COMMENTO
DI SILVIA BETTIOL, ADRIANA BAREA | 19 GIUGNO 2026
Con l’Interpello n. 121 dello scorso 8 giugno 2026, l’Agenzia torna a fornire chiarimenti in relazione al regime di tassazione agevolata riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa, ex art. 44 D.L. n. 78/2010.
Il regime agevolativo
La Risposta ha chiarito che, come noto, l’art. 44 D.L. n. 78/2010 prevede una detassazione (nella misura del novanta per cento) dei redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo prodotti in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta in cui docenti e ricercatori, in precedenza residenti all’estero, trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro Paese.
La durata di tale agevolazione è stata estesa da quattro a sei anni dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019, che ha previsto anche la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di fruire della proroga per ulteriori periodi d’imposta, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E/2026.
Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato;
- è stato residente all’estero non in maniera occasionale;
- ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Il caso
L’Interpello in commento verte sul requisito della pregressa “stabile” residenza all’estero.
La norma non specifica la durata della permanenza all’estero ma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale.
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), nel 2026, ha assunto un ricercatore di nazionalità giapponese.
Il soggetto in questione, in precedenza, ha vissuto a Roma dal 2016 fino indicativamente al mese di marzo 2025, svolgendo attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) percependo emolumenti che, sulla base di quanto previsto dall’accordo stipulato tra EMBL e il Governo italiano, sono stati esentati dall’IRPEF. Tali emolumenti sono stati assoggettati ad una “Internal effective tax” a beneficio dell’EMBL.
L’istituto di ricerca, che ha assunto il ricercatore nel 2026, sostiene che tale periodo trascorso in Italia non configurasse residenza fiscale, in quanto il ricercatore, pur vivendo nel Paese, percepiva retribuzioni che non erano sottoposte alla fiscalità italiana.
Viene richiamata, al riguardo, la circolare n. 33/E/2020 ove l’Agenzia ha affermato che i cittadini italiani fiscalmente residenti in Italia, ai quali in qualità di funzionari e altri agenti dell’Unione Europea si applica l’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE e dimorino stabilmente all’estero.
Specularmente, pertanto, l’Istante Istituto ritiene che il ricercatore in questione, cittadino extra-UE, mantenga la residenza estera di origine pur trovandosi in Italia in quanto ivi svolge attività lavorativa alle dipendenze di organismo Internazionale.
Si legge, infatti, nell’istanza che “il soggetto, pur essendo presente in Italia durante gli anni della sua permanenza, aveva un particolare status che prevedeva una serie di privilegi e non risultava fiscalmente residente in Italia, non avendo mai pagato le tasse nel nostro Paese”.
Le conclusioni dell’ufficio
Sul punto l’Agenzia rileva come l’Accordo stipulato tra l’EMBL ed il Governo italiano, pur prevedendo un regime speciale di esenzione dall’IRPEF, con riferimento ai redditi percepiti dai dipendenti dell’EMBL che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nulla statuisca riguardo alla possibilità per tali dipendenti di mantenere, ai fini delle imposte sul reddito, la residenza fiscale nel Paese di origine nell’ipotesi in cui gli stessi si trasferiscano in Italia esclusivamente per svolgere l’attività di ricerca presso l’EMBL.
In buona sostanza, l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL non contiene una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, né richiama espressamente detto Protocollo; conseguentemente, non si ritiene possibile fare riferimento alle disposizioni contenute nello stesso.
Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia, in modo condivisibile, a parere di chi scrive, afferma che non risultando soddisfatto il requisito della stabile residenza all’estero, richiesto ai fini dell’applicabilità del regime agevolativo di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, gli emolumenti corrisposti dall’Istante al ricercatore in questione per l’attività svolta in Italia a partire dal 2026 devono essere interamente assoggettati a tassazione.
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla Legge 330 luglio 2010, n. 122, art. 44;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 giugno 2026, n. 121;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E.
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