni o a imprese familiari, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. |
2019 | Opzione per regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;non residenza nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. |
Dal 2020 | Opzione per regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;non residenza nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 35.000 euro (30.000 euro fino al 31 dicembre 2024); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. |
Opzione per il regime forfetario
Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività – a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale risultano soddisfatti i predetti requisiti – sia a coloro che intraprendono una nuova attività.
Però, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.
Per i soggetti che, iniziando una nuova attività, sappiano già di percepire nell’anno somme superiori alla soglia di 85.000 euro, tuttavia, l’accesso al regime forfetario è precluso, non potendo questi effettuare la predetta comunicazione.
Situazione | Adempimenti per accedere al regime forfetario |
Inizio attività | Occorre compilare l’apposita sezione della comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/12).Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. |
Svolgimento attività già in essere | L’accesso al regime non necessita di alcuna comunicazione preventiva (con il Mod. AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale).Il contribuente nella dichiarazione dei redditi attesta di possedere i requisiti barrando l’apposita casella posta nel Quadro LM, rigo LM21, colonna 1 del Modello Redditi PF. |
Di seguito si indicano le sezioni dei modelli da compilare nei due casi.
Contribuente che inizia l’attività – Compilazione del Mod. AA9/12
Va indicato il codice 2 nell’apposita casella.
I contribuenti che aderiscono a un regime fiscale agevolato non devono indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.
Contribuente in attività – Sezione III del Quadro LM – Modello Redditi PF

Occorre barrare la casella di riferimento a secondo della tipologia di contribuente.
In questo modo, il contribuente, qualora nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità che precludano la fruizione del regime nell’anno stesso. Qualora invece lo stesso abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità.
Decadenza da precedenti opzioni
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E, ha affrontato il caso di un soggetto che, nel 2021, abbia optato per la contabilità ordinaria. È stato chiesto se esso può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi e compensi percepiti nel 2022 sia inferiore alla soglia di 85.000 euro, oppure se lo stesso è obbligato a mantenere il regime della contabilità ordinaria nel rispetto del vincolo triennale.
L’Agenzia delle entrate, richiamando quanto a suo tempo affermato nella circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, ha ricordato che l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, è possibile la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (art. 1 del D.P.R. n. 442/1997).
Ne discende che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfetario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni IVA.
Pertanto, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.
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