3° Contenuto Riservato: Rimanenze di magazzino e accertamento induttivo: obblighi anche per i piccoli esercenti

L’OPINIONE

DI ANDREA BONGI | 29 OTTOBRE 2025

Anche il piccolo esercizio commerciale deve esibire, pena accertamento induttivo, i prospetti di dettaglio delle rimanenze finali di magazzino. Non essendo obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino potrà esibire la c.d. distinta inventariale al momento della richiesta da parte degli organi verificatori o durante le operazioni di verifica stesse. La necessità di fornire l’inventario dettagliato delle giacenze di magazzino è un obbligo che fa capo agli imprenditori a prescindere dalle dimensioni dell’impresa stessa. Dall’inventario devono ovviamente risultare gli elementi indispensabili ai fini della ricostruzione del magazzino ovvero: l’indicazione della natura dei beni e dei prodotti in rimanenza, la quantità degli stessi, il valore agli stessi attribuito e i criteri di determinazione del valore stesso.

Il quadro normativo: sanzioni e criteri di valutazione delle rimanenze

La verifica ed il riscontro delle risultanze contabili con l’effettiva giacenza delle rimanenze è una delle attività più frequenti ed invasive nelle ispezioni fiscali sugli esercenti attività d’impresa.

Su tale fronte non si può non ricordare che l’art. 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 570/1996, prevede la sanzione dell’inattendibilità delle scritture contabili tenute dai contribuenti esercenti attività d’impresa quando “i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari”.

Sulla scorta di tale disposizione normativa e sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 92 del TUIR in tema di concorso delle rimanenze al reddito d’impresa, la Suprema Corte ha formulato un orientamento, ormai consolidato, sulla base del quale la mancata presentazione della c.d. “distinta inventariale” su richiesta degli organi accertatori o lo scostamento fra le risultanze della distinta stessa e la giacenza effettiva del magazzino costituiscono i presupposti per l’accertamento induttivo del redditi d’impresa anche per i contribuenti di modeste o piccole dimensioni.

La giurisprudenza consolidata: la Cassazione e l’obbligo di dettaglio dell’inventario

Questo orientamento lo si ritrova, tanto per fare un esempio un po’ più indietro nel tempo, nella sentenza n. 23694/2007 nella quale la Cassazione ha precisato come nell’ipotesi in cui dall’inventario non sia possibile rilevare gli elementi che costituiscono ciascun gruppo di beni e la loro ubicazione, il contribuente deve mettere a disposizione dell’Ufficio le distinte che gli sono servite per la compilazione dell’inventario stesso. La violazione dell’obbligo di allegazione delle distinte inventariali, si legge nella citata sentenza, “…può comportare l’inattendibilità della contabilità ordinaria e giustificare l’accertamento induttivo” (vedi anche Cassazione n. 8273/2003).

La recente ordinanza n. 1861/2025: legittimo l’accertamento anche per le piccole imprese

Su tale aspetti si è nuovamente concentrata, di recente, la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, ha sostanzialmente confermato la legittimità di un accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un piccolo esercizio commerciale che non era stato in grado di fornire, durante le attività di ispezione e verifica nei suoi confronti, l’inventario delle rimanenze finali di beni e prodotti.

Scorrendo l’ordinanza in oggetto si scopre che nel giudizio di appello erano state confermate le conclusioni del primo grado favorevoli al contribuente che si basavano, essenzialmente, sul seguente ragionamento: l’assenza dei prospetti di dettaglio delle rimanenze finali, con distinzione delle stesse per quantità e valori, doveva ritenersi giustificata dalle piccole dimensioni dell’esercizio commerciale e dall’esiguità dei valori delle rimanenze stesse.

Contro tali decisioni l’Ufficio aveva richiesto l’intervento della Suprema Corte ritenendo privo di fondamento il ragionamento dei giudici di merito basato, essenzialmente, sulle modeste dimensioni dell’esercizio commerciale oggetto di accertamento induttivo.

Secondo la decisione oggetto del presente articolo, il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate è invece fondato.

Questa Corte – si legge nell’ordinanza in commento – ha affermato che in tema di imposte sui redditi, anche le imprese minori in regime di contabilità semplificata, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’IVA il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e qualità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze finali.

In assenza di tali indicazioni, prosegue l’ordinanza, fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori e che possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a ritenere inattendibile la contabilità e procedere con l’accertamento induttivo del reddito d’impresa e del volume d’affari IVA (Cass. n. 29105/2018).

Nessun dubbio quindi. Anche se l’attività è di modeste dimensioni, l’inventario delle rimanenze di magazzino deve essere sempre compilato e consegnato, su richiesta, agli organi verificatori.

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