3° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Come compilare gli ISA 2025 e gestire le anomalie

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI CARLA DE LUCA | 8 OTTOBRE 2025

Le risposte alle domande dei professionisti

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di accompagnare i professionisti in ogni fase della compilazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024.
Dopo una breve introduzione alle principali novità normative e tecniche – tra cui le evoluzioni della classificazione ATECO 2025 e le recenti semplificazioni dei modelli – il corso è entrato nel vivo con dimostrazioni pratiche riguardanti l’utilizzo dei software applicativi, la raccolta e l’importazione dei dati, la compilazione dei quadri ISA e la risoluzione degli errori più frequenti.
Un focus specifico è stato dedicato all’interpretazione dei risultati e alle strategie per migliorare il punteggio di affidabilità, con particolare attenzione ai benefici previsti dal regime premiale. È stata inoltre affrontata la gestione delle anomalie ISA relative agli anni precedenti.
Attraverso l’analisi di casi pratici, l’obiettivo è fornire strumenti immediatamente utilizzabili per una gestione efficace e conforme degli adempimenti dichiarativi ISA 2025.
Infine, si presentano le risposte ai quesiti posti durante la diretta.

Quesito n. 1 – Variazione modello ISA nuova attività prevalente e gestione dati precompilati dell’Agenzia delle Entrate

Domanda

Se una s.r.l. ha variato il proprio ISA per nuova attività prevalente esercitata e invia il modello Redditi SC con allegato un modello ISA relativo alla nuova attività, inclusi i dati precompilati che sono calcolati sul modello ISA differente, ciò potrebbe generare anomalie nel calcolo ISA? In tal caso come ci si può comportare? È comunque corretto allegare il modello ISA come inviati dall’A.d.E. e non variarli?

Risposta

Può in effetti verificarsi un’anomalia nei dati precompilati ISA ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, perché questi dati spesso riflettono la situazione d’impresa e i comportamenti dichiarativi degli anni precedenti, legati al vecchio ISA o a codici ATECO differenti.

Alle Istruzioni dei modelli ISA viene specificato che il contribuente può, ma non deve necessariamente, modificare i dati precompilati: la modifica è una facoltà e non un obbligo, a meno che il dato sia manifestamente errato.

Se i dati sono comunque congruenti con i conti e le risultanze contabili del nuovo ISA, possono essere trasmessi così come ricevuti, segnalandolo nelle annotazioni ove possibile.

In caso di dubbi o anomalie riscontrate dopo l’invio (per esempio tramite comunicazione dell’Agenzia), sarà possibile correggere la posizione tramite ravvedimento operoso o fornendo giustificazioni tramite il software per le anomalie ISA.

L’eventuale rettifica è facoltativa, salvo errori evidenti che incidano sulla rappresentazione della realtà economica dichiarata.

Quesito n. 2 – Dati precompilati ISA: variazione anno inizio attività

Domanda

Nel caso in cui nei dati precalcolati ISA sia presente un anno inizio attività (es.1991), ma l’attività per cui si stanno compilando gli ISA è iniziata successivamente, si deve cambiare?

Risposta

Sì, se nei dati precompilati ISA risulta un anno di inizio attività (es. 1991) che non corrisponde a quello reale della nuova attività per la quale si stanno compilando gli ISA, è necessario correggere questo dato in sede di compilazione.

L’anno di inizio attività rappresenta una variabile importante per alcuni calcoli del modello ISA e viene utilizzato anche per valutare la cosiddetta “età professionale” dell’impresa, influenzando alcuni indicatori sintetici.

È consentito modificare il valore proposto nei dati precalcolati direttamente all’interno del software “IltuoISA”; la correzione garantisce la coerenza tra realtà aziendale ed elaborazione ISA, oltre a prevenire anomalie automatiche dovute a disallineamenti tra il dato reale e quello storico fornito dall’Anagrafe tributaria.

Solo in questo modo si evita il rischio di attribuzione di punteggi bassi o segnalazioni di incoerenza, efficientando il processo dichiarativo e riducendo la probabilità di ricevere comunicazioni di anomalie dall’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 3 – ISA: aggiornamento al nuovo codice ATECO

Domanda

Ipotesi di modifica del codice ATECO che influenza il calcolo ISA. In tal caso, è corretto importare i dati precompilati che si riferiscono a codici ATECO superati? Bisogna inserire una annotazione di chiarimenti nel modello.

