3° Contenuto Riservato: TFS e mobilità nella P.A.: nuove regole INPS

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 3 OTTOBRE 2025

Con laCircolare n. 126 del 15 settembre 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti operativi in merito agli adempimenti che le pubbliche amministrazioni devono assolvere nel caso di collocamento in mobilità del personale iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alle gestioni pensionistiche ex INPDAP. In particolare, il documento chiarisce le modalità di gestione dei dati contributivi e retributivi ai fini della corretta liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nei casi di mobilità volontaria, d’ufficio, o per effetto di processi di razionalizzazione organizzativa.

Premessa

La Circolare n. 126/2025 si inserisce nel quadro normativo già definito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dal D.P.R. n. 1032/1973, che regolano la mobilità tra pubbliche amministrazioni e il trattamento di fine servizio.

L’obiettivo dell’INPS è duplice:

  1. evitare disallineamenti contributivi in fase di mobilità;
  2. assicurare una corretta e tempestiva liquidazione delle indennità di fine rapporto alla cessazione definitiva del servizio.

L’Istituto interviene per coordinare l’azione delle amministrazioni coinvolte nel trasferimento, attribuendo a ciascuna responsabilità ben definite nell’aggiornamento della posizione assicurativa del dipendente, nella compilazione dei modelli contributivi e nella trasmissione telematica dei dati.

La mobilità e gli obblighi delle amministrazioni pubbliche

Ogni volta che un dipendente pubblico viene trasferito in mobilità da un’amministrazione cedente a una accipiente, la continuità contributiva e la regolarità della posizione assicurativa sono elementi centrali per la futura liquidazione del TFS/TFR.

La circolare precisa che:
– l’amministrazione cedente deve completare tempestivamente l’inserimento di tutti i dati in Passweb, con l’indicazione chiara della “cessazione per mobilità”;
– deve inoltre compilare e inviare i modelli TFR1 o TFR2, a seconda della natura del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);
– non deve inoltrare alcuna domanda di liquidazione del TFS/TFR in questa fase, poiché non vi è cessazione del rapporto.
Questi adempimenti sono cruciali affinché l’amministrazione ricevente possa continuare la gestione del dipendente senza incongruenze contributive.

La gestione del TFS/TFR in caso di mobilità

La Circolare distingue in modo netto i casi di mobilità da cessazione definitiva. In presenza di mobilità:

  • il trattamento non deve essere liquidato al momento del trasferimento;
  • la liquidazione avverrà solo all’effettiva cessazione definitiva del servizio, da parte dell’ultima amministrazione di appartenenza;
  • tutti i periodi precedenti, anche svolti in altre amministrazioni, devono essere correttamente registrati e “chiusi” dalla cedente per essere “acquisiti” dalla ricevente.

Il ruolo delle domande e dei modelli TFR1/TFR2

Il modello TFR1 (tempo indeterminato) o TFR2 (tempo determinato) costituisce l’unico strumento ufficiale per trasferire i dati relativi al periodo lavorativo pregresso. Deve essere compilato anche in caso di passaggio tra Enti pubblici, pur senza cessazione definitiva.

Non inviare questi modelli comporta un blocco nella successiva liquidazione del TFS/TFR, con grave danno per il lavoratore. Inoltre, i modelli devono essere firmati digitalmente e inviati tramite servizi telematici INPS, secondo le modalità già in uso.

Le funzioni di Passweb e i flussi informativi

La piattaforma Passweb rimane lo strumento cardine per la gestione delle posizioni assicurative. L’amministrazione cedente deve:

  • inserire il codice evento corretto (es. “mobilità”);
  • chiudere il periodo di servizio nella sezione “Gestione periodi”;
  • trasmettere i dati retributivi aggiornati;
  • allegare eventuali documenti utili in “Documentazione”.

Solo dopo queste operazioni, l’amministrazione ricevente potrà procedere alla riapertura della posizione assicurativa, senza soluzione di continuità.

La Circolare sottolinea l’importanza del dialogo tra enti, evidenziando che eventuali errori o omissioni bloccano le pratiche di liquidazione, anche a distanza di anni.

Cosa cambia per le amministrazioni riceventi

Le amministrazioni che accolgono il dipendente in mobilità devono:

  • verificare l’esistenza della cessazione corretta in Passweb da parte della cedente;
  • riaprire la posizione assicurativa con decorrenza coerente;
  • caricare i nuovi dati retributivi e contributivi aggiornati;
  • provvedere alla futura domanda di liquidazione del TFS/TFR per l’intera carriera del dipendente, comprese le quote maturate altrove.

Questo implica un’assunzione di responsabilità anche per i periodi non gestiti direttamente, motivo per cui l’INPS raccomanda la massima accuratezza nei controlli.

Riferimenti normativi: 

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