3° Contenuto Riservato: Scomputo delle perdite in sede di adesione ai PVC

COMMENTO

DI FRANCESCO BARONE | 19 SETTEMBRE 2025

In sede di adesione al processo verbale di constatazione, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano scomputate in diminuzione, dai maggiori imponibili accertati, le perdite non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. Dimenticare di chiedere detto scomputo comporta l’inutilizzabilità delle perdite per definire il PVC.

Premessa

Giova ricordare che, l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024, ha introdotto l’art. 5-quater nel D.Lgs. n. 218/1997, con il quale si prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Detti PVC sono documenti istruttori con i quali si conclude l’attività di controllo svolta dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono previste le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.

In sintesi:

  • l’adesione ha per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.
    La comunicazione può essere presentata via PEC, direttamente in Ufficio o, ancora, per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento).
    Nel caso in cui il PVC si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte) la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione deve essere inviata a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.
    Nei fatti, il contribuente, ricevuto il PVC, comunica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale (rectius Guardia di Finanza) la volontà di aderire al contenuto integrale del verbale stesso.
    Ne consegue che, qualora il PVC riguardi più periodi d’imposta, non può essere regolarizzato il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili e constatate nel documento.
  • termini di decadenza per l’accertamento sono sospesi per 30 giorni;
  • entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
  • a seguito dell’adesione, il contribuente beneficia dell’applicazione delle sanzioni ridotte a 1/6 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997.
    In pratica, il versamento delle somme dovute, per effetto dell’adesione al PVC, deve essere eseguito entro venti giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.
    Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata deve essere comunque versato entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto suddetto. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.
    Qualora la definizione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente compensati, non è possibile avvalersi della rateazione, con la conseguenza che l’importo dovuto deve avvenire necessariamente in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione.
  • in caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che tratta appunto delle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Con Risoluzione del 2 agosto 2024, n. 44/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione al PVC.

Modello IPEA

L’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2025, prevede che il contribuente possa usufruire dello scomputo delle perdite in sede di definizione agevolata del PVC.

Si segnala che l’art. 25 del D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 158, ha introdotto le disposizioni che disciplinano il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento.

In particolare, l’art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, fatte salve le disposizioni destinate ai soggetti aderenti al consolidato di cui all’art. 40-bis dello stesso Decreto, prevede:

  • per le perdite di periodo, lo scomputo “automatico” da parte dell’Ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento con il quale si rettifica la perdita di periodo;
  • per le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato solo su richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 ha approvato il Modello IPEA, attualmente in uso, da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza de qua, il Modello IPEA è presentato dal contribuente:

  1. entro il termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Si precisa che il contribuente può presentare il Modello anche successivamente alla presentazione dell’istanza di adesione presentata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato art. 6;
  2. nel corso del contraddittorio instaurato con l’Ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997.

Nei fatti, il Provvedimento non cita la possibilità di presentare l’istanza in parola dopo la consegna del PVC, tuttavia ciò è previsto dall’art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 218/1997, con la sola puntualizzazione che detta istanza deve essere trasmessa telematicamente contestualmente a quella relativa all’adesione al verbale.

Tanto precisato, il contribuente può, quindi, chiedere, presentando il Modello IPEA, l’utilizzo delle perdite pregresse utilizzabili alla chiusura del periodo d’imposta accertato fino a concorrenza del loro importo. Al riguardo rileva il limite dell’80 per cento dell’imponibile, salvo che si tratti di perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, utilizzabili integralmente.

Reddito dichiarato30.000Perdite residue da scomputare50.000Maggiore reddito da PVC25.000Nuovo reddito imponibile55.000Importo perdite da scomputare (80% di 55.000)44.000Reddito imponibile da tassare (55.000 – 44.000)11.000

Le perdite computabili sono solo quelle non ancora utilizzate alla data di presentazione del Modello (escluse quindi quelle già scomputate o rettificate dall’AE).

Se le perdite pregresse, pur disponibili, erano state utilizzate solo parzialmente in misura inferiore all’80 per cento, il contribuente può recuperarle, anche ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, come se avesse dichiarato sin dall’origine il maggior imponibile accertato dall’Ufficio, ossia ripristinando la situazione che si sarebbe verificata se il contribuente avesse dichiarato spontaneamente il reddito accertato. (circolare AE 21 marzo 2019, n. 4/E).

In conclusione, il contribuente, prima di definire il PVC, è opportuno che verifichi la presenza di perdite pregresse al periodo d’imposta accertato, al fine di procedere alla presentazione del Modello IPEA. La mancata presentazione, infatti, preclude l’utilizzo delle perdite stesse, che non verranno considerate dall’Ufficio accertatore.

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