3° Contenuto Riservato: Rottamazione-quinquies ordinaria ed enti territoriali: le principali scadenze

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 24 GIUGNO 2026

Coloro i quali hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione-quinquies entro lo scorso 30 aprile, dovranno rispettare le specifiche scadenze previste dal legislatore per il pagamento delle somme dovute ai fini della sanatoria come da comunicazione inviata dall’AdE-R entro il 30 giugno. La prima rata avrà scadenza al 31 luglio. Dopo l’estensione della rottamazione “nazionale” anche alle entrate degli enti territoriali che adotteranno specifica delibera entro il 31 luglio, i contribuenti interessati dovranno presentare istanza di adesione tramite il portale AdE-R entro il 15 dicembre 2026 per poi pagare la prima rata entro il 31 marzo 2027 come da scadenze riviste dal D.L. n. 63 del 30 aprile 2026, post conversione in legge.

Fonti ufficiali 

Art. 1, commi 82101, legge n. 199/2025; art.10-quinquies D.L. n. 38/2026D.L. n. 63/2026 

Rottamazione-quinquies. Le scadenze per il 2026 e per gli anni successivi 

Il comma 83 della legge n. 199/2025, Legge di bilancio 2026, regola le scadenze della rottamazione-quinquies. 

Il pagamento del totale dovuto ai fini della definizione agevolata può essere effettuato:  

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
  • nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. 
Scadenze rottamazione-quinquies
AnnoN° rata (importo minimo 100 euro)Scadenze
2026Dalla 1a alla 3a31 luglio 2026 (1a rata);
30 settembre 2026 (2a rata);
30 novembre 2026 (3a rata).
Dal 2027 al 2034Dalla 4a alla 51a31 gennaio;
31 marzo;
31 maggio;
31 luglio;
30 settembre;
30 novembre di ogni anno.
2035Dalla 52a alla 54a31 gennaio 2035;
31 marzo 2035;
31 maggio 2035.

Il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25 (c.d. “D.L. maltempo – ciclone Harry”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2026, n. 49 ha previsto, tra le varie misure: 

  • per i soggetti che alla data del 18 gennaio avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati, ubicati nei territori dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, 
  • una proroga di tre mesi di tutte le scadenze legate alla rottamazione-quinquies. 

Di conseguenza, i suddetti soggetti: potranno presentare istanza di definizione agevolata entro il prossimo 31 luglio 2026, ricevere la comunicazione delle somme dovute entro il 30 settembre, pagare la prima rata entro il 31 ottobre 2026

Scadenze rottamazione-quinquies- Soggetti decreto “Maltempo”
AnnoN° rata (importo minimo 100 euro)Scadenze
2026Prime due rate31 ottobre 2026 (1a o unica rata rata);
31 dicembre 2026 (2a rata).
Dal 2027 al 2034Dalla 3a alla 51a28 febbraio 2027 (3a rata)
Rate successive:
30 aprile;
30 giugno;
31 agosto;
31 ottobre;
31 dicembre;
28 febbraio n+1.
2035Dalla 52a alla 54a30 aprile 2035;
30 giugno 2035;
31 agosto 2035.

Come da previsioni di cui al comma 95 della Legge di bilancio 2026, si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento: 

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento

In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater).

Si veda la modifica apportata al comma 95 della legge n. 199/2025

Dunque l’unica o l’ultima rata per il perfezionamento della definizione agevolata, potrà essere pagata oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo max di 5 giorni.

La rottamazione-quinquies per gli enti locali. Le scadenze

Il D.L. n. 38/2026, c.d. decreto fiscale, con l’art.10-quinquies post conversione in legge, ha esteso le disposizioni in materia di rottamazione-quinquies, commi 82101 della legge n. 199/2025, Legge di bilancio 2026, anche agli Enti territoriali quali Regioni e Comuni.

Nello specifico, grazie alle previsioni inserite all’art-10-quinquies del D.L. fiscale, potranno essere oggetto di sanatoria: 

  • tutti i debiti, tributari e non – con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ad AdE-R dalle regioni e dagli enti locali, che nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva,
  • ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate. 

Per consentire ai propri cittadini di sfruttare i vantaggi legati alla rottamazione-quinquies, il Comune deve adottare entro il prossimo 30 giugno, specifica delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, corredata dal parere dell’Organo di Revisione.

Dopo l’approvazione della conversione in legge del D.L. n. 63 del 30 aprile 2026 (c.d. “Decreto Carburanti-ter”), le scadenze iniziali sono state però riviste: l’adozione delibera regolamentare per l’attivazione rottamazione-quinquies potrà avvenire entro il 31 luglio.

IL CRONOPROGRAMMA PER LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
ScadenzaSoggetto interessatoIndicazioni 
15 giugnoAdE-RIndividuazione modalità tramite le quali l’ente territoriale comunica i Regolamenti adottati (il modello di comunicazione è stato approvato in data 9 giugno 2026)
31 luglioComuni e RegioniAdozione delibera regolamentare per l’attivazione rottamazione-quinquies per le proprie entrate tributarie e patrimoniali;
Pubblicazione sul proprio portale web.
30 settembreComuni e RegioniTrasmissione al MEF ai soli fini statistici.

Per i contribuenti che intenderanno aderire alla sanatoria, laddove l’ente abbia adottato apposito regolamento per attivare la sanatoria, varranno le seguenti scadenze così come riviste dal D.L. n. 63 del 30 aprile 2026 (c.d. “Decreto Carburanti-ter”).

Dal 15 ottobre 2026AdE-R rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (c.d. prospetto informativo).
Tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026Il debitore presenta la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa AdE-R pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026.
Entro il 15 dicembre 2026Possibile integrare la domanda già presentata.
Entro il 28 febbraio 2027AdE-R comunicherà ai debitori che hanno presentato l’istanza di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
31 marzo 2027Revoca dilazioni eventualmente in corso per gli stessi carichi oggetto di sanatoria (vedi previsioni art. 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199/2025 ora rapportate all’intervento del D.L. Fiscale).

Una volta perfezionata la suddetta procedura, il pagamento delle somme dovute per la definizione sarà effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

Le scadenze bimestrali sono così individuate:  

  • le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027 e
  • dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Anche rispetto a queste scadenze valgono le regole di decadenza analizzate per la rottamazione-quinquies “ordinaria” nel paragrafo precedente. 

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