3° Contenuto Riservato: Trasferimento residenza fiscale all’estero: la BEX prevale sull’exit tax

COMMENTO

DI MATTIA MERATI | 4 SETTEMBRE 2025

Con la Risposta n. 185/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero, i plusvalori riferibili a una stabile organizzazione estera assoggettata al regime BEX non rientrano nell’ambito applicativo dell’exit tax. Ne risulta così affermata la prevalenza del regime previsto dall’art. 168-ter TUIR rispetto a quello disciplinato dall’art. 166.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Con la Risposta a interpello n. 185 dell’8 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in tema di internazionalizzazione delle imprese, affrontando l’interazione tra la disciplina dell’exit tax (art. 166 del TUIR) e il regime della branch exemption – “BEX” (art. 168-ter del TUIR).

La questione nasce dal caso di una società italianacontrollata da un gruppo multinazionale, che aveva già optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili ad una propria stabile organizzazione estera. Nel caso specifico, la società italiana aveva già esaurito le perdite recuperabili, secondo il meccanismo di recapture di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, nel primo anno di applicazione del regime di esenzione.

La casa madre italiana intendeva trasferire la propria residenza fiscale nel Regno Unito, dove ha sede anche la controllante. A seguito del trasferimento, in Italia non sarebbero rimaste attività o funzioni idonee a costituire una stabile organizzazione italiana.

Il dubbio sollevato riguardava se, in tale scenario, gli asset e le passività riferibili alla branch esente dovessero rientrare nella base imponibile dell’exit tax. Il dubbio interpretativo nasceva dal rapporto tra la citata regola dell’art. 166 del TUIR, che prevede la tassazione dei plusvalori latenti in caso di migrazione all’estero della residenza fiscale e quella della BEX di cui all’art. 168-ter del TUIR, che esclude i beni della branch estera dal perimetro di tassazione italiana.

La normativa di riferimento

Il regime BEX

Il regime BEX è disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR, il quale stabilisce che:

Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

In forza di tale opzione (fatto salvo il caso delle branch localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, per cui trovano applicazione regole specifiche), gli utili e le perdite generati dalle stabili organizzazioni estere diventano fiscalmente irrilevanti per la società residente.

Il regime BEX deroga al principio della worldwide taxation, in base al quale i redditi esteri della stabile organizzazione sarebbero tassati anche in capo alla casa madre residente. Poiché tali redditi subiscono già imposizione nello Stato di produzione, ciò determinerebbe una doppia imposizione, che prima dell’introduzione del regime BEX poteva essere evitata solo tramite il credito d’imposta.

Sistema del credito d’impostaSistema dell’esenzione(BEX)
I redditi prodotti all’estero tramite la stabile organizzazione confluiscono nell’imponibile della casa madre in Italia; a fronte della doppia imposizione che si genera, la società residente ottiene un credito per le imposte già corrisposte nello Stato estero.I redditi attribuibili alla stabile organizzazione estera vengono esclusi dall’imponibile della casa madre e restano imponibili soltanto nello Stato in cui è localizzata la branch.

Il regime BEX è limitato dal meccanismo di recapture delle perdite pregresse (art. 168-ter, comma 7, TUIR). In pratica, se nei cinque esercizi precedenti all’opzione la branch ha generato perdite imputate alla casa madre, i redditi successivi della branch – pur operante in regime di esenzione – restano imponibili in Italia fino al loro completo recupero.

L’art. 168-ter, comma 8, e il Provvedimento attuativo 28 agosto 2017, n. 165138 estendono il recapture anche alle ipotesi di trasferimento o cessione della branch, prevedendo – in sintesi – che la plusvalenza conseguita concorre alla formazione del recapture (e, dunque, rileva fiscalmente fino a concorrenza delle perdite pregresse non ancora riassorbite).

Il regime di exit tax

Il regime di exit tax, d’altra parte, è disciplinato dall’art. 166 del TUIR a mente del quale, per quanto qui interessa, il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti anche la perdita della residenza fiscale, costituisce un atto realizzativo dei componenti patrimoniali (che non confluiscono in una stabile organizzazione italiana), che impone di tassare come plusvalenza (unitariamente determinata) la differenza tra il valore di mercato complessivo degli attivi e passivi  del soggetto che trasferisce la residenza e il loro corrispondente costo fiscalmente riconosciuto.

