3° Contenuto Riservato: Rinnovo Assegno di Inclusione: le istruzioni del Ministero del Lavoro per i servizi sociali

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 2 SETTEMBRE 2025

Il Ministero del Lavoro fornisce, in riferimento ai soggetti che hanno percepito l’Assegno di Inclusione fino a giugno 2025, tutte le indicazioni operative per i nuclei che hanno esaurito le 18 mensilità; per ottenere altri 12 mesi di ADI (Assegno Di Inclusione)  è necessario: presentare una nuova domanda sul portale INPS, anche con il supporto di CAF o Patronati; avere un PAD (Patto di Attivazione Digitale) del nucleo familiare regolarmente sottoscritto.

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Nota 8 agosto 2025, prot. n. 10558, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI – Assegno di Inclusione – tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno, pertanto,  percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Cosa è l’assegno di inclusione

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 11, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Si compone di due parti:

  1. un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A);
  2. un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di 1 mese.

L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a questo proposito, al fine di accompagnare la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, d’intesa con i competenti uffici dell’INPS, fornisce con la nota in commento, le seguenti indicazioni.

Domanda sul portale INPS e Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD) sottoscritto

La nota del Ministero ricorda che per  accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto.

I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 ed hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato “terminata”, con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.
Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l’erogazione di eventuali arretrati.

Il Ministero ricorda che, come specificato dall’INPS nel Messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025 sono state previste alcune semplificazioni per quanto concerne la sottoscrizione del PAD nucleo.

Incontro con i servizi sociali 

Evidenzia il Ministero che i nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo (che, come detto, per i nuclei invariati coincide con la data di presentazione della domanda di rinnovo) per presentarsi ai servizi sociali.

Sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali anche i nuclei che nel corso della prima erogazione erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione a seguito della valutazione multidimensionale.

L’incontro potrà rappresentare l’occasione per riesaminare ed eventualmente validare sia la valutazione multidimensionale che il PaIS (Patto per l’inclusione sociale) precedentemente definiti.

Questi saranno visualizzabili sulla piattaforma GePI e automaticamente collegati alla nuova domanda ADI.

Con riferimento ai nuclei composti esclusivamente da componenti esonerati dagli obblighi di attivazione, il case manager (il professionista che gestisce, coordina e personalizza i percorsi assistenziali per pazienti, famiglie e caregiver, fungendo da punto di riferimento e supporto in contesti sanitari, sociali e lavorativi) nell’ambito della propria autonomia professionale e qualora sia a conoscenza di oggettivi impedimenti che possono compromettere o rendere più difficoltosa la mobilità del nucleo, può individuare una modalità alternativa in grado di assicurare ugualmente l’incontro evitando lo spostamento per recarsi presso i servizi sociali (ad esempio, realizzando incontri con collegamento da remoto oppure attraverso visite domiciliari), validando comunque su GePI l’avvenuto incontro per evitare la sospensione della misura.

In sede di presentazione della domanda di rinnovo, qualora nella precedente domanda ADI sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione ad uno o più componenti del nucleo familiare, il richiedente deve riportare nuovamente gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio ed i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza nella sezione apposita della domanda, a condizione che:

  • tale condizione non abbia subìto modifiche;
  • la certificazione, a suo tempo rilasciata, sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

La Nota del Ministero ricorda che per le domande presentate a luglio (con PAD già sottoscritto), l’incontro con i servizi sociali dovrà avvenire al più tardi entro 120 giorni, cioè entro il mese di novembre 2025, per evitare la sospensione del beneficio. Tuttavia, in caso di mancato incontro con i servizi entro tale termine, l’INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo, ovvero dall’erogazione di dicembre.

La sospensione potrà essere annullata in caso di segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura (in questo caso il mese di dicembre).

La Nota in commento del Ministero ricorda, infine, che sono in fase di rilascio sulla piattaforma GePI alcune nuove funzionalità per permettere ai case manager di individuare facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

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