Risposta

No, non è corretto importare nei modelli ISA i dati precompilati che si riferiscono esclusivamente a codici ATECO superati, senza procedere all’adeguato aggiornamento al nuovo codice ATECO effettivamente vigente per l’attività alla data di compilazione della dichiarazione.

L’obbligo, come chiarito dalla circolare n. 11/E/2025 e dalla Risoluzione A.d.E. n. 24/E/2025, è quello di aggiornare tempestivamente i codici ATECO nei modelli, assicurandosi che tutte le variabili e i dati precalcolati acquisiti siano riferiti alla corretta classificazione, cioè ATECO 2025, anche nei casi in cui l’attività svolta non sia cambiata ma la codifica sia stata aggiornata.

Le Istruzioni operative dell’Agenzia evidenziano che: a partire dal 1° aprile 2025 ogni dichiarazione (Redditi, IVA, ISA) deve essere aggiornata ai nuovi codici ATECO.

dati precompilati importati devono essere verificati e, se riferiti al vecchio codice, vanno integrati o modificati sulla base del nuovo codice ATECO a cui si applica il nuovo ISA.

L’inserimento di un’annotazione di chiarimento nel modello dichiarativo è buona prassi e consente di giustificare eventuali incongruenze, ma non sostituisce la necessità di aggiornare correttamente i dati ai nuovi codici previsti per legge.

In sintesi, la soluzione corretta è: importare i dati precompilati, ma solo dopo aver verificato che siano allineati al nuovo codice ATECO.
Apportare tutte le modifiche necessarie all’interno del software di compilazione e aggiornare il codice.
Inserire una nota esplicativa, ma completare anche l’adeguamento tecnico richiesto. L’annotazione non sostituisce l’obbligo di aggiornamento: il precompilato si importa solo se riferito già al codice nuovo e, diversamente, occorre modificarlo in coerenza con le nuove disposizioni.

Quesito n. 4 – Comunicazione di anomalia ISA relativa all’anno 2023 sanabile con dichiarazione integrativa

Domanda

Un contribuente nel 2023 ha aderito al CPB, è arrivata una comunicazione di anomalia ISA anno 2023 poiché, erroneamente, non è stato caricato il file dei dati precompilati (mancava solo il dato di inizio attività che non inficia nel calcolo per il concordato). Per sanare l’omissione è necessaria una dichiarazione integrativa o è sufficiente una comunicazione all’Agenzia?

Risposta

Per sanare una comunicazione di anomalia ISA relativa al 2023 causata da mancato caricamento del precompilato (ad esempio, l’omissione del solo dato di inizio attività che non influisce sul calcolo per il CPB), la soluzione corretta è presentare una dichiarazione integrativa con i dati ISA corretti e aggiornati, avvalendosi del ravvedimento operoso per le eventuali sanzioni ridotte.

Anche nei casi in cui l’anomalia non comporti alcuna variazione dei punteggi o del reddito concordato, la normativa e la prassi Agenzia delle Entrate stabiliscono che la regolarizzazione delle omissioni/dati errati si effettua tramite la dichiarazione integrativa, non con una semplice comunicazione dettagliata agli Uffici fiscali. La presentazione di una comunicazione scritta senza l’integrativa non è considerata sufficiente a sanare la posizione in modo ufficiale e documentale. Quindi, è necessario inviare una dichiarazione integrativa, modificando il modello ISA con il dato mancante, tramite il consueto canale telematico.

In caso di errori non incidenti sul valore concordato, la rettifica non fa decadere dal CPB, purché la variazione sia sotto il 30% del reddito concordato. Il ravvedimento operoso (con sanzione ridotta) deve essere utilizzato per la sanatoria se la rettifica comporta imposte o sanzioni dovute. La semplice comunicazione all’Agenzia non è sufficiente se manca la modifica formale tramite dichiarazione integrativa. Quindi, anche per omissioni formali e non determinanti, è sempre raccomandata la presentazione della dichiarazione integrativa e l’utilizzo del ravvedimento.

Quesito n. 5 – Agenti e rappresentanti: compilazione del quadro C degli ISA “volume delle vendite”

Domanda

Nella compilazione quadro C “volume delle vendite” si intende il fatturato per cui si percepiscono le provvigioni o le provvigioni stesse? Si precisa che inserendo il volume delle vendite viene restituito un voto ISA basso, inoltre, è opportuno specificare la modalità nelle note aggiuntive?

