PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 2 FEBBRAIO 2026
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 approva il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, che razionalizza in un corpo normativo organico la disciplina IVA oggi frammentata tra il D.P.R. n. 633/1972, il D.L. n. 331/1993 e numerosi interventi successivi, in coerenza con la direttiva 2006/112/UE e con i criteri della legge delega n. 111/2023.
Il provvedimento, pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026 entra in vigore il 31 gennaio 2026, ma le disposizioni del Testo unico si applicano, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2027, divenendo il principale riferimento normativo per l’IVA senza modificare, nell’immediato, regole sostanziali su operazioni, aliquote e adempimenti.
Vediamo le novità articolo per articolo:
| Articolo | Rubrica | Sintesi |
| Art. 1 | Operazioni imponibili | Definisce il campo di applicazione dell’IVA: si applica alle cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni, e – fino al regime definitivo – anche alle operazioni intra‑UE secondo il TU. |
| Art. 2 | Territorialità dell’imposta – Definizioni | Stabilisce le definizioni territoriali rilevanti: cosa si intende per “territorio dello Stato” (con le esclusioni di Livigno, Campione d’Italia e Lago di Lugano), per “territorio UE” (con le relative esclusioni), regola l’equiparazione di Monaco e zone di sovranità UK, definisce “soggetto passivo stabilito”, “parte di trasporto UE”, “trasporto intra‑UE di beni” e “locazione a breve termine di mezzi di trasporto”. |
| Art. 3 | Esercizio di imprese | Individua quando un’attività è “impresa” ai fini IVA: è impresa l’esercizio abituale di attività commerciali o agricole ex artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, nonché attività di servizi organizzate in forma d’impresa. Elenca gli enti e le società per cui le operazioni si considerano sempre effettuate nell’esercizio di impresa e disciplina gli enti non commerciali distinguendo attività istituzionale e commerciale, indicando anche quali attività di enti pubblici sono sempre considerate commerciali o, al contrario, non commerciali. |
| Art. 4 | Esercizio di arti e professioni | Definisce l’esercizio di arti e professioni come attività di lavoro autonomo abituale svolta da persone fisiche, società semplici, associazioni tra professionisti, società tra professionisti e società tra avvocati. Esclude dal concetto di attività professionale, fra l’altro, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro degli associati in partecipazione quando svolti da soggetti che non esercitano abitualmente altre attività autonome, nonché specifiche attività di levata protesti e di vigilanza rese da soggetti pubblici o guardie giurate. |
| Art. 5 | Cessioni di beni | Definisce cosa costituisce cessione di beni: atti a titolo oneroso che trasferiscono proprietà o diritti reali di godimento. Estende la nozione a vendite con riserva di proprietà, locazioni con trasferimento vincolante, commissioni, cessioni gratuite rilevanti e destinazioni a uso personale o estraneo all’impresa. Elenca anche le operazioni che non sono cessioni (denaro, crediti, aziende, terreni non edificabili, campioni gratuiti, fusioni/scissioni/trasformazioni, valori bollati ecc.). |
| Art. 6 | Vendite a distanza | Definisce le vendite a distanza intra‑UE e le vendite a distanza di beni importati, individuando quando si è in presenza di spedizioni o trasporti dal fornitore o per suo conto verso soggetti non passivi (o assimilati) e quali operazioni sono escluse (mezzi di trasporto nuovi, beni da installare/montare). Stabilisce anche che, nelle cessioni tramite piattaforme (art. 7), il trasporto si imputa a specifiche cessioni facilitate dall’interfaccia elettronica. |
| Art. 7 | Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche | Stabilisce che, per determinate vendite a distanza intra‑UE e di beni importati di valore non superiore a 150 euro, le cessioni sono considerate effettuate dal soggetto che facilita la vendita tramite marketplace, piattaforma, portale o mezzo analogo. Il soggetto che facilita si considera contemporaneamente cessionario e rivenditore, con conseguente imputazione a suo carico di obblighi IVA e del regime speciale OSS/IOSS ove applicabile. |
| Art. 8 | Acquisti intraunionali | Definisce cosa è acquisto intra‑UE: acquisizione onerosa della proprietà o di diritti reali su beni spediti da altro Stato membro, disciplinando le diverse ipotesi (acquisti da soggetti passivi, introduzione di beni propri nel territorio, acquisti di mezzi di trasporto nuovi, acquisti da enti non IVA, soggetti in franchigia). Elenca i casi che non costituiscono acquisto intra‑UE (beni per lavorazioni, utilizzi temporanei, acquisti sotto soglia 10.000 euro di taluni soggetti) e disciplina opzioni e limiti alla non imponibilità, nonché la nozione di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa. |
| Art. 9 | Acquisti intraunionali in regime di «call‑off stock» | Introduce il regime di call‑off stock per gli acquisti intra‑UE derogando alla regola ordinaria dei trasferimenti di beni propri: se sono rispettate le condizioni (accordo preesistente, identificazione del destinatario, limite 12 mesi, registri obbligatori), il trasferimento dei beni nel deposito del cliente non genera immediatamente un acquisto intra‑UE. L’acquisto si considera effettuato dal cliente (o dal suo sostituto) quando i beni vengono effettivamente prelevati, prevedendo anche le ipotesi in cui, decorso il termine o mutate le condizioni, il trasferimento diventa acquisto intra‑UE in capo al fornitore. |
| Art. 10 | Prestazioni di servizi | Definisce le prestazioni di servizi come tutte le prestazioni verso corrispettivo derivanti da contratti (opera, appalto, mandato, agenzia ecc.) e in genere obbligazioni di fare, non fare o permettere. Elenca specificamente alcune prestazioni (locazioni, licenze, prestiti, somministrazioni, cessioni di contratti), disciplina gli usi personali/gratuiti rilevanti se detrazione ammessa, qualifica come servizi i rapporti tra mandante e mandatario senza rappresentanza e individua una serie di operazioni che non sono servizi (certi diritti d’autore, prestiti obbligazionari, conferimenti d’azienda, passaggi in operazioni straordinarie). |
| Art. 11 | Importazioni | Definisce le importazioni rilevanti ai fini IVA: immissioni in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea con esenzione parziale, immissioni in consumo da territori esclusi dal territorio IVA (es. Monte Athos, Canarie, Campione ecc.). Estende l’imposta a reimportazioni e reintroduzioni, disciplina la sospensione dell’IVA in caso di successivo trasferimento intra‑UE dei beni e le relative condizioni documentali e di garanzia, coordinando il tutto con il codice doganale dell’Unione. |
| Art. 12 | Definizione di buono‑corrispettivo | Introduce la nozione generale di buono‑corrispettivo come strumento che deve essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) per una cessione o prestazione, e che indica beni/servizi o i potenziali fornitori e le condizioni d’uso. È la base per distinguere, ai fini IVA, tra buoni monouso e multiuso. |
| Art. 13 | Buono corrispettivo monouso | Qualifica come monouso il buono per il quale, al momento dell’emissione, sono già noti luogo, regime e aliquota IVA della futura operazione. Ogni trasferimento del buono (prima dell’utilizzo) è trattato come effettuazione della cessione/prestazione sottostante, mentre la cessione resa da un soggetto diverso dall’emittente si considera prestata nei confronti dell’emittente stesso. |
| Art. 14 | Buono‑corrispettivo multiuso | Qualifica come multiuso il buono per cui, all’emissione, non è ancora nota la disciplina IVA applicabile alla futura operazione (es. aliquota o luogo). I trasferimenti del buono prima dell’utilizzo non sono operazioni IVA sulla cessione/prestazione; l’operazione si considera effettuata solo quando il buono è accettato come corrispettivo. I servizi di distribuzione e simili relativi ai buoni multiuso sono invece autonomamente imponibili. |
| Art. 15 | Territorialità – Cessioni di beni | Definisce quando una cessione di beni si considera effettuata nel territorio dello Stato: per beni immobili situati in Italia, per beni mobili unionali o in regimi doganali particolari esistenti in Italia o installati/montati in Italia dopo spedizione da altro Stato membro. Regola anche le cessioni a bordo nel trasporto passeggeri UE (rileva il luogo di partenza) e le cessioni di gas, energia elettrica, calore/freddo con criteri specifici basati sul tipo di cessionario e luogo di consumo. |
| Art. 16 | Territorialità delle operazioni intraunionali | Stabilisce i criteri di territorialità per acquisti e vendite intra‑UE: l’acquisto è nel territorio dello Stato se i beni provengono da altro Stato membro e l’acquirente è soggetto IVA italiano (salvo prova di tassazione in altro Stato di destinazione). Regola il luogo delle vendite a distanza intra‑UE (territorio di arrivo) con soglia unica da 10.000 euro per piccoli operatori, e disciplina le vendite a distanza di beni importati dichiarati nel regime speciale IOSS. |
| Art. 17 | Territorialità – Prestazioni di servizi | Fissa la regola generale B2B/B2C: i servizi si considerano effettuati in Italia se resi a soggetti passivi stabiliti in Italia (B2B) o se resi da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti non passivi (B2C). Definisce quali soggetti vanno considerati passivi ai soli fini della determinazione del luogo (inclusi enti non commerciali identificati ai fini IVA). |