Riferimento normativoAmbitoContenuto essenziale
Art. 166 TUIRExit taxPrevede la tassazione dei plusvalori latenti in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero, per i beni che escono dal perimetro impositivo italiano.
Art. 168-ter TUIRBEXIntroduce l’opzione per l’esenzione totale dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere; include regole sul recapture delle perdite pregresse.
Provvedimento n. 165138/2017  Regole attuative BEXDefinisce modalità operative:opzione e adempimenti,gestione del recapture,effetti delle operazioni straordinarie,obblighi documentali,etc.

La Risposta dell’Agenzia all’interpello n. 185/2025

Sulla base di un’interpretazione estensiva del Provvedimento n. 165138/2017, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la medesima ratio possa estendersi anche a operazioni diverse dalla cessione in senso stretto, ma caratterizzate da effetti equivalenti, come il trasferimento della sede fiscale all’estero.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di “delocalizzazione” della residenza fiscale della società madre, la plusvalenza riferibile alle attività e passività della branch estera debba considerarsi fiscalmente irrilevante nell’ambito del regime BEX, se non entro il limite della recapture residua.

In un’ottica di coerenza sistematica e nel rispetto della ratio sottesa al regime BEX, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli elementi patrimoniali riferibili alla stabile organizzazione estera oggetto di esenzione non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile dell’exit tax di cui all’art. 166 TUIR.

Ciò in quanto l’esercizio dell’opzione per la BEX comporta il venir meno della potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi – e sui relativi plusvalori latenti – riconducibili alla stabile organizzazione estera.

Nel caso di specie, poiché la società aveva integralmente riassorbito le perdite fiscali nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime BEX, l’Agenzia ha escluso qualsivoglia rilevanza fiscale, in Italia, dei plusvalori riferibili alla branch estera.

Breve commento e implicazioni operative

La posizione assunta dall’Agenzia chiarisce i rapporti tra gli artt. 166 e 168-ter TUIR, dissipando i dubbi interpretativi sul coordinamento delle due norme.

Il regime BEX non si configurerebbe come una temporanea sospensione dell’imposizione, ma come una definitiva e permanente rinuncia della potestà impositiva (salvo che nei limiti dell’eventuale recapture di perdite pregresse). In tale logica, i beni e i plusvalori riferibili alla branch, già “localizzati” fuori dall’Italia al momento dell’opzione, non possono essere “riattratti” a tassazione in fase di (successiva) migrazione della residenza fiscale.

Per le imprese intenzionate a spostare la residenzao anche solo a valutare l’esercizio dell’opzione per la BEX, il chiarimento aggiunge un ulteriore elemento (positivo) di valutazione: la scelta puòincidere stabilmente sul perimetro di una futura imposizione in uscita, “sterilizzando” in Italia i plusvalori maturati sulla branch esente.

Valga osservare che, sebbene la Risposta non affronti in modo esplicito il profilo temporale, a parere di chi scrive, l’impostazione adottata dall’Agenzia lascia intendere che il principio operi in via generale e non sia circoscritto ai soli plusvalori maturati dopo l’esercizio dell’opzione. Il contenuto della Risposta, infatti, non sembra subordinare, nemmeno implicitamente, la regola enunciata a limiti temporali, né introdurre distinzioni in relazione al momento di formazione dei plusvalori. Ne deriva che il chiarimento appare sancire una regola “fissa”: la BEX comporta un trasferimento definitivo della potestà impositiva all’esterosalvo la specifica eccezione del meccanismo di recapture delle perdite pregresse quale unica “deroga” prevista a tale principio.

Sintesi operativa della Risposta n. 185/2025
AspettoChiarimento fornito
Trasferimento di sede fiscale all’estero: rapporto tra Exit tax e BEXI plusvalori della branch estera in regime di esenzione non rientrano nell’exit tax.
Check operativiVerificare se e quali attività/passività confluiranno in una stabile organizzazione italiana a seguito del trasferimento di residenza fiscale;verificare se vi è un residuo di perdite fiscali pregresse della branch ancora da riassorbire tramite il meccanismo di recapture;in assenza di recapture residuo, calcolare l’exit tax solo sugli elementi diversi dalla branch esente, escludendo dalla plusvalenza unitaria la quota riferibile a quest’ultima.

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