Risposta

Nel quadro C degli ISA per agenti e rappresentanti, per “volume delle vendite” si intende l’ammontare complessivo delle vendite generate per conto della mandante (cioè quanto l’agente ha fatto vendere), non l’importo delle sole provvigioni percepite. Questa impostazione può effettivamente penalizzare il punteggio ISA degli agenti con portafogli-mandato elevati in relazione alle provvigioni, dato che il volume genera una base molto più ampia rispetto ai ricavi effettivamente incassati tramite provvigione, portando a valori di produttività statistica non sempre realistici per il settore.

Se questa modalità di compilazione determina livelli di affidabilità (punteggio ISA) bassi o distorsioni nei risultati, si suggerisce di utilizzare le note aggiuntive per specificare: la modalità di calcolo adottata, chiarendo che il dato inserito si riferisce al volume delle vendite del mandante, secondo le Istruzioni ISA; l’indicazione espressa che il dato non rappresenta i ricavi da provvigioni ma l’imponibile degli affari intermediati ed eventuali ragioni per cui il valore risulta sproporzionato rispetto ai ricavi dell’agente, illustrando la particolarità della struttura di remunerazione delle agenzie. Questa annotazione serve a fornire un contesto che l’Agenzia potrà considerare in caso di anomalie, escludendo implicazioni negative o segnalazioni infondate dovute all’applicazione letterale delle Istruzioni, e a giustificare i valori inseriti in modo trasparente.

Quesito n. 6 – Variazione codice ATECO professionista: causa di esclusione ISA

Domanda

Relativamente ad un professionista, a seguito della nuova codifica ATECO è stata apportata la variazione del codice in anagrafica del cliente. A seguito di questa variazione il programma non elabora gli ISA in quanto i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sono relativi a un diverso codice ATECO. In questo caso cosa occorre indicare in dichiarazione dei redditi per la mancata compilazione/invio del modello ISA?

Risposta

In caso di variazione del codice ATECO per un professionista, se il software non permette l’elaborazione degli ISA perché i dati forniti dall’Agenzia risultano riferiti a un codice ATECO diverso da quello attuale, nella dichiarazione dei redditi va indicato il corretto codice di esclusione dagli ISA per “incongruenza tra categoria ISA e attività svolta” (Codice 6 tra le cause di esclusione ISA).

Le Istruzioni dei modelli 2025 confermano che l’esclusione dall’applicazione degli ISA è prevista in situazioni di disallineamento tra la categoria dell’ISA e l’attività effettivamente esercitata, specialmente in caso di aggiornamento della codifica ATECO che rende i dati precompilati tecnicamente non utilizzabili per l’attività dichiarata.

In questi casi: si compila il campo “Casi di esclusione dall’applicazione degli ISA” indicando il codice 6. Non si invia il modello ISA, ma si motiva, nelle note della dichiarazione, il motivo tecnico (cambio codice ATECO e dati Agenzia riferiti ad attività ormai superata). Si mantiene tracciabilità della variazione a livello documentale, in caso di controlli.

Ricorda che l’adozione del nuovo codice ATECO non necessita di ulteriori comunicazioni, ma deve essere gestita correttamente nell’anagrafica fiscale e riportata nella dichiarazione dei redditi con la corretta causa di esclusione ISA. Quindi inserire in dichiarazione il codice 6 “incongruenza tra categoria ISA e attività svolta” e spiegare la situazione nelle note aggiuntive, senza necessità di inviare il modello ISA non compilabile.

Quesito n. 7 – Beni in leasing per i professionisti: compilazione del rigo RH1 del modello ISA

Domanda

Le Istruzioni del rigo RH1 del modello ISA per i professionisti fanno riferimento ai soli beni in proprietà. Deve essere incluso anche il valore del concedente per i beni detenuti in leasing?

Risposta

No, secondo le Istruzioni del rigo RH1 del modello ISA per i professionisti, devono essere indicati soltanto i beni strumentali in proprietà e non quelli detenuti in leasing.

Il valore dei beni acquisiti tramite leasing o locazione finanziaria non deve essere compreso tra i beni riportati nel rigo RH1, ma va semmai indicato nei righi specifici previsti per i canoni pagati nell’ambito del quadro dei costi (ad esempio H08 per i canoni di leasing).

In particolare, il valore dei beni in leasing rileva solo per la quota di canoni nei costi, mentre il valore del bene resta riferito al concedente e non va inserito nel patrimonio strumentale del professionista fino a eventuale riscatto finale.

Questa impostazione è confermata dalle guide e dalle Istruzioni ufficiali 2025.

