COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 19 MARZO 2026
Nel modello 730/2026 i dipendenti del settore alberghiero e della ristorazione dovranno dichiarare le mance percepite nel 2025 nell’apposita sezione VII del quadro C, tenendo conto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025 che, per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, eleva il tetto massimo di importo soggetto ad imposta sostitutiva del 5% nonché il limite reddituale relativo al periodo d’imposta precedente che passa da 50.000 a 75.000 euro.
Detassazione delle mance per il 2025
L’art. 1, commi 58–62, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991.
La disciplina è stata significativamente rivista a decorrere dal 1° gennaio 2025, con impatto quindi a decorrere dai modelli 730/2026.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al riguardo con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 e la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.
| Detassazione mance 2025 – Disciplina in sintesi | |
| Ambito applicativo | Il regime di tassazione agevolata trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori del settore privato operanti nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 Legge n. 287/1991. |
| In cosa consiste | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali al 5% sulle mance entro specifici limiti. |
| Limite reddituale | Il lavoratore operante nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può fruire dell’imposta sostitutiva al 5% se titolare di reddito di lavoro dipendente relativoal periodo d’imposta precedente non superiore a: Condizione Limite Periodo validità Reddito lavoro dipendente periodo d’imposta precedente 50.000 € 1.1.2023-31.12.2024 75.000 € Dall’1.1.2025 |
| Importo mance agevolabili | La Legge di Bilancio 2025 ha elevato, a decorrere dall’1.1.2025, il limite delle mance soggette a imposta sostitutiva portandolo dal 25% al 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il limite del 30%: si calcola su tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione (comprese le mance); rappresenta una franchigia: se viene superato, la tassazione ordinaria si applica solo sulla parte eccedente il limite. |
| Versamento sostitutiva | L’imposta sostitutiva del 5% sulle somme deve essere applicata dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della CU 2026 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), il quale è tenuto altresì a versare il relativo importo, utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E (a seconda dei casi “1067”, “1605”, “1917”, “1918” e “1306”). |
Compilazione del modello 730
I contribuenti percettori di mance nel corso del 2025 devono compilare la sezione VII del quadro C del modello 730/2026, composta dall’unico rigo C16 come di seguito:
| Colonna | Indicazione | Punto CU 2026/note |
| 1 | Importo reddito del settore turistico | 651 |
| 2 | Importo delle somme soggette a tassazione ordinaria | 655 |
| 3 | Importo delle somme soggette a imposta sostitutiva | 652 |
| 4 | Importo delle ritenute applicate sull’imposta sostitutiva | 653 |
| 5 | Barrare la casella se si opta per la tassazione ordinaria | N.B: le caselle sono alternative |
| 6 | Barrare la casella se si opta per la tassazione sostitutiva | |
| 7 | Barrare la casella se intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma | Es. reddito anno precedente > 75.000 € |
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati:
- la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato;
- compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni Uniche in cui è compilato solo il punto 651.
In linea generale il datore di lavoro assoggetta tali somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.
È comunque obbligatoria la compilazione delle caselle 5 o 6 per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, tanto qualora si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, quanto laddove si intenda confermarla.
Esempio pratico di compilazione
Tizio presenta la seguente situazione:
- reddito di lavoro dipendente complessivo 2024 (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) pari a: € 65.000 (< € 75.000);
- reddito di lavoro dipendente 2025 conseguito nel settore turistico pari a € 30.000 di cui € 10.000 per mance.
Il sostituto d’imposta ha operato la tassazione sostitutiva sulle mance percepite dal dipendente, determinata come di seguito:
| Determinazione della tassazione sostitutiva | |
| Reddito complessivo 2025 | 30.000 € |
| Mance 2025 | 10.000 € |
| Importo massimo soggetto a sostitutiva | 30.000 x 30% = 9.000 € |
| Aliquota imposta sostitutiva | 5% |
| Imposta sostitutiva | 5% x 9.000 = 450 |
| Tassazione ordinaria “differenza” | 1.000 € |
| Aliquota IRPEF marginale | 35% |
| Importo IRPEF | 350 (1.000 x 35%) |
La CU 2026 rilasciata a Tizio è la seguente:
Il contribuente procederà quindi alla compilazione del quadro C, rigo C16 del modello 730/2026 come di seguito:
Se per ottimizzare il carico fiscale (incapienza rispetto a consistenti detrazioni edilizie) il lavoratore optasse in dichiarazione per variare la scelta operata dal sostituto e assoggettare a tassazione ordinaria le mance, la compilazione del rigo C16 sarebbe la seguente:
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 58–62;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 520;
- Agenzia delle Entrate circolare 16 maggio 2025, n. 4/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E.
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