3° Contenuto riservato: Sindaco non responsabile senza legame tra omissione e reato degli amministratori

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 4 LUGLIO 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23175, del 20 giugno 2025, ha annullato la sentenza nei confronti di un sindaco di una società perché non è stato dimostrato il nesso causale fra la sua condotta omissiva e il reato di bancarotta fraudolenta, commesso dagli amministratori della società.

Il contenzioso penale

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di un professionista per concorso, quale componente del collegio sindacale, nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento di una società.

Il titolo di responsabilità e l’apporto concorsuale dell’imputato sono stati ravvisati nell’aver omesso deliberatamente di esercitare le proprie funzioni di controllo sulla corretta gestione della società, nella piena consapevolezza della finalità, della natura e dei rischi delle condotte degli amministratori.

Avverso la sentenza dei giudici del merito il professionista, tramite il proprio difensore, è ricorso in Cassazione con una seria articolata di motivazioni.

Relativamente alla parte che interessa il presente commento il professionista contesta la sentenza dei giudici del merito per il nesso di causalità tra condotta ed evento, non essendo stato accertato se la condotta doverosa asseritamente omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento-fallimento.

L’analisi della Cassazione

I giudici della Cassazione in riferimento all’esito dei due gradi di merito, evidenziano che è rimasta in discussione la responsabilità del sindaco ricorrente, nella veste di componente del collegio sindacale, per non aver impedito agli amministratori di commettere due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, L.F.) in relazione al fallimento della società.

In particolare, osserva la Cassazione, il concorso può atteggiarsi come contributo morale o materiale all’azione degli amministratori (c.d. concorso attivo) oppure può esprimersi nella forma del reato omissivo c.d. improprio. Alla prima ipotesi appartengono i casi di collusione tra sindaco e amministratori, che possono manifestarsi in un accordo pregresso di agevolazione, in rassicurazioni in itinere circa la futura validazione delle scelte dell’organo amministrativo, o, addirittura, in suggerimenti o consigli su come fortificare od occultare la frode.

Anche in queste situazioni, nella pratica giudiziaria, si suole ricorrere allo schema dell’omesso impedimento del reato altrui, quando invece appare più consona la figura del concorso morale nella fase ideativa o attuativa sub specie del “rafforzamento” del proposito criminoso dei gestori.

La puntualizzazione non è superflua, poiché nella sentenza di primo grado affiora, più volte, l’ipotesi (accennata ma non accertata) di una collusione tra gli amministratori e il sindaco ricorrente, definito “uomo di fiducia” chiamato a svolgere il ruolo di sindaco proprio per avallarne l’operato.

Nella seconda ipotesi (concorso per omissione) viene in rilievo l’art. 40, comma 2, c.p., su cui si innestano l’art. 110 c.p. e le singole fattispecie criminose di bancarotta.

Nel caso in esame il sindaco è chiamato a rispondere dei delitti di bancarotta fraudolenta a titolo di concorso per omissione. Su questo tema si incentra, quindi, la successiva disamina; non senza aver rilevato che nel capo di imputazione si parla della assunzione della carica dal 30 settembre 2010 al 5 dicembre 2014, mentre le sentenze di merito parlano di incarico rivestito sino alla data del fallimento: 12 giugno 2015.

La responsabilità omissiva impropria deriva dalla clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p. e dalla combinazione di quest’ultima con la norma di parte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

La figura del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo deriva dall’ulteriore combinazione con la previsione dell’art. 110 c.p., di conseguenza l’evento indicato dall’art. 40, comma 2, c.p. viene a consistere nel fatto criminoso di un terzo.

Evidenzia la Cassazione che con riferimento alla responsabilità del sindaco ricorrente sono dedicate poche righe da parte dei giudici del merito che si esauriscono in considerazioni generali e astratte, sganciate dalla analisi degli elementi che nel concreto devono presidiare l’affermazione di responsabilità del sindaco: se le scelte imprenditoriali non possono di per sé essere oggetto di controllo e censura da parte del collegio sindacale, le volte in cui tali scelte presentano come in questo caso elementi di squilibrio e anomalie, la loro mancata rilevazione/segnalazione da parte dei componenti del collegio sindacale equivale all’avallo dell’operazione, connotata dal punto di vista soggettivo quantomeno dall’accettazione del fatto che l’operazione determinerà la sottrazione di rilevanti risorse alla funzione di garanzia per i creditori sociali.

Per i giudici di legittimità nel caso in esame il nesso di causalità deve essere escluso ogni volta che la condotta doverosa non avrebbe comunque potuto incidere sull’illecito altrui; del tutto priva di motivazione, pertanto, è la conferma da parte dei giudici del merito di secondo grado della condanna per la bancarotta da operazioni dolose contestata.

La Cassazione rinvia il contenzioso ai giudici del merito che si dovranno nuovamente pronunciare tenendo conto delle osservazioni della sentenza in commento.

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