COMMENTO
DI CARLA DE LUCA | 10 SETTEMBRE 2026
Il commento offre al commercialista una lettura sintetica e operativa delle 57 massime pubblicate nel 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio di Disciplina Nazionale. Le pronunce sono organizzate per aree di rischio – formazione continua, gestione degli incarichi e delle somme dei clienti, copertura assicurativa, PEC, condotta professionale, rapporti con il procedimento penale e disciplina del ricorso – così da trasformare un materiale giurisprudenziale articolato in indicazioni immediatamente utilizzabili nello studio. La sua utilità consiste soprattutto nella possibilità di individuare rapidamente i comportamenti che possono determinare responsabilità disciplinare, le misure organizzative necessarie per prevenirla e le principali garanzie difensive riconosciute all’iscritto. Particolare attenzione è dedicata alle istanze di esonero dalla formazione, alla documentazione degli incarichi e dei pagamenti, alla corretta gestione delle notifiche, ai termini di impugnazione e ai requisiti essenziali della contestazione disciplinare. Le check-list, le tabelle tematiche e l’infografica finale consentono una consultazione veloce, mentre i riferimenti alle singole decisioni permettono di risalire agevolmente alle fonti. Il prontuario non sostituisce la lettura delle pronunce integrali o la verifica delle norme vigenti, ma costituisce uno strumento di prevenzione, aggiornamento e primo orientamento per la gestione consapevole dei rischi deontologici e disciplinari.
Per orientarsi
| Per orientarsi | Contenuto |
| 1. Regole essenziali | Ciò che cambia concretamente nella gestione dello studio. |
| 2. Aree di rischio | Formazione, incarichi, denaro, PEC, assicurazione, condotta e penale. |
| 3. Procedura | Contestazione, difesa, termini, ricorso, sospensione e prescrizione. |
| 4. Repertorio | Mappa completa delle decisioni nn. 1-55 CDN e nn. 1-2 CNDCEC. |
Le regole da ricordare
| Area | Regola operativa |
| Formazione continua | L’obbligo resta finché non esiste un esonero tempestivamente richiesto e riconosciuto. Crediti di trienni successivi, attività non accreditata e contestazioni generiche al sistema non sanano l’inadempimento. Salute o eventi familiari possono attenuare la sanzione solo se seri e provati, ma non producono di regola un esonero retroattivo. |
| Incarico e collaboratori | Chi assume l’incarico resta responsabile della corretta esecuzione anche se usa colleghi o collaboratori; il cliente va informato della delega. Errori che espongono il cliente a richieste degli enti impositori possono integrare illecito, pur con attenuanti se vi sono scarsa collaborazione del cliente e condotta processuale collaborativa. |
| Denaro del cliente | Nella gestione di somme occorrono massima diligenza, tracciabilità e ricevuta tempestiva e completa. L’incertezza ricostruttiva è essa stessa un grave fattore di rischio. |
| Assicurazione e PEC | La copertura RC professionale è obbligatoria e deve poter essere esibita anche senza sinistri. La PEC va mantenuta funzionante e capiente: l’inefficienza può assumere rilievo disciplinare. |
| Condotta personale | La responsabilità può sorgere anche fuori dall’attività professionale se la condotta lede dignità, decoro o immagine. Dichiarazioni non veritiere rilevano anche per semplice colpa. |
| Rapporti con l’Ordine | Correttezza e rispetto sono doverosi. Tuttavia l’incolpato non ha l’obbligo di collaborare contro sé stesso: partecipare e rendere chiarimenti è una facoltà difensiva, non un autonomo dovere disciplinare. |
Check-list preventiva di studio
| Presidio | Controllo minimo |
| FPC | Monitoraggio trimestrale dei crediti; istanze di esonero appena nasce la causa; conservazione delle prove. |
| Mandati | Lettera d’incarico, perimetro, scadenze, responsabilità e informativa scritta su deleghe/collaborazioni. |
| Fondi | Conto e flussi tracciati, deleghe verificabili, quietanza/ricevuta, riconciliazione e informativa al cliente. |
| Presidi | RC attiva e archiviata; PEC monitorata, capienza e rinnovi controllati; autocertificazioni verificate. |
| Contenzioso | Cronologia notifiche, contestazioni e termini; fascicolo probatorio separato dalla mera difesa formale. |
Formazione professionale continua
Regola-base. L’esonero è un provvedimento da chiedere tempestivamente: non è normalmente ottenibile per la prima volta nel procedimento disciplinare o nel ricorso.