Quesito n. 8 – Calcolo ISA anomalo e non significativo: verifica della corretta imputazione dati ISA

Domanda

Come comportarsi in presenza di un calcolo anomalo e assolutamente non significativo rispetto a medesime condizioni reddituali e di redditività dell’anno precedente? (83%) voto che passa da 7.9 A 2.03 (ISA 2024 DG91U – ISA 2023 CG91U).

Risposta

In presenza di un calcolo ISA anomalo e non significativo (ad esempio, con punteggio che passa senza motivo oggettivo da 7,9 a 2,03 nonostante condizioni reddituali sostanzialmente identiche), la prima azione consigliata è approfondire attentamente le motivazioni del crollo del punteggio e verificare la corretta imputazione di tutti i dati nel modello ISA e nel precompilato.

Azioni consigliate:

  • Verifica dati anagrafici e contabili: controlla che non vi siano errori nei dati anagrafici, nei codici ATECO, negli importi dei ricavi, costi, indicatori, anno di inizio attività e nei dati precompilati importati dall’Agenzia delle Entrate. Piccoli errori formali o disallineamenti possono determinare forti squilibri nel calcolo del voto ISA.
  • Analizza le anomalie segnalate dal software: utilizza la funzione dettaglio anomalie e indicatori elementari fornita dal software dell’Agenzia o del gestionale, per capire esattamente da dove deriva la penalizzazione.
  • Compila le note aggiuntive nel modello ISA: inserisci una spiegazione dettagliata nell’apposito campo note, illustrando che il peggioramento del voto non trova fondamento oggettivo nei dati dichiarati e motivando ogni circostanza (es. condizioni economiche stabili, elementi eccezionali, disallineamenti tecnici, ecc.).

Se non emergono errori macroscopici nei dati e il risultato appare comunque anomalo, puoi inoltrare una segnalazione tramite i canali istituzionali (ticket SOSE, assistenza Agenzia delle Entrate, segnalazioni tramite Ordine professionale) riportando i dettagli della discordanza e chiedendo chiarimenti ufficiali sul calcolo.

Nessun rischio automatico di accertamento: un voto basso costituisce solo un “campanello d’allarme” per i controlli e non determina da solo conseguenze fiscali, soprattutto laddove il contribuente sia pronto a fornire giustificazioni (in sede di contraddittorio o difesa, sarà comunque possibile far valere tutte le motivazioni).

Quesito n. 9 – Credito di imposta Mezzogiorno: quota di ammortamento “recuperata” a tassazione negli ISA

Domanda

In quale rigo del modello ISA va riportato la quota degli ammortamenti che va posta a tassazione in relazione al credito di imposta Mezzogiorno (CIM). E in quale rigo del quadro RG va indicato, nel RG10 – punto 13 o su altri ricavi, RG3 o RG5?

Risposta

La quota degli ammortamenti che va posta a tassazione in relazione al credito d’imposta “Mezzogiorno” (CIM) deve essere riportata nel modello ISA in modo coerente con quanto dichiarato nel modello Redditi, per evitare conflitti tra i quadri.

La quota di ammortamenti “recuperata” alla tassazione (perché dedotta sulle stesse immobilizzazioni per le quali si è ottenuto il credito di imposta) va riportata nei righi degli “altri componenti positivi” o nella sezione relativa a rettifiche extra-contabili, a seconda dello specifico modello ISA applicato. È fondamentale verificare nelle Istruzioni ISA  il rigo dedicato alle variazioni in aumento dei componenti positivi in caso di utilizzo di crediti/incentivi.

In regime di contabilità semplificata (quadro RG), la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili (inclusa la quota pro-ammortamento del credito d’imposta) deve essere indicata nel rigo RG10 – altri componenti positivi, con il codice “13”, ossia la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, se il costo è stato registrato al lordo del contributo ricevuto.

Non va utilizzato RG3 o RG5, ma esattamente il rigo RG10 al punto 13 (con la descrizione dettagliata).

Inserire nel rigo RG10 punto 13 la quota annuale legata al credito CIM evita conflitti e assicura coerenza tra dichiarazione dei Redditi e ISA.

Quesito n. 10 – Modello ISA: amministratori da indicare nel quadro A

Domanda

Gli amministratori da indicare nel quadro A del modello ISA devono essere dipendenti?

Risposta

Gli amministratori da indicare nel quadro A del modello ISA non devono necessariamente essere dipendenti; vanno riportati tutti gli amministratori, a prescindere dal tipo di rapporto (dipendente, autonomo, collaboratore o socio).

