COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 1 DICEMBRE 2025
L’articolo 8 del D.L. n. 159/2025 dispone che a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroghi annualmente borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali; sono interessati dalla novità gli alunni delle scuole primarie e gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea.
Premessa
L’articolo 8, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, attualmente in discussione in Senato, interviene in favore dei superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevedendo l’istituzione di borse di studio per sostenere le attività di alunni e studenti; vediamo di analizzare la novità con l’ausilio della documentazione che accompagna il Decreto-Legge in discussione (cfr. Dossier Ufficio Studi del Senato n. 584, del 4 novembre 2025).
In particolare la normativa suindicata prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroghi annualmente borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. Le borse di studio sono, in particolare, destinate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che siano titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi dell’articolo 85, del D.P.R. n. 1124/1965.
Il citato articolo 85 riconosce, infatti, ai familiari superstiti di vittime sul lavoro una rendita decorrente dal giorno successivo alla morte del lavoratore. In particolare, tale rendita viene erogata:
- nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio;
- a ciascun figlio nella misura del 20% (40% se si tratta di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti):
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli la suddetta rendita è riconosciuta ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte. In assenza di questi, ai fratelli e alle sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
Ai sensi del medesimo art. 85 è corrisposto, altresì, un assegno una tantum pari a 10.000 euro al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle.
Gli importi annuali previsti
Il comma 2, dell’articolo 8, del Decreto-Legge in argomento, prevede gli importi annuali di tali borse di studio che sono pari a:
- 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell’università, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
L’erogazione dei suddetti importi è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall’art. 85, del D.P.R. n. 1124/1965, per il riconoscimento della rendita prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro. L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di specifica domanda.
La norma precisa, altresì, che la domanda da presentare all’INAIL deve contenere le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.
Si prevede, inoltre, che ai fini della disposizione in commento, sono compresi nel sistema di istruzione e formazione le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea, nonché le scuole, gli istituti, le università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.
I controlli
L’INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa riconosciuta di 26 milioni annui, a decorrere dall’anno 2026, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, prevedendosi, altresì, che, ove dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento di tale limite di spesa, l’INAIL non procede all’accoglimento di ulteriori domande.
Da ultimo la norma dispone che la corresponsione delle borse di studio da parte dell’INAIL agli interessati per ciascun anno ha luogo sino al raggiungimento di tale limite di spesa, rispettando l’ordine temporale di acquisizione delle domande.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 8
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