| Art. 18 | Territorialità – particolari prestazioni di servizi | Introduce deroghe alla regola generale per alcune categorie di servizi: servizi relativi a beni immobili (luogo dell’immobile), trasporto passeggeri (criterio chilometrico in Italia), ristorazione/catering (luogo materiale di esecuzione o luogo di partenza per i servizi a bordo), locazioni a breve di mezzi di trasporto (luogo di messa a disposizione/uso effettivo). |
| Art. 19 | Territorialità – servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi | Deroga ulteriore: le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative (incluse fiere ed esposizioni) e i servizi per l’accesso a tali eventi sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui l’attività è materialmente svolta per i committenti non passivi, con regola specifica per eventi resi virtualmente (luogo del committente). Per committenti passivi, i servizi di accesso seguono il luogo dell’evento, salvo presenze soltanto virtuali. |
| Art. 20 | Territorialità – talune prestazioni rese a committenti non passivi | Stabilisce deroghe B2C per servizi di intermediazione, trasporto beni, lavorazioni, servizi accessori ai trasporti e locazioni non a breve di mezzi di trasporto resi a privati: in varie ipotesi i servizi si considerano effettuati in Italia se eseguiti in Italia, se il trasporto inizia in Italia o se il committente/uso è in Italia, con regole specifiche per le imbarcazioni da diporto. |
| Art. 21 | Territorialità – servizi concernenti imbarcazioni da diporto | Consente, per locazioni/noleggi non a breve di imbarcazioni da diporto, di considerare la prestazione effettuata fuori UE quando risulta dimostrato, con mezzi e modelli individuati dall’Agenzia delle Entrate, che l’utilizzo/fruitizione del servizio avviene effettivamente fuori UE. Disciplina dichiarazioni, verifiche a consuntivo, variazioni IVA e responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. |
| Art. 22 | Territorialità – servizi resi a non passivi extra‑UE | Prevede che determinate prestazioni rese a committenti privati domiciliati e residenti fuori UE (alcuni servizi di licenza su diritti d’autore, pubblicità, consulenza, servizi bancari/finanziari/assicurativi, messa a disposizione di personale, locazioni di beni mobili, servizi relativi a sistemi gas/energia) non si considerano effettuate in Italia. Mira a evitare doppie imposizioni e a spostare la tassazione fuori UE. |
| Art. 23 | Territorialità – servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (B2C) | Stabilisce che i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati si considerano effettuati in Italia se il committente è domiciliato o residente in Italia (con uso in UE per alcuni servizi). Introduce la soglia unica 10.000 euro per piccoli operatori UE che consente, entro il limite, di tassare nel Paese di stabilimento, salvo opzione per la tassazione nel Paese del cliente. |
| Art. 24 | Effettuazione delle operazioni | Fissa il momento di effettuazione (e di esigibilità IVA) delle cessioni di beni e prestazioni di servizi: regole base per consegna/spedizione o stipula, deroghe per somministrazioni, pubblica autorità, contratti estimatori, uso personale, cooperative edilizie. Prevede anticipazione dell’effettuazione se vi è fattura o pagamento anticipato, disciplina prestazioni continuative o rese da/verso soggetti non stabiliti e introduce una specifica regola per le cessioni tramite interfacce elettroniche (pagamento accettato). |
| Art. 25 | Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale | Stabilisce regole speciali per cessioni sul mercato elettrico e per le cessioni di gas nel sistema del gas naturale: l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, con rinvio all’art. 24 per gli effetti IVA e disciplina semplificata delle rettifiche (note di variazione) legate a variazioni su operazioni di borsa energia/gas. |
| Art. 26 | Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali | Definisce quando cessioni e acquisti intra‑UE si considerano effettuati: in linea generale all’inizio del trasporto/spedizione dal Paese di partenza, con deroghe se il trasferimento proprietario avviene dopo o per contratti estimatori. Prevede anticipazione dell’effettuazione se la fattura è emessa prima, e regole speciali per operazioni continuative oltre il mese (chiusura a fine mese) condizionate al rispetto degli adempimenti Intrastat. |
| Art. 27 | Base imponibile | Regola la determinazione della base imponibile per tutte le operazioni IVA: è l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, comprensivo di oneri, spese e debiti accollati, con criteri specifici per atti della P.A., commissioni, autoconsumi, buoni multiuso e servizi promozionali. Introduce l’applicazione del valore normale in transazioni tra soggetti collegati e con detrazione limitata, disciplina conversioni in euro, incidenza di indetraibilità oggettiva e contribuzioni previdenziali integrative dei professionisti. |
| Art. 28 | Determinazione del valore normale | Definisce il valore normale come il prezzo che un acquirente indipendente pagherebbe, in condizioni di libera concorrenza, per beni/servizi analoghi nello stesso luogo e momento. Se non vi sono operazioni comparabili, si assume il prezzo di acquisto o costo (per beni) o le spese sostenute (per servizi). Prevede che, per particolari operazioni (es. margine), i criteri possano essere definiti da decreto MEF. |
| Art. 29 | Esclusioni dal computo della base imponibile | Elenca le voci che non concorrono alla base imponibile: interessi moratori e penali per inadempimenti del cliente, valore dei beni ceduti a titolo di sconto/premio secondo contratto (salvo aliquota più elevata), rimborsi spese anticipate in nome e per conto, cauzioni su imballaggi da rendere e la stessa IVA addebitata in rivalsa. Esclude anche che le penalità a carico del fornitore possano ridurre la base imponibile. |
| Art. 30 | Operazioni permutative e dazioni in pagamento | Stabilisce che, in permute e dazioni in pagamento, ciascuna cessione/prestazione è soggetta autonomamente a IVA, con propria base imponibile e aliquota, indipendentemente dal fatto che costituisca corrispettivo dell’altra. Introduce una deroga per la cessione al prestatore di residui o sottoprodotti fino al 5% del corrispettivo in denaro, che in tal caso non è trattata come autonoma operazione imponibile. |
| Art. 31 | Cessioni e prestazioni accessorie | Stabilisce che trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti e altre prestazioni accessorie rese dal medesimo fornitore (o per suo conto e a sue spese) seguono il trattamento IVA dell’operazione principale. I corrispettivi delle operazioni accessorie, se imponibili, confluiscono nella base imponibile della cessione o prestazione principale. |
| Art. 32 | Base imponibile per gli acquisti intraunionali | Rinvia alle regole generali sulla base imponibile (artt. 27–29) per gli acquisti intra‑UE, precisando che per i beni soggetti ad accisa la base comprende anche l’accisa dovuta. Regola altresì la riduzione della base in caso di tassazione nello Stato membro di destinazione e fissa criteri specifici per trasferimenti di beni propri. |
| Art. 33 | Determinazione dell’imposta all’importazione | Definisce la base imponibile IVA in dogana: valore doganale aumentato di dazi e altre imposizioni (esclusa IVA) e delle spese fino al luogo di destinazione in UE, includendo il valore dei dati per supporti informatici standardizzati. Prevede regole particolari per reimportazioni in perfezionamento passivo, in coordinamento con il codice doganale UE. |
| Art. 34 | Aliquote dell’imposta | Fissa l’aliquota ordinaria al 22% e prevede aliquote ridotte del 4%, 5% e 10% per beni e servizi elencati nella Tabella A (parti II, III, IV). Stabilisce che per servizi “a contenuto bene” (appalto, leasing ecc.) si applica l’aliquota che sarebbe propria dei beni e che le stesse regole valgono per gli acquisti intra‑UE. |
| Art. 35 | Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte | Individua casi in cui si applica comunque l’aliquota ordinaria (es. integratori idro‑salini, alimenti per cani e gatti, acque minerali, birra, acciai per edilizia). Rimanda a decreti MEF per condizioni di alcune aliquote ridotte (es. protesi, edilizia agevolata, forniture per recupero edilizio), definendo in quali casi il beneficio si applica solo fino a un certo valore dei beni. |
| Art. 36 | Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale | Coordina IVA e accise sul gas naturale per usi domestici: il limite di 480 m³ annui e le aliquote agevolate si applicano per singolo contratto di somministrazione, a prescindere dal numero di unità immobiliari collegate. Assicura coerenza tra regime IVA ridotto e agevolazioni sulle accise. |
| Art. 37 | Operazioni esenti dall’imposta | Contiene l’elenco ampio delle operazioni esenti (servizi finanziari, assicurativi, giochi, locazioni e cessioni di immobili in determinate condizioni, alcune intermediazioni, oro da investimento, trasporti urbani a taxi, poste universali, sanità, istruzione, welfare, servizi socio‑assistenziali, pompe funebri, alcuni servizi culturali e sportivi, ecc.). Disciplina l’esenzione per consorzi che operano a costi, per cessioni ad intermediari “marketplace” in reverse charge e per specifici versamenti della P.A., con impatti diretti sul diritto di detrazione (art. 56). |