Il quadro A richiede che siano indicati:

  • dipendenti in appositi righi (A01/A02/A03);
  • collaboratori coordinati e continuativi, anche amministratori, in specifici righi;
  • i soci amministratori che prestano attività lavorativa, con la percentuale di lavoro svolto, nel relativo rigo dedicato (es. rigo A09 per soci amministratori);
  • amministratori non soci, nel rigo A11, solo se svolgono attività amministrativa direttamente afferente all’attività della società e non sono dipendenti.

Gli amministratori che sono anche dipendenti (assunti come dipendenti a tempo pieno) vanno invece inseriti nel rigo corrispondente ai dipendenti.

Il requisito non è la tipologia contrattuale ma la funzione esercitata: tutti coloro che rivestono la carica di amministratore – sia dipendenti, sia autonomi, sia soci – devono essere correttamente indicati nel quadro A secondo le Istruzioni del modello ISA.

Quesito n. 11 – Imprese familiari: compilazione del rigo A6 del modello ISA

Domanda

Una tabaccheria, impresa familiare tra due fratelli, uno è presente nel punto vendita la mattina l’altro il pomeriggio, quindi, in modo alternato e mai contemporaneamente, nella compilazione del quadro A, rigo A6, per il collaboratore quale apporto di lavoro prestato è possibile indicare il 50% e non il 100%?

Risposta

Sì, è corretto indicare il 50% e non il 100% come apporto di lavoro per ciascun fratello collaboratore nel rigo A6 del quadro A ISA per l’impresa familiare quando ciascuno è presente in modo alternato e mai contemporaneamente nel punto vendita.

La percentuale di lavoro da riportare va sempre rapportata al parametro di riferimento di un lavoratore a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta: se due collaboratori lavorano metà giornata ciascuno in modo alternato, la somma dei due apporti sarà 100% (50% + 50%), riflettendo così sia la realtà organizzativa sia la corretta compilazione ai fini degli indici ISA.

Evitare di indicare 100% per ciascun collaboratore in caso di lavoro alternato, perché questo determinerebbe un’anomalia nei calcoli di produttività degli ISA.

Quesito n. 12 – Compilazione modello ISA in presenza di doppia attività con la seconda attività sotto soglia 30% dei ricavi

Domanda

Una ditta svolge 2 attività. La seconda attività (Codice ATECO totalmente diverso) non raggiunge il 30% dei ricavi totali. Ha ricavi bassi, ma ha costi molto elevati. Molti di più del fatturato (ha comprato mezzi e beni strumentali). È corretto compilare l’ISA solo per la prima attività, usando il modello ISA specifico, ma tra i costi e ricavi devo considerare anche quelli della seconda attività?

Risposta

Sì, è corretto: se la seconda attività esercitata (con codice ATECO totalmente diverso dalla principale) genera ricavi inferiori al 30% del totale, compilare il modello ISA soltanto per l’attività prevalente, utilizzando il modello ISA specifico per quella attività.

Nel modello ISA relativo all’attività prevalente, va compilato anche il prospetto “multiattività” dove si riportano sia i ricavi attribuibili all’attività principale sia quelli dell’attività secondaria.

costi, però, devono necessariamente comprendere anche quelli riferiti all’attività secondaria: l’ISA si compila con i valori contabili dell’impresa nel suo complesso, indipendentemente dalla ripartizione tra le due attività.

Questa regola vale anche se la seconda attività genera costi superiori ai ricavi, ad esempio per acquisti di beni strumentali o attività in fase di avviamento. Tali costi vanno comunque ricompresi nel totale dei costi dichiarati nel modello ISA dell’attività prevalente.

Nel quadro dati multiattività, si indica:

  • Rigo 1: ricavi attività principale (per cui compili il modello)
  • Rigo 2: ricavi attività secondaria (anche se inferiori a 30% dei ricavi complessivi).

costi dichiarati sono sempre quelli totali dell’impresa, inclusi i valori della seconda attività.

In sintesi, non solo è corretto compilare l’ISA solo per l’attività prevalente, ma è obbligatorio includere costi e ricavi di entrambe le attività, seguendo la logica del totale aziendale per l’impresa, anche se questo comporta uno squilibrio tra costi e ricavi dovuto all’attività secondaria. La compilazione è corretta: devi compilare l’ISA solo per la prima attività (quella prevalente), utilizzando il modello ISA riferito a questa, ma tra i dati contabili (costi e ricavi) dovrai considerare, nel quadro contabile, anche quelli della seconda attività, anche se inferiore al 30%.
Nei modelli ISA, in presenza di multiattività con la seconda attività sotto soglia 30%, va utilizzato il modello ISA dell’attività prevalente compilando i campi multiattività, mentre i dati economici dell’impresa vanno sempre presi globalmente, cioè considerando costi e ricavi di tutte le attività esercitate, come previsto dalle Istruzioni ISA e come richiesto nei prospetti multiattività del modello.
L’imputazione separata serve solo per evidenziare i diversi contributi di ricavo; la base contabile è sempre l’intero volume aziendale dei costi (anche se la seconda attività ha costi molto più elevati del fatturato e genera squilibri).