| Questione | Principio | Decisioni |
| Istanza tardiva | Nessun effetto retroattivo per non esercenti, salute o motivi familiari. | nn. 6, 14, 34, 39, 41, 48 |
| Crediti e attività | Niente riporto all’indietro dei crediti del triennio successivo; attività presso enti/eventi non accreditati non vale. | nn. 8, 17, 21 |
| Motivi non scriminanti | Critiche al sistema, avvio dello studio, pandemia, conflitto russo-ucraino, lutto o azienda familiare non eliminano automaticamente l’illecito. | nn. 11, 21, 29 |
| Possibili attenuanti | Grave salute, lutto con conseguenze documentate e assenza di precedenti possono ridurre la misura, senza cancellare la responsabilità. | nn. 9, 16 |
| Contestazione precisa | La delibera deve indicare il deficit di crediti e caratterizzare l’inadempimento. | n. 41 |
| Prescrizione | Il quinquennio decorre dalla fine del triennio nel quale l’obbligo è rimasto inadempiuto. | n. 34 |
Prassi consigliata. Non attendere la chiusura del triennio. Formalizzare subito l’istanza di esonero, allegare documentazione idonea, verificare l’accreditamento dell’evento e conservare l’estratto crediti.
Incarichi, clienti e organizzazione
| Rischio | Regola | Decisione |
| Delega di attività | Il titolare del rapporto resta responsabile; informare il cliente se l’elaborato è affidato ad altri colleghi. | n. 10 |
| Fondi e pagamenti | Massima diligenza, ricevuta tempestiva e completa, ricostruzione trasparente dei flussi. | n. 22 |
| Errori fiscali | Le leggerezze che generano richieste degli enti impositori violano la diligenza; collaborazione del cliente e dell’iscritto possono attenuare. | n. 49 |
| RC professionale | Copertura obbligatoria ed esibibile indipendentemente da danni o sinistri. | n. 31 |
| PEC | Casella sempre efficiente, capiente e presidiata: il malfunzionamento imputabile al titolare rileva disciplinarmente. | n. 31 |
| Conflitto d’interessi | L’addebito deve essere già compreso nella contestazione iniziale o ritualmente integrato. | n. 28 |
Penale, sanzioni e condotta
| Tema | Principio | Decisioni |
| Condanna irrevocabile | Fa stato su fatto, illiceità penale e autore; l’organo disciplinare valuta autonomamente gli effetti deontologici. | nn. 4, 25-27, 36, 50 |
| Prescrizione del reato | Gli elementi del processo penale restano utilizzabili, ma richiedono autonoma rivalutazione disciplinare. | nn. 32, 44 |
| Decorrenza prescrizione | Per fatti anche penalmente rilevanti, decorre dal giudicato o dal provvedimento conclusivo rilevante, non necessariamente dalla condotta. | nn. 26-27, 35-36, 44 |
| Patteggiamento | Può fondare il procedimento; gli atti interni non sono di regola autonomamente impugnabili. | nn. 30, 35 |
| Benefici penali | La sospensione condizionale della pena non vincola la misura disciplinare. | n. 12 |
| Riparazione | Se tardiva, parziale e non spontanea può non valere come attenuante; iniziative spontanee ed efficaci o offerte transattive possono invece attenuare. | nn. 4, 46 |
| Aggravanti | Non si moltiplica l’addebito se più precetti proteggono lo stesso bene e riguardano lo stesso fatto; negli altri casi le aggravanti possono aumentare la sanzione, anche in appello. | nn. 1-3, 27 |
Comportamenti che incidono sul decoro
| Condotta | Esito utile |
| Tono alterato, contestazione aggressiva dell’organo, abbandono della seduta e rifiuto del verbale | Violazione di correttezza e integrità; censura confermata (n. 5). |
| Autocertificazione non veritiera, anche per negligenza | Responsabilità anche colposa per integrità, correttezza, dignità e decoro (n. 42). |
| Condotta extraprofessionale lesiva dell’immagine | Rileva disciplinarmente; iniziativa transattiva reiterata può attenuare (n. 46). |
| Piccole imprecisioni nella verbalizzazione | Non ogni negligenza minima lede il decoro o integra illecito (n. 51). |
Procedimento disciplinare e difesa
| Snodo | Regola | Decisioni |
| Contestazione | La delibera di apertura deve indicare i fatti e gli illeciti; ampliamenti solo con le integrazioni regolamentari. Omissioni sostanziali ledono la difesa. | nn. 28, 41, 43 |
| Istruttoria | L’organo può sentire esponente o testimoni senza preavviso all’incolpato; questi può accedere al fascicolo. Il CDN non decide sul diniego di accesso. | n. 7 |
| Udienza | La fase dibattimentale è inderogabile; la sua omissione è grave violazione del regolamento e del diritto di difesa. | n. 43 |
| Motivazione | È sufficiente un percorso logico-giuridico comprensibile, senza replica analitica a ogni argomento; mancanza assoluta o compromissione della difesa sono vizi radicali. | nn. 1-3, 6, 12, 26, 35, 43, 45 |
| Effetto devolutivo | Il CDN riesamina l’intera vicenda nei limiti della contestazione, può istruire e rideterminare la sanzione anche in peius. | nn. 1-3, 27-28, 32, 35, 45 |
| Composizione | Il collegio non è perfetto: opera col numero legale anche se un componente manca a una seduta. | n. 44 |
| Difesa dell’incolpato | La mancata partecipazione o il silenzio non sono, da soli, mancata collaborazione disciplinarmente rilevante. | n. 53 |
Termini e impugnazioni: le trappole
| Tema | Regola | Decisioni |
| Ricorso al CDN | 30 giorni dalla notificazione; niente sospensione feriale. Se la scadenza è sabato, non slitta al lunedì. | nn. 13, 33 |
| Destinatario | Il ricorso indirizzato solo all’organo territoriale non viene automaticamente trasmesso al CDN. | n. 23 |
| Chi può ricorrere | Interessato e pubblico ministero; l’esponente non può impugnare l’archiviazione. | nn. 20, 40, 52, 54 |
| Atti interni | Apertura e altri atti endoprocedimentali non sono normalmente impugnabili autonomamente. | nn. 30, 38 |
| Durata | 18 mesi ordinatori e prorogabili; 30 mesi massimo improrogabile e perentorio. La sospensione richiede delibera. | nn. 18, 19 |
| Riassunzione | Dopo la sospensione, la prosecuzione deve essere notificata entro il termine perentorio; altrimenti il procedimento si estingue. | n. 24 |
Misure cautelari, cessazione e reiscrizione
| Tema | Principio | Decisioni |
| Sospensione cautelare | Non richiede accertamento pieno: si valutano gravità e rischio per prestigio e credito della professione. Può essere tempestiva quando nuovi atti concretizzano le accuse anche anni dopo. | CDN n. 37 |
| Revoca dell’atto | Se l’amministrazione annulla o riforma in modo satisfattivo il provvedimento, viene meno l’interesse e cessa la materia del contendere. | CDN nn. 15, 47, 55; CNDCEC n. 1 |
| Rinuncia | Il venir meno dell’interesse sino alla decisione estingue il procedimento. | CDN nn. 38, 55; CNDCEC n. 1 |
| Cancellazione dall’Albo | La revoca del diniego di cancellazione elimina l’interesse al ricorso. | CNDCEC n. 1 |
| Reiscrizione dopo radiazione | Occorrono almeno 6 anni di condotta irreprensibile dopo la radiazione; condotte successive non impediscono sempre in assoluto, ma restano valutabili discrezionalmente dall’Ordine. | CNDCEC n. 2 |
Le massime sintetizzano principi applicati a casi concreti.
Prima di assumere decisioni difensive o operative occorre leggere la pronuncia integrale, verificare il testo vigente di legge, regolamenti e Codice deontologico, e ricostruire notifiche e cronologia.
Riferimenti normativi:
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