| Art. 38 | Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica | Specifica che l’esenzione sanitaria (art. 37, lett. t) si applica alle prestazioni di chirurgia estetica solo se finalizzate a diagnosi, cura o ripristino della salute (anche psichica) e ciò risulta da apposita attestazione medica. Salvaguarda i comportamenti pregressi ante legge 191/2023, escludendo rimborsi. |
| Art. 39 | Cessioni intraunionali non imponibili | Qualifica come non imponibili (assimilate all’export) le cessioni intra‑UE di beni verso soggetti IVA/enti assimilati, incluse vendite a distanza intra‑UE, vendite a distanza di beni importati, cessioni con installazione in altro Stato membro e cessioni di mezzi di trasporto nuovi. Prevede condizioni formali (numero IVA del cessionario, elenchi Intrastat) e disciplina esclusioni (gas, energia, regimi di franchigia) nonché la non imponibilità per invii di beni propri in altro Stato membro, salvo eccezioni per lavorazioni/usi temporanei. |
| Art. 40 | Cessioni intraunionali in regime di «call‑off stock» | Disciplina la fattispecie simmetrica a quella dell’art. 9 sul lato cessioni: quando un soggetto trasferisce beni in altro Stato membro per metterli a disposizione di un cliente noto (call‑off stock), la cessione intra‑UE si considera effettuata solo al momento del prelievo entro 12 mesi, se sono rispettate condizioni formali (registri, Intrastat, identificazione). Regola i casi di scadenza termine, cambio destinatario, rispedizione, distruzione/furto con conseguente emersione della cessione intra‑UE. |
| Art. 41 | Cessioni a catena | Fissa criteri di imputazione della “cessione con trasporto” nelle catene di cessioni intra‑UE con unico trasporto tra primo cedente e ultimo acquirente, quando il trasporto è effettuato da un operatore intermedio. Stabilisce quando la cessione non imponibile intra‑UE è quella verso l’intermediario o quella da questo verso l’ultimo acquirente e come si determina l’acquisto intra‑UE corrispondente, escludendo le fattispecie di vendite tramite interfacce elettroniche (art. 7). |
| Art. 42 | Acquisti intraunionali non imponibili o esenti | Stabilisce che gli acquisti intra‑UE di beni la cui cessione in Italia sarebbe non imponibile (esportazioni, servizi internazionali assimilati) o esente (art. 37) seguono lo stesso regime (non imponibile, non soggetto o esente). Regola il coordinamento con le norme sugli acquisti in sospensione di imposta (art. 45) limitando alcuni obblighi per tali fattispecie. |
| Art. 43 | Altre operazioni non imponibili | Estende la non imponibilità alle cessioni di beni (anche tramite commissionari) effettuate nei confronti di soggetti che poi spediscono i beni in altro Stato membro, quando il trasporto è curato (direttamente o per incarico) dal cedente. Si tratta di schema simile alle triangolazioni di esportazione intra‑UE, coordinato con il plafond esportatori. |
| Art. 44 | Importazioni non soggette all’imposta | Elenca i casi di importazione non soggetta a IVA: importazioni connesse a cessioni non imponibili di cui agli artt. 45, 48, 49, importazione di campioni gratuiti, importazioni di beni la cui cessione sarebbe esente o non imponibile, reintroduzioni con franchigia doganale, importazioni di beni donati a enti benefici o per calamità, importazioni di gas/energia in specifiche reti e di beni gestiti in IOSS. |
| Art. 45 | Cessioni all’esportazione | Definisce le cessioni all’esportazione non imponibili: esportazioni a cura del cedente o del cessionario entro determinati termini, anche via posta; esportazioni per finalità umanitarie/cooperazione; cessioni in sospensione a soggetti esportatori abituali che utilizzano plafond; prevede termini, prove doganali e limiti (10% del volume d’affari) per l’uso della sospensione. Coordina anche plafond e regole per i “plafonisti” (artt. 46–47). |
| Art. 46 | Acquisti in sospensione di imposta – condizioni | Fissa le condizioni per utilizzare il plafond di esportatore abituale: il volume delle cessioni non imponibili (art. 45, 48, 49 e cessioni intra‑UE) deve superare il 10% del volume d’affari dell’anno precedente o dei 12 mesi mobili; l’intento di acquistare/importare senza IVA deve risultare da apposita “dichiarazione d’intento” trasmessa telematicamente all’Agenzia e comunicata al fornitore/dogana, con regole stringenti di controllo e scambio dati con ADM. |
| Art. 47 | Acquisti in sospensione di imposta | Determina l’ammontare complessivo massimo degli acquisti e importazioni in sospensione effettuabili in ciascun anno: pari al totale di esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra‑UE dell’anno precedente (o dei 12 mesi precedenti in regime “mobile”). Concretizza quindi il plafond per l’operatività quotidiana dei soggetti esportatori abituali. |
| Art. 48 | Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | Elenca le operazioni assimilate a cessioni all’esportazione (non imponibili): cessioni di navi in alto mare e di pesca, navi militari, aeromobili a determinati soggetti, dotazioni e rifornimenti di bordo, servizi di costruzione/manutenzione/demolizione e servizi direttamente destinati a coprire i bisogni delle navi/aeromobili e del carico. Regola anche la navigazione in alto mare (soglia 70% dei viaggi), le dichiarazioni di uso e la possibilità di usare plafond per gli acquisti correlati. |
| Art. 49 | Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali | Individua come non imponibili una serie di servizi legati ai trasporti internazionali e al commercio estero: trasporti di persone in parte all’estero, trasporti di beni in export/transito/perfezionamento, noleggi e locazioni di mezzi legati ai trasporti, servizi di spedizione e doganali, servizi accessori ai trasporti, manipolazioni usuali in depositi doganali e altri trattamenti su beni destinati all’estero, nonché servizi resi da consorzi di esportatori. Coordina tali servizi con il plafond esportatori. |
| Art. 50 | Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino | Estende a cessioni di beni e servizi verso Vaticano e San Marino le regole di non imponibilità di esportazioni e servizi internazionali, sulla base di specifici decreti d’attuazione e accordi bilaterali. Disciplina anche l’introduzione di beni da tali territori in Italia (con imputazione a IVA interna) e il trattamento dei beni esteri destinati a San Marino, con rimborsi dell’IVA alla Repubblica sammarinese. |
| Art. 51 | Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea | Rende non imponibili le cessioni di beni a privati extra‑UE (tax free shopping) oltre 70 euro, destinati a uso personale/familiare e trasportati nei bagagli entro 3 mesi. Stabilisce condizioni formali (fattura, visto doganale, termini di restituzione) e disciplina il rimborso IVA da parte del cedente, anche tramite intermediari. |
| Art. 52 | Altre operazioni non imponibili | Elenca operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni: cessioni e servizi verso missioni diplomatiche e consolari, NATO, UE, ONU, istituzioni internazionali, organismi riconosciuti, forze armate UE nell’ambito della PSDC. Fissa soglie, condizioni (reciprocità, protocolli e accordi di sede), limiti e coordinamento con esenzione accise e rettifiche IVA per cambi di destinazione. |
| Art. 53 | Depositi fiscali ai fini IVA | Istituisce i “depositi IVA” e individua chi li può gestire (magazzini generali, punti franchi, depositi doganali e accise, soggetti autorizzati). Elenca le operazioni effettuabili senza pagamento d’imposta tramite introduzione nel deposito (acquisti intra‑UE, immissioni in libera pratica, cessioni, servizi su beni in deposito, trasferimenti tra depositi) e disciplina l’estrazione, la base imponibile, la solidarietà del gestore, le garanzie e i casi di controllo e revoca. |
| Art. 54 | Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito | Prevede per benzina, gasolio e altri carburanti/combustibili che l’immissione in consumo o estrazione dal deposito fiscale o del destinatario registrato sia subordinata al versamento IVA tramite F24 senza compensazione. Definisce la base imponibile, la responsabilità solidale del gestore, i casi in cui si mantiene l’uso del deposito IVA, le esenzioni/garanzie per soggetti affidabili e le limitazioni all’uso del plafond esportatori per tali prodotti. |
| Art. 55 | Rivalsa | Stabilisce l’obbligo di rivalsa: il cedente/prestatore deve addebitare l’IVA al cliente, con nullità dei patti contrari, salvo facoltà di non rivalsa per alcune cessioni e servizi “di autoconsumo”. Prevede privilegi speciali sul credito di rivalsa sia su mobili che immobili, rafforzando la tutela del fornitore. |
| Art. 56 | Detrazione | Fissa la regola generale del diritto alla detrazione: il soggetto passivo può detrarre l’IVA sugli acquisti/importazioni inerenti l’attività imponibile, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, esercitandola al più tardi con la dichiarazione dell’anno. Esclude la detrazione per acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette (salvo i casi espressamente ammessi), disciplina l’uso promiscuo, il pro‑rata (rinvio all’art. 57), i casi particolari (oro, operazioni fuori campo ma con diritto a detrazione) e la detrazione per acquisti intra‑UE. |
| Art. 57 | Percentuale di detrazione | Definisce il calcolo del pro‑rata di detraibilità per chi effettua sia operazioni imponibili sia esenti: rapporto tra volume operazioni con diritto a detrazione e totale di quelle imponibili + esenti, arrotondato alla prima decimale. Esclude dal denominatore alcune operazioni (cessioni di beni ammortizzabili, talune operazioni esenti accessorie) per evitare distorsioni e salvaguardare la detrazione su costi generali. |
| Art. 58 | Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi | Introduce limiti oggettivi alla detrazione: aeromobili, navi da diporto, beni “di lusso” e veicoli stradali a motore hanno detrazione esclusa o ridotta (40%) salvo che formano oggetto dell’attività o rientrino in casi specifici (agenti di commercio). Limita la detrazione per carburanti, spese di trasporto persone, alimenti e bevande, spese di rappresentanza, immobili abitativi, collegando spesso la misura di detraibilità all’uso effettivo e alla prova di pagamento tracciabile. |
| Art. 59 | Rettifica della detrazione | Disciplina la rettifica della detrazione in caso di mutato utilizzo dei beni/servizi: rettifica immediata per beni non ammortizzabili, su cinque anni per beni ammortizzabili (dieci per immobili), e per variazioni del pro‑rata superiori al 10%. Regola le rettifiche in caso di cessione anticipata, operazioni straordinarie, mutamento del regime o del tipo di operazioni, con obbligo di adeguamento via dichiarazione annuale. |
| Art. 60 | Detrazione per gli enti non commerciali | Per enti che svolgono attività economiche e non, impone la separazione contabile tra attività imponibili/esenti e attività istituzionali, limitando la detrazione alla quota imputabile all’attività economica. Prevede che per enti pubblici (regioni, enti locali, università, enti di assistenza e previdenza, camere di commercio, ACI ecc.) la contabilità separata si realizzi all’interno della contabilità pubblica, con criteri oggettivi di riparto della detrazione. |
| Art. 61 | Disposizioni in materia di scissioni aziendali | Nelle scissioni con trasferimento di aziende o rami, gli obblighi e i diritti IVA relativi alle operazioni dell’azienda trasferita passano alle beneficiarie. La scissione non interrompe il periodo di rettifica detrazione, il pro‑rata e la possibilità di usare plafond: subentra la beneficiaria, che deve ricevere i dati necessari. |
| Art. 62 | Volume d’affari | Definisce il volume d’affari come il totale delle cessioni e prestazioni registrate o da registrare nell’anno (al netto di alcune operazioni come cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni). Indica come determinare l’ammontare delle operazioni (richiamo alle regole di base imponibile) e rileva per regimi speciali, liquidazioni e soglie. |
| Art. 63 | Esercizio di più attività | Stabilisce che, di norma, l’IVA si applica unitariamente su tutte le attività del soggetto; prevede obbligo o facoltà di applicazione separata per imprese/arti, attività al minuto, regimi forfetari e settori specifici. Disciplina contabilità separata, pro‑rata distinti, passaggi interni di beni/servizi tra attività e regole per dichiarazione unica e versamenti cumulativi. |
| Art. 64 | Debitore d’imposta | Individua il debitore IVA: normalmente il cedente/prestatore; introduce il reverse charge per operazioni rese da non residenti a soggetti stabiliti in Italia e per specifici settori (oro, rottami, edilizia, energia, elettronica, quote emissione, logistica, ecc.). Regola la nomina del rappresentante fiscale dei non residenti e i casi in cui gli obblighi sono adempiuti direttamente tramite identificazione. |
| Art. 65 | Operazioni nei confronti di PA e altri enti e società | Introduce il meccanismo dello split payment: per cessioni e prestazioni verso PA e particolari enti/società partecipati, l’imposta è versata dall’ente committente secondo modalità speciali, anche se non è debitore d’imposta in senso sostanziale. Definisce l’elenco dei soggetti coinvolti, le esclusioni (es. compensi con ritenuta) e l’obbligo delle PA di attestare la propria qualifica. |
| Art. 66 | Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali | Conferma che per cessioni/acquisti intra‑UE l’imposta è dovuta da chi effettua l’operazione; disciplina però il caso di soggetti non residenti, prevedendo identificazione diretta o rappresentante fiscale. Regola le vendite a distanza intra‑UE con identificazione in Italia e delega la compilazione Intrastat per cessionari designati. |
| Art. 67 | Applicazione dell’imposta all’importazione | Richiama il codice doganale per accertamento, liquidazione, riscossione, sanzioni e contenzioso sull’IVA all’import. Prevede sanzioni specifiche per uso indebito del plafond in dogana, disciplina importazioni via posta e un rimborso dell’IVA in caso di immediata rispedizione dei beni verso altro Stato membro, coordinandosi con accise e regimi di perfezionamento. |
| Art. 68 | Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Regola l’obbligo di presentare entro 30 giorni la dichiarazione di inizio/variazione/cessazione attività IVA (modello AA), anche via telematica o tramite Registro imprese. Definisce i dati da indicare (sede, attività, luoghi contabilità, opzione intra‑UE), la gestione dei depositari di scritture, gli effetti sui controlli di rischio, l’inclusione/esclusione dalla banca dati VIES e la chiusura d’ufficio per partite IVA inattive o a rischio, con possibile richiesta di garanzia. |
| Art. 69 | Eredi del contribuente | Concede agli eredi un termine di 6 mesi dalla data del decesso per adempiere agli obblighi IVA del defunto relativi alle operazioni effettuate, anche se i termini ordinari sono scaduti da non oltre 4 mesi. Precisa che le operazioni effettuate dagli eredi nel proseguimento o liquidazione dell’azienda sono comunque soggette alle normali regole IVA. |
| Art. 70 | Identificazione ai fini IVA e obblighi contabili del soggetto non residente | Disciplina l’identificazione diretta in Italia dei soggetti non residenti per l’assolvimento degli obblighi IVA senza rappresentante, fissando contenuto della dichiarazione, numero di partita IVA speciale e condizioni (stabilimento in UE o in Paesi con assistenza reciproca). Richiama per quanto compatibile le norme su inizio attività (art. 68). |
| Art. 71 | Pubblicità in materia di partita IVA | Prevede un servizio pubblico di verifica online delle partite IVA attive, con indicazione dello stato (attiva/cessata) e del nome/ragione sociale del titolare. Serve a contrastare frodi IVA e a facilitare il controllo delle controparti da parte degli operatori. |
| Art. 72 | Fatturazione delle operazioni | Contiene la disciplina generale della fattura: obbligo di emissione (e tempi), contenuto minimo, possibilità di autofatturazione e fatturazione da parte del cliente/terzo, fattura elettronica, regole per fatture per operazioni non imponibili/esenti/regimi margine e per operazioni fuori campo territorialità. Coordina momento di emissione con l’effettuazione dell’operazione e con casi particolari (prestazioni verso estero, reverse charge). |
| Art. 73 | Fatturazione semplificata | Consente fatture semplificate per importi fino a 100 euro (e note di variazione), con contenuto ridotto (identificativo contribuente, controparte, descrizione, importo complessivo e IVA incorporata). Esclude dal loro uso le cessioni intra‑UE e alcune operazioni non imponibili; prevede che con decreto MEF il limite possa essere innalzato fino a 400 euro o esteso per settori specifici. |
| Art. 74 | Emissione, trasmissione, conservazione fatture nei rapporti con PA | Rende obbligatoria la fatturazione elettronica verso tutte le amministrazioni pubbliche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), e vieta alle PA di pagare fatture non elettroniche dopo un certo termine. Definisce il ruolo del MEF come gestore del SdI, rinvia a un decreto per le regole tecniche e prevede possibili deroghe per particolari tipologie di approvvigionamento. |
| Art. 75 | Digitalizzazione (CIG e CUP) | Impone, nelle fatture elettroniche verso PA, l’indicazione obbligatoria del codice CIG (salve eccezioni) e, ove previsto, del codice CUP per opere pubbliche/interventi finanziati. Collega tali codici ai contratti pubblici e vieta il pagamento di fatture prive dei codici quando dovuti; finalità è garantire tracciabilità dei flussi finanziari verso la filiera degli appalti. |
| Art. 76 | Fatturazione elettronica negli appalti pubblici | Recependo la direttiva europea, obbliga PA e enti aggiudicatori a ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard europeo EN 16931 per contratti soggetti al Codice dei contratti pubblici. Organizza un tavolo tecnico per aggiornare regole tecniche, monitorare l’impatto e coordinare fatturazione e appalti elettronici, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 77 | Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei loro dati | Istituisce l’obbligo generalizzato, dal 2019, di fattura elettronica via SdI per operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, con servizi gratuiti dell’Agenzia Entrate. Introduce l’obbligo di invio dei dati delle operazioni con controparti estere, l’esonero da alcuni registri per chi trasmette, i controlli automatici, la memorizzazione pluriennale dei file e regole sanzionatorie (fattura cartacea = non emessa, con regimi transitori). Coordina anche conservazione sostitutiva gratuita e specifiche semplificazioni per alcuni settori e contratti storici. |
| Art. 78 | Disposizioni in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari | Esclude i soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria dall’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture i cui dati confluiscono nella precompilata, per ragioni di privacy. Limita l’uso dei dati fiscali TS alle sole finalità tributarie/doganali e al monitoraggio aggregato della spesa sanitaria, demandando a un decreto interministeriale la disciplina dettagliata nel rispetto del GD.P.R.. |
| Art. 79 | Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping | Stabilisce che le fatture per le cessioni tax free (art. 51) devono essere emesse in forma elettronica tramite il sistema OTELLO, prevedendo modalità semplificate di fatturazione. Mira a velocizzare i controlli doganali e la procedura di rimborso IVA, con un unico processo di validazione per tutte le fatture intestate allo stesso cessionario al momento dell’uscita dal territorio doganale. |
| Art. 80 | Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino | Prevede che gli adempimenti fiscali connessi ai rapporti IVA con San Marino (secondo il DM 21 giugno 2021) siano effettuati in via elettronica, in conformità agli accordi bilaterali. Mantiene eventuali esoneri di legge dalla fattura elettronica e demanda a un provvedimento del Direttore AE la definizione delle regole tecniche per l’attuazione. |
| Art. 81 | Commercio al minuto e attività assimilate | Elenca le attività per cui la fattura non è obbligatoria salvo richiesta (vendita al minuto, ristorazione, trasporto persone, servizi in locali aperti al pubblico, servizi bancari/finanziari, alcune operazioni esenti, telecomunicazioni B2C, lampade votive). Impone agli imprenditori l’obbligo di richiedere fattura quando acquistano beni oggetto dell’attività e rende obbligatoria la fattura elettronica per acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali da parte di soggetti IVA. |
| Art. 82 | Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi | Introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti del commercio al minuto e assimilati, tramite registratori telematici o sistemi evoluti, sostituendo scontrino/ricevuta e le registrazioni dei corrispettivi. Prevede obblighi anticipati per distributori di carburante e vending machines, esoneri per categorie individuate, regimi transitori, sanzioni attenuate nella fase di avvio e integrazione con il Sistema Tessera Sanitaria per i sanitari. |
| Art. 83 | Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante software | Consente che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avvenga tramite soluzioni software (e non solo hardware) che garantiscano sicurezza, inalterabilità e integrazione con i sistemi di pagamento elettronico. Rimanda a provvedimenti AE la definizione delle specifiche tecniche, omologazione e rilascio di tali soluzioni. |
| Art. 84 | Certificazione dei corrispettivi | Per le operazioni ancora non coperte dalla trasmissione telematica, ribadisce l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, con eccezioni storiche (es. alcuni soggetti esonerati). Per il trasporto pubblico, i biglietti assolvono la funzione di scontrino; demanda a decreti MEF la definizione tecnica di ricevute e misuratori fiscali e il coordinamento con la disciplina precedente. |
| Art. 85 | Semplificazioni per l’attività di noleggio autoveicoli | Per i noleggi auto, consente di semplificare gli adempimenti prevedendo che la fattura indichi il contratto di noleggio richiamato, limitando la ripetizione di dati. Agevola così la correlazione tra fatture e contratti nell’ambito del settore rent‑a‑car. |
| Art. 86 | Registrazione delle fatture | Impone la registrazione cronologica delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo (con riferimento al mese di effettuazione), indicando numero, data, imponibile e imposta per aliquota e dati del cliente. Prevede note particolari per fatture non imponibili/esenti e per le fatture in reverse charge registrate dal cessionario. |
| Art. 87 | Registrazione dei corrispettivi | Per commercianti al minuto e assimilati, consente di registrare giornalmente l’ammontare complessivo dei corrispettivi imponibili e delle operazioni non imponibili/esenti, distinti per aliquota/tipologia, entro il giorno non festivo successivo. Disciplina la tenuta di registri di prima nota nei punti vendita e, per alcune categorie, autorizza la registrazione senza distinzione per aliquote con ripartizione pro‑acquisti. |
| Art. 88 | Registrazione degli acquisti | Regola la registrazione delle fatture e bollette doganali di acquisto nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare la detrazione, con indicazione del fornitore, data, imponibile e imposta per aliquota. Prescrive annotazioni specifiche per operazioni non imponibili/esenti e note di variazione. |
| Art. 89 | Semplificazioni amministrative e contabili | Introdotto con la precompilata IVA: prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione bozze di registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale basate su fatture elettroniche, dati corrispettivi e anagrafe tributaria. Se il contribuente convalida/integrata tali bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA (salvo eccezioni), con forte semplificazione documentale. |
| Art. 90 | Obbligo del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni | Impone alle PA tenute alla contabilità pubblica l’adozione di un registro unico delle fatture, in cui annotare entro 10 giorni tutte le fatture o richieste equivalenti ricevute (con dati su importo, oggetto, scadenza, CIG/CUP, imputazione contabile ecc.). È strumento di controllo dei pagamenti, di trasparenza e di raccordo con la piattaforma crediti commerciali. |
| Art. 91 | Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti | Delega il MEF a emanare decreti che definiscono modalità/termini speciali per fatturazione, registrazione, liquidazioni e versamenti in settori particolari (multi‑attività, somministrazioni continuative, professionisti, uso di sistemi elettrocontabili, servizi pubblici). Consente il “versamento di gruppo” IVA (liquidazione accentrata) per società controllanti/controllate, fissando condizioni e limiti. |
| Art. 92 | Variazioni dell’imponibile o dell’imposta | Disciplina note di variazione in aumento e in diminuzione: obbligo di integrare fatture/registri per aumenti (qualsiasi causa) e diritto a nota di accredito, entro certi termini, per riduzioni (nullità, risoluzione, sconti contrattuali, mancato pagamento con procedure concorsuali o esecuzioni infruttuose). Regola l’obbligo speculare del cessionario e consente la rettifica degli errori materiali nelle registrazioni e liquidazioni. |
| Art. 93 | Semplificazioni per i contribuenti minori (bollettario) | Per soggetti con volume d’affari entro 500.000/800.000 euro, consente l’uso del bollettario madre/figlia in luogo della fatturazione/registrazione ordinaria: la figlia funge da fattura da consegnare al cliente, la madre da documento ai fini contabili. Delega il MEF a definire caratteristiche e modalità operative, in continuità con la disciplina dei contribuenti minori. |
| Art. 94 | Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti | Permette, su opzione, ai soggetti che effettuano solo o prevalentemente operazioni esenti (salvo alcune importanti eccezioni) di essere dispensati da fatturazione e registrazione per tali operazioni, mantenendo gli altri obblighi (registri acquisti, dichiarazione). In contropartita, l’IVA sugli acquisti è totalmente indetraibile; l’opzione è vincolante per almeno tre anni. |
| Art. 95 | Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti | Rinvio all’art. 2219 c.c. per la tenuta dei registri (anche a fogli mobili/tabulati) numerati e senza bollo; consente un registro unico “madre” per tutte le annotazioni. Impone la conservazione secondo le regole generali (anche in modalità elettronica e all’estero se c’è assistenza reciproca), assicurando accesso e leggibilità; prevede un obbligo di conservazione decennale specifico per gli operatori di piattaforme elettroniche. |
| Art. 96 | Estensione D.P.R. 69/2002 | Estende alle pro‑loco, bande e cori amatoriali e compagnie teatrali amatoriali le semplificazioni di certificazione dei corrispettivi previste per le associazioni sportive dilettantistiche dal D.P.R. 69/2002, limitatamente a manifestazioni organizzate direttamente. |
| Art. 97 | Fatturazione delle operazioni intraunionali | Dettaglia come fatturare acquisti e cessioni intra‑UE: integrazione delle fatture in ingresso (reverse charge) con imponibile e IVA, indicazione del titolo di non imponibilità, fatturazione delle cessioni non imponibili entro il 15 del mese successivo con indicazione del numero IVA del cliente e degli elementi specifici in casi particolari (mezzi di trasporto nuovi, vendite a distanza, call‑off stock). |
| Art. 98 | Registrazione delle operazioni intraunionali | Stabilisce tempi e modalità di registrazione delle fatture intra‑UE (acquisti e cessioni) sia nei registri vendite che acquisti, distinguendo i soggetti al minuto, gli enti non passivi e i casi esclusi (mezzi di trasporto nuovi con privati). Coordina le registrazioni con le regole su effettuazione (art. 26) e Intrastat. |
| Art. 99 | Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale (intra‑UE) | Definisce il momento di detraibilità dell’IVA sugli acquisti intra‑UE ai fini delle liquidazioni periodiche (detrazione con “sfasamento” di due mesi o due trimestri) e prevede che, in dichiarazione annuale, le operazioni intra‑UE registrate siano evidenziate separatamente secondo istruzioni del modello. |
| Art. 100 | Dichiarazione e versamento dell’imposta per enti non commerciali e prodotti soggetti ad accisa | Impone agli enti non commerciali (non soggetti passivi) che effettuano acquisti intra‑UE soggetti a IVA l’obbligo di presentare una dichiarazione mensile e di versare l’imposta, salvo per prodotti soggetti ad accisa (per i quali l’IVA è assolta con l’accisa). Estende la disciplina ai soggetti che effettuano acquisti intra‑UE nell’ambito dell’attività non commerciale ma sono soggetti passivi in Italia per altra attività. |
| Art. 101 | Obblighi connessi agli scambi intraunionali | Raggruppa gli obblighi Intrastat e connessi: verifica dei numeri IVA dei partner UE, comunicazioni per enti non passivi che superano le soglie, registri per beni movimentati in altro Stato per titoli diversi dal trasferimento, registri call‑off stock, presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti intra‑UE (con forti semplificazioni e possibile riduzione platea), procedure di correzione d’ufficio e regime sanzionatorio coordinato con il TUS. |
| Art. 102 | Definizioni (prestatori di servizi di pagamento) | Definisce i principali concetti legati ai servizi di pagamento (prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento, operazione di pagamento, pagatore, beneficiario, conto di pagamento, IBAN, BIC, Stato membro di origine/ospitante), rinviando al TUB e al d.lgs. 11/2010. È la base per gli obblighi di reporting anti‑frode IVA sui pagamenti transfrontalieri. |
| Art. 103 | Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento | Impone ai prestatori di servizi di pagamento di conservare per tre anni la documentazione sui beneficiari e sui pagamenti transfrontalieri (più di 25 pagamenti per beneficiario a trimestre), al fine di consentire i controlli IVA su cessioni e servizi intra‑UE. Definisce quali operazioni rientrano nei “pagamenti transfrontalieri” rilevanti. |
| Art. 104 | Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento | Obbliga i PSP italiani (o per i quali l’Italia è Stato di origine) a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati conservati ai sensi dell’art. 103, secondo il regolamento UE 904/2010 (sistema CESOP). AE inoltra poi i dati al sistema centrale europeo, con modalità tecniche definite da provvedimento. |
| Art. 105 | Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento | Stabilisce criteri per determinare lo Stato di localizzazione del pagatore e del beneficiario (in base a IBAN o BIC/altro codice identificativo del PSP). Tali criteri servono a qualificare i pagamenti come transfrontalieri e a determinare quale Stato è competente per la raccolta e l’invio dei dati. |
| Art. 106 | Dati da conservare | Elenca nel dettaglio le informazioni da conservare sui beneficiari (BIC, nome, eventuale P.IVA o CF, IBAN o identificativo, indirizzo) e sui pagamenti/rimborsi (data/ora, importo/valuta, Stato di origine/destinazione, riferimento del pagamento, eventuale indicazione di servizio in loco). Serve a standardizzare la base dati per CESOP. |
| Art. 107 | Sanzioni | Richiama le sanzioni del TUS (D.Lgs. n. 173/2024 ) per l’inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 34 TUS) e di comunicazione (art. 35 TUS) delle informazioni sui pagamenti. Collega quindi il regime sanzionatorio generale alle violazioni specifiche degli artt. 103–106. |
| Art. 108 | Ambito di applicazione | Precisa che il capo sui servizi di pagamento transfrontalieri si applica a operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. Delimita così il perimetro temporale degli obblighi di reporting a fini IVA. |
| Art. 109 | Versamenti periodici | Regola l’effetto delle liquidazioni periodiche: l’eventuale eccedenza a credito si riporta al periodo successivo. Per commercianti al minuto, stabilisce una modalità di calcolo “scorporo” dell’IVA dai corrispettivi lordi, con formule diverse per le varie aliquote. |
| Art. 110 | Limiti per la liquidazione trimestrale | Aggancia i limiti per poter optare per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti per la contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. 600/1973). Il rispetto delle soglie di volume d’affari consente di liquidare e versare l’imposta ogni trimestre anziché mensilmente. |
| Art. 111 | Acconto IVA | Introduce l’obbligo di versare, entro il 27 dicembre, un acconto dell’88% dell’IVA dovuta per dicembre (mensili) o per la dichiarazione annuale/trimestre (trimestrali), con metodi alternativi di calcolo (storico o previsionale). Prevede esenzione per acconti inferiori a 103,29 euro, disciplina sanzioni, modalità di versamento e un’aliquota più alta (97%) per particolari contribuenti di grandi dimensioni. |
| Art. 112 | Registrazione, dichiarazione e versamento IVA per enti non commerciali | Stabilisce che gli enti non commerciali di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e c), per gli acquisti relativi all’attività non commerciale in reverse charge (art. 64, comma 2), debbano rispettare gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento analoghi a quelli previsti dagli artt. 98 e 100. |
| Art. 113 | Riscossione coattiva e privilegi | Riconosce all’Erario un privilegio generale sui mobili e un privilegio sussidiario sugli immobili per crediti IVA e sanzioni, con grado definito rispetto ad altri creditori privilegiati (lavoratori, enti previdenziali). Prevede anche un privilegio speciale sui beni oggetto della cessione/servizio per l’IVA dovuta in reverse charge dal cessionario/committente. |
| Art. 114 | Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza | Stabilisce che l’eccedenza di IVA detraibile può essere riportata all’anno successivo o chiesta a rimborso al ricorrere di specifiche condizioni (operazioni a aliquota più bassa, forte export/operazioni assimilate, acquisti di beni ammortizzabili, prevalenza operazioni fuori campo con diritto a detrazione, cessazione attività). Prevede anche un rimborso “storico” se l’eccedenza si ripete da due anni. |
| Art. 115 | Restituzione dell’imposta non dovuta | Dispone che la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta va presentata entro due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto di restituzione, con un termine speciale per il caso in cui il cedente/prestatore abbia prima rimborsato la rivalsa al cliente. Esclude la restituzione se il versamento è avvenuto in un contesto di frode. |
| Art. 116 | Esecuzione dei rimborsi | Regola tempi e modalità dei rimborsi (entro 3 mesi dalla dichiarazione) e gli interessi (2% annuo dal 90° giorno), nonché il rimborso infrannuale per particolari casi (plafonisti, grandi investimenti, prevalenza operazioni extra‑UE). Introduce controlli rafforzati per rimborsi > 30.000 euro, la necessità di visto di conformità o garanzia in certe situazioni, la sospensione in presenza di reati IVA e un ristoro forfetario dei costi di garanzia per le PMI. |
| Art. 117 | Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri | Disciplina, per soggetti stabiliti in Italia, la procedura di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati UE sui propri acquisti (direttiva 2008/9/CE), tramite istanza telematica all’Agenzia Entrate che la inoltra allo Stato di rimborso se sussistono i requisiti. Prevede il diniego motivato e il relativo contenzioso in Italia per il mancato inoltro. |
| Art. 118 | Esecuzione dei rimborsi a soggetti UE non stabiliti | Regola i rimborsi dell’IVA italiana a soggetti stabiliti in altri Stati membri che non hanno stabile organizzazione né operazioni imponibili in Italia, per acquisti/importazioni con IVA detraibile (direttiva 2008/9/CE). Fissa importi minimi, termini di presentazione, tempi di decisione e pagamento (4–8 mesi), interessi, obbligo di restituzione con sanzione in caso di rimborso indebito e sospensione di rimborsi successivi. |
| Art. 119 | Rimborsi per regimi OSS/IOSS | Disciplina i rimborsi di eccedenze di versamento generati nell’ambito dei regimi speciali OSS/IOSS per soggetti che hanno optato in Italia, sulla base di ripartizioni tra Stati membri e controlli automatici. Prevede rimborsi entro 30 giorni, interessi e regole di coordinamento con altri Stati membri per periodi precedenti al 2019. |
| Art. 120 | Esecuzione dei rimborsi a soggetti extra‑UE | Prevede, a condizione di reciprocità (salvo soggetti che usano OSS/IOSS), il rimborso dell’IVA italiana a soggetti extra‑UE che effettuano acquisti/importazioni per attività economica (direttiva 86/560/CEE). Fissa termini per richiesta, tempi di rimborso (6–8 mesi), interessi, obbligo di restituzione con sanzione tra 200% e 400% in caso di rimborso indebito e sospensione di ulteriori rimborsi fino a regolarizzazione. |
| Art. 121 | Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA | Definisce chi può costituire un gruppo IVA: soggetti passivi stabiliti in Italia tra i quali sussistano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Esclude sedi/stabili estere, imprese sotto sequestro, in procedure concorsuali o in liquidazione ordinaria. |
| Art. 122 | Vincolo finanziario, economico e organizzativo | Specifica la natura dei vincoli per il gruppo IVA: controllo diretto/indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c. (o appartenenza a gruppo bancario), vincolo economico (attività dello stesso genere, complementari o a vantaggio prevalente di uno o più soggetti) e vincolo organizzativo (coordinamento degli organi decisionali). Presume la sussistenza dei vincoli economico e organizzativo se è presente il vincolo finanziario, salvo interpello; prevede specialità per partecipazioni acquisite a garanzia crediti. |
| Art. 123 | Costituzione del gruppo IVA | Regola l’esercizio dell’opzione con dichiarazione unica sottoscritta da tutti i soggetti interessati, contenente denominazione del gruppo, rappresentante, attestazione dei vincoli e attività. L’opzione è vincolante per almeno tre anni e si rinnova automaticamente; la mancata adesione di un soggetto “vincolato” comporta recupero vantaggi e cessazione del gruppo dall’anno successivo salvo regolarizzazione. |
| Art. 124 | Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso | Stabilisce che le operazioni tra partecipanti al gruppo non rilevano ai fini IVA, mentre quelle verso/da terzi si considerano effettuate dal/nei confronti del gruppo come unico soggetto passivo. Disciplina gli scambi tra sedi e stabili organizzazioni appartenenti a gruppi IVA italiani ed esteri, nonché la base imponibile per tali operazioni, e coordina il regime con il consorzio di cui all’art. 37, comma 2. |
| Art. 125 | Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA | Prevede che il credito IVA maturato prima dell’ingresso nel gruppo non si trasferisce al gruppo, ma può essere chiesto a rimborso (anche senza requisiti) o compensato dal singolo soggetto, salvo una quota pari ai versamenti effettuati per quella annualità che resta “a sé”. |
| Art. 126 | Adempimenti | Attribuisce al rappresentante di gruppo l’obbligo di adempiere tutti gli obblighi IVA e di esercitare i diritti in nome e per conto del gruppo. Indica chi può essere rappresentante (controllante o partecipante con volume d’affari più elevato), disciplina il subentro di un nuovo rappresentante e la relativa comunicazione. |
| Art. 127 | Responsabilità | Stabilisce che il rappresentante è responsabile verso l’Erario per gli obblighi del gruppo, mentre gli altri partecipanti rispondono in solido per imposta, interessi e sanzioni derivanti dalle attività di liquidazione e controllo del gruppo. |
| Art. 128 | Disposizioni in materia di opzioni e revoche | Dispone che la revoca dell’opzione per il gruppo IVA venga comunicata con dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti; la revoca ha effetto dall’anno successivo (o dal secondo anno se comunicata a fine anno). Esclude l’applicazione del D.P.R. 442/1997 alle opzioni del gruppo e prevede che la scelta per il gruppo faccia venir meno gli effetti di altre opzioni IVA pregresse. |
| Art. 129 | Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA | Regola i casi in cui l’opzione è inefficace per un soggetto (mancanza requisiti) e quelli di cessazione della partecipazione (viene meno un vincolo, sequestro, procedura concorsuale, liquidazione). Stabilisce la decorrenza degli effetti (anche ai fini delle operazioni) e prevede che il gruppo IVA cessi quando venga meno la pluralità di soggetti, con devoluzione al rappresentante dell’eccedenza a credito. |
| Art. 130 | Attività di controllo | Assegna a specifiche strutture dell’Agenzia Entrate la competenza sui controlli verso il gruppo IVA (liquidazioni, controlli sostanziali, recupero crediti inesistenti, contenzioso, rimborsi). Prevede che, in caso di disconoscimento del gruppo, il recupero si limiti all’effettivo vantaggio fiscale, e demanda a un provvedimento AE la definizione di adempimenti specifici. |
| Art. 131 | Disposizioni speciali e di attuazione | Coordina il gruppo IVA con regimi speciali già esistenti (banche, assicurazioni, fondi immobiliari), confermando che, per le attività svolte dai partecipanti, si applicano i relativi decreti settoriali. Prevede l’adozione di modelli e regole tecniche per le dichiarazioni del gruppo e un decreto MEF per ulteriori disposizioni applicative; estende automaticamente il regime di adempimento collaborativo (d.lgs. 128/2015) a tutte le società del gruppo. |
| Art. 132 | Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa | Introduce l’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a 2 milioni: l’imposta diventa esigibile al pagamento del corrispettivo (max un anno dalla fattura) e la detrazione sugli acquisti sorge al pagamento; per il cessionario/committente, invece, il diritto alla detrazione nasce comunque all’effettuazione dell’operazione. Sono esclusi regimi speciali e operazioni in reverse charge; l’accesso avviene per opzione con annotazione in fattura. |
| Art. 133 | Regime speciale per i produttori agricoli | Conferma il regime speciale agricolo: detrazione forfetaria tramite percentuali di compensazione applicate a prodotti agricoli e ittici della Tabella A, parte I, in luogo della detrazione ordinaria. Definisce chi è produttore agricolo, prevede l’esonero per piccoli produttori fino a 7.000 euro (con autofattura in capo al cessionario) e consente opzione per il regime ordinario. |
| Art. 134 | Disposizioni relative ai produttori agricoli | Coordina il regime agricolo con gli acquisti e cessioni intra‑UE: gli acquisti intra‑UE dei piccoli produttori sono soggetti a disciplina semplificata (art. 98, 100), mentre per certe cessioni intra‑UE non si applica il regime agricolo ma le regole ordinarie. Estende alcune non imponibilità alle cessioni agricole intra‑UE da produttori in regime speciale. |
| Art. 135 | Attività agricole connesse | Prevede per le attività agricole connesse ex art. 2135 c.c. (trasformazioni, servizi connessi) una detrazione forfetaria pari al 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili, salvo opzione per determinazione ordinaria. Si tratta di un regime semplificato per i redditi derivanti da attività integrative rispetto a quella agricola principale. |
| Art. 136 | Regime fiscale per raccoglitori occasionali | Esenta da IVA (esenzione ed esonero adempimenti) i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (ATECO 02.30) e di piante officinali spontanee che non superano 7.000 euro annui di volume d’affari. |
| Art. 137 | Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi | Conferma che le cessioni da parte di raccoglitori occasionali non IVA non implicano adempimenti in capo al cedente; impone però ai cessionari di comunicare annualmente alle regioni quantità e provenienza dei prodotti, e di certificare provenienza e date in sede di vendita ai clienti. |
| Art. 138 | Interventi a sostegno della produzione agricola | Chiarisce che gli aiuti, premi, contributi e compensazioni finanziarie erogati da AGEA a sostegno della produzione agricola non costituiscono corrispettivi di operazioni imponibili IVA. |
| Art. 139 | Disposizioni relative a particolari settori | Contiene una serie di regole speciali: IVA su tabacchi e prodotti editoriali assolta in modo monofase; disciplina servizi di telecomunicazione, posta, lotterie e giochi; consente liquidazione trimestrale per soggetti che prestano determinati servizi al pubblico, distributori di carburante e autotrasportatori; regola il regime IVA degli intrattenimenti (con detrazione forfetaria) e il reverse charge sui rottami e semilavorati di metalli ferrosi/non ferrosi. |
| Art. 140 | Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa | Stabilisce che, dopo l’apertura di liquidazione giudiziale o coatta, gli adempimenti IVA (fatturazione, registrazione, liquidazioni) sono effettuati dal curatore/commissario; per le operazioni anteriori va regolarizzata la posizione entro 4 mesi. Prevede facilità di rimborso senza garanzia per crediti sotto una certa soglia e regole di esigibilità particolari. |
| Art. 141 | Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo | Introduce il regime del margine per pacchetti turistici venduti da agenzie che operano in nome proprio: la base imponibile è il margine (corrispettivo globale meno costi a diretto vantaggio del viaggiatore). Non consente detrazione sui costi del pacchetto, disciplina le prestazioni fuori UE (parte non imponibile) e i casi di intermediazione e servizi turistici singoli, oltre a un’opzione per il regime ordinario in caso di organizzazione di convegni. |
| Art. 142 | Disposizioni per le attività spettacolistiche | Regola il momento di effettuazione delle prestazioni di spettacolo (inizio manifestazione o pagamento dell’abbonamento), l’obbligo di titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o sistemi elettronici, la comunicazione preventiva per eventi occasionali, il regime forfetario per piccoli operatori e il ruolo del concessionario dei tributi erariali minori nei controlli, con aliquote e regole specifiche per le consumazioni obbligatorie. |
| Art. 143 | Base imponibile (regime beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e da collezione) | Introduce il regime del margine: per la rivendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e da collezione acquistati da privati o soggetti in regimi senza detrazione, l’IVA è calcolata sul margine (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto/costi), con possibilità di determinazione globale per alcuni settori. Esclude la detrazione sull’acquisto dei beni coperti dal margine e prevede percentuali forfetarie per casi particolari. |
| Art. 144 | Operazioni con l’estero e volume d’affari (regime margine) | Stabilisce che, nel regime del margine, il margine non imponibile (export o operazioni assimilate) sia considerato non imponibile ai fini del plafond, mentre per il volume d’affari si considera l’intero corrispettivo. Coordina così il regime con le regole generali su plafond e pro‑rata. |
| Art. 145 | Fatturazione e registrazione (regime margine) | Vietata l’indicazione separata dell’IVA in fattura per operazioni a margine; disciplina registri speciali in cui annotare acquisti e vendite con evidenza delle differenze, modalità di registrazione dei corrispettivi e di determinazione del margine globale quando previsto. Definisce i collegamenti con registri IVA ordinari. |
| Art. 146 | Sanzioni applicabili (regime margine) | Prevede che omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri del regime margine siano sanzionate alla stregua delle violazioni di fatturazione/registrazione di cui all’art. 31 TUS IVA, assicurando un coordinamento sanzionatorio. |
| Art. 147 | Disposizioni applicabili (regime margine) | Stabilisce che, salvo diversa disposizione del capo sul margine, si applicano le regole IVA ordinarie. Funzione di norma di rinvio per completare il quadro normativo del regime beni usati. |
| Art. 148 | Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta | Estende un regime di margine ad hoc agli esercenti case d’asta che operano in nome proprio per conto di privati o soggetti in regimi senza detrazione: base imponibile è la differenza tra prezzo pagato dal compratore e importo corrisposto al mandante, includendo le commissioni. Esclude la detrazione sull’IVA relativa alle spese accessorie. |
| Art. 149 | Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE (OSS non UE) | Consente a soggetti non UE non stabiliti in alcuno Stato membro di optare per un regime speciale (OSS non UE) per i servizi B2C resi nell’UE, identificandosi in Italia. Prevede obblighi dichiarativi trimestrali, versamento centralizzato dell’IVA, conservazione decennale dei dati e esclusione della detrazione (con possibilità di rimborso nazionale per IVA sugli acquisti italiani). |
| Art. 150 | Regime speciale soggetti UE (OSS) | Regola il regime OSS per soggetti stabiliti in Italia o non UE con stabile organizzazione in Italia o che spediscono beni dall’Italia, per servizi B2C intra‑UE, vendite a distanza intra‑UE e cessioni tramite piattaforme. Gli operatori dichiarano e versano in Italia l’IVA dovuta nei diversi Stati membri, senza detrazione nel regime speciale, coordinandosi con le altre attività IVA ordinarie. |
| Art. 151 | Regime speciale vendite a distanza di beni importati (IOSS) | Introduce il regime IOSS per vendite a distanza B2C di beni importati (spedizioni fino a 150 euro): soggetti UE e non UE possono identificarsi (o nominare rappresentante) in Italia per dichiarare e versare l’IVA dovuta negli Stati di destinazione. L’IVA si applica al momento di accettazione del pagamento, senza detrazione nel regime, con possibilità di rimborso per l’IVA interna sugli acquisti. |
| Art. 152 | Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro (OSS/IOSS inbound) | Disciplina, per soggetti che hanno scelto OSS/IOSS in un altro Stato membro ma operano anche in Italia, l’esonero da obblighi IVA interni per le operazioni coperte dal regime speciale. Prevede modalità di detrazione/rimborso dell’IVA sugli acquisti italiani in funzione dell’identificazione e dei regimi utilizzati. |
| Art. 153 | Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta (OSS/IOSS) | Stabilisce che i versamenti OSS/IOSS effettuati in Italia avvengano senza compensazione, su apposita contabilità speciale presso Banca d’Italia, e disciplina la ripartizione degli importi agli altri Stati membri e la rendicontazione. |
| Art. 154 | Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi | Regola le cessioni intra‑UE di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati (reverse charge e rimborso dell’IVA incorporata) e ribadisce che non si può immatricolare in Italia un mezzo intra‑UE nuovo se non sono assolti gli obblighi IVA. Rafforza i controlli incrociati tramite comunicazioni telematiche tra AE e Ministero dei Trasporti. |
| Art. 155 | Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti | Delega il MEF a imporre, per specifiche categorie merceologiche (tessili, pelle, elettronica, supporti audio), obblighi di contrassegni/etichette con indicazione di P.IVA, voci doganali e altre informazioni, da apporre prima della commercializzazione. Mira a favorire controlli e contrasto all’evasione nel commercio di settori sensibili. |
| Art. 156 | Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione | Introduce un regime semplificato per dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per operatori che presentano le merci in dogana per conto dell’importatore, per spedizioni fino a 150 euro non IOSS. Prevede dichiarazione e versamento mensile cumulativi, con obbligo di conservazione elettronica dei dati e aliquota ordinaria, lasciando al destinatario la facoltà di avvalersi del regime doganale ordinario per usufruire di aliquote ridotte. |
| Art. 157 | Regime nazionale di franchigia | Rinvia al regime forfetario nazionale (art. 1, commi 54–89, legge 190/2014) per i contribuenti persone fisiche con determinate soglie di ricavi/compensi, coordinando tale regime con le disposizioni del Testo Unico IVA. |
| Art. 158 | Definizioni e disposizioni generali (regime transfrontaliero di franchigia) | Introduce il nuovo regime transfrontaliero di franchigia UE: definisce volume d’affari UE e per Stato, soggetto stabilito, Stato di stabilimento, Stato di esenzione e numero EX. Esclude dal regime certe operazioni (cessioni di mezzi nuovi, specifiche cessioni obbligatoriamente imponibili). |
| Art. 159 | Condizioni di ammissione al regime di franchigia nello Stato | Permette a soggetti persone fisiche stabiliti in altro Stato UE di applicare la franchigia IVA in Italia se il loro volume d’affari UE non supera 100.000 euro e quello realizzato in Italia non supera 85.000 euro (o soglia nazionale minore), nel rispetto di ulteriori condizioni antiabuso (assenza di rapporti di dipendenza con ex datori, limiti al costo del personale, esclusione di cessioni immobiliari e mezzi nuovi). |
| Art. 160 | Decorrenza del regime di franchigia | Stabilisce che il regime di franchigia in Italia decorre dalla data in cui il soggetto riceve dal proprio Stato di stabilimento il numero di identificazione EX e prevede la cessazione di eventuali identificazioni IVA italiane ordinarie per il periodo di franchigia. |
| Art. 161 | Adempimenti nel regime di franchigia interno | Prevede che i soggetti non stabiliti ammessi alla franchigia in Italia siano esonerati dagli obblighi IVA (registri, dichiarazioni) salvo la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti; consente l’emissione di fattura semplificata anche oltre 100 euro. Se non trasmettono le comunicazioni trimestrali allo Stato di stabilimento, devono identificarsi ordinariamente e presentare la dichiarazione IVA in Italia. |
| Art. 162 | Cessazione del regime di franchigia interno | Regola i casi di uscita dal regime di franchigia in Italia: rinuncia, venir meno requisiti o superamento soglie, disattivazione numero EX. Definisce la decorrenza degli effetti e gli obblighi di identificazione e tassazione ordinaria dall’operazione che ha causato il superamento. |
| Art. 163 | Condizioni di ammissione alla franchigia in altri Stati membri | Consente ai soggetti stabiliti in Italia di avvalersi della franchigia in altri Stati UE se rispettano le soglie di volume d’affari UE e in ciascuno Stato di esenzione, previa comunicazione all’Agenzia Entrate con indicazione di una serie di dati (attività, volumi per Stato, numeri IVA esteri). |
| Art. 164 | Suffisso EX | Prevede l’attribuzione, da parte dell’Agenzia Entrate, del suffisso EX alla partita IVA italiana dei soggetti ammessi alla franchigia in altri Stati, entro 35 giorni dalla comunicazione (salvo controlli richiesti dallo Stato di esenzione). L’AE notifica anche eventuali rifiuti da parte degli Stati di esenzione. |
| Art. 165 | Decorrenza della franchigia in altri Stati | Stabilisce che il soggetto applica la franchigia nello Stato di esenzione dalla data di comunicazione dell’attribuzione/aggiornamento del suffisso EX da parte dell’Agenzia Entrate. |
| Art. 166 | Adempimenti per la franchigia in altri Stati | Impone al soggetto ammesso alla franchigia in altri Stati UE di comunicare trimestralmente all’Agenzia Entrate il valore delle operazioni effettuate in Italia e in ciascun altro Stato membro, distinguendo i settori nelle ipotesi di soglie differenziate, nonché di comunicare il superamento della soglia UE di 100.000 euro entro 15 giorni. |
| Art. 167 | Cessazione della franchigia in altri Stati | Regola quando il soggetto cessa di applicare la franchigia in uno Stato di esenzione (rinuncia, superamento soglia locale, perdita requisiti, comunicazione dello Stato estero) e stabilisce che il superamento della soglia UE di 100.000 euro comporta il venir meno del regime in tutti gli Stati di esenzione. L’Agenzia disattiva il suffisso EX quando cessano i presupposti. |
| Art. 168 | Istituzione e decorrenza dell’imposta | Ricorda che l’IVA è istituita dal 1° gennaio 1973 e si applica alle operazioni e importazioni effettuate successivamente a tale data, anche per le operazioni intra‑UE fino al regime definitivo. |
| Art. 169 | Norme di interpretazione autentica e di coordinamento | Contiene numerose norme di interpretazione autentica e coordinamento: chiarisce il trattamento IVA di molti casi borderline (servizi portuali, contributi AGEA, oneri condominiali, trasporti, servizi sportivi, formazione finanziata, proventi di noleggio imbarcazioni, prestazioni medico‑legali, protesi, mense, cimiteri, consulenze, payback dispositivi, ecc.), salvaguardando spesso i comportamenti pregressi e vietando rimborsi in situazioni già definite. |
| Art. 170 | Abrogazioni | Elenca le disposizioni normative abrogate dal Testo Unico (articoli del D.P.R. 633/1972, leggi collegate, decreti‑legge, norme su tributi sostituiti), chiarendo che i rinvii presenti in altri atti normativi si intendono riferiti alle nuove corrispondenti disposizioni del TU IVA. Estende l’abrogazione a vecchie imposte e tasse sui consumi sostituite da IVA. |
| Art. 171 | Decorrenza TU IVA | Stabilisce che il nuovo Testo Unico IVA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, indicando così l’entrata in vigore differita dell’intero impianto codificato. |
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