Quesito n. 13 – Adeguamento ISA per singola annualità

Domanda

Per un contribuente con voto ISA pari a 5 che si voglia adeguare alla sufficienza (6), è sufficiente l’adeguamento al minimo per arrivare alla media del 6 degli ultimi due anni, oppure, l’adeguamento al 6 è necessario per singola annualità?

Risposta

Per ottenere la sufficienza ISA (voto 6), è necessario adeguarsi fino a raggiungere il punteggio di 6 nella singola annualità oggetto di dichiarazione, e non è sufficiente conseguire la media del 6 negli ultimi due anni.

L’adeguamento per “sufficienza” (voto almeno 6) deve essere calcolato sul punteggio riferito all’anno per cui si presenta la dichiarazione, tramite la regolarizzazione dei ricavi o altri elementi dichiarati ai fini ISA.

La media biennale (degli ultimi due anni) si applica soltanto per l’accesso ad alcuni benefici premiali superiori, come l’esonero dal visto di conformità o la riduzione dei termini di accertamento, quando richiesto dalle Istruzioni ISA. Per la soglia base della “sufficienza”, la regola resta quella della singola annualità.

Quindi, per essere considerati “sufficienti” ai fini della pagella fiscale, bisogna che il punteggio ISA 2024 sia almeno pari a 6 dopo eventuale adeguamento spontaneo. La media biennale riguarda solo soglie più alte (8, 8.5 o 9) e non la sufficienza.

L’adeguamento va fatto annualmente e non in base alla media dei due anni: occorre agire sul singolo esercizio fiscale. Per raggiungere la sufficienza ISA (voto 6), devi adeguarti nella singola annualità di riferimento, non è sufficiente basarsi sulla media degli ultimi due anni.

La regola sull’adeguamento a 6 vale per ogni dichiarazione: il punteggio deve essere almeno pari a 6 nell’anno oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal voto medio biennale, che invece si applica solo a soglie più alte per i benefici premiali (es. punteggio medio almeno 8, 8,5 o 9 per esonero visto di conformità, riduzione termini di accertamento).

Quindi, per arrivare a 6 e risultare fiscalmente “sufficiente”, adegua il reddito nella singola annualità interessata, non limitarti alla media dei due anni.

Quesito n. 14 – Professionista e numero di incarichi da indicare negli ISA

Domanda

Un professionista ha compensi solo per diritti di autore per una sola creazione: riceve compensi da più clienti, quanti incarichi indicare nel modello?

Risposta

Nel caso di un professionista che percepisce compensi solo per una singola creazione di diritto d’autore (unica opera) da più clienti, nel modello ISA il numero di incarichi da indicare deve riflettere il numero effettivo delle prestazioni rese, non il numero di compensi o di clienti che le hanno corrisposto.

Se la prestazione professionale (creazione/opera) è stata realizzata una sola volta, anche se il diritto è stato ceduto a più soggetti o la remunerazione è avvenuta da diversi clienti, deve essere indicato “1” come numero di incarichi.

Indicando tanti incarichi quanti sono i compensi/clienti si rischia di far risultare nel modello ISA un’anomalia che l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare, in quanto il sistema può incrociare la natura delle prestazioni (prestazione unica → incarico unico) rispetto ai dati delle certificazioni inviate dai diversi pagatori.

L’Agenzia delle Entrate controlla i dati dichiarati tramite incrocio tra il numero delle prestazioni rese (anche extra-contabili, come risultanti dai modelli ISA) e il numero delle certificazioni emesse dai committenti, ma si attende che il professionista motivi eventuali discrepanze in relazione al tipo e modalità della prestazione.

Se nell’annotazione del modello viene spiegato che la prestazione (opera tutelata da diritto d’autore) è stata unica, anche se sono stati percepiti diversi compensi, ciò giustifica la corretta indicazione di un solo incarico.

Quindi va indicato “1” come numero di incarichi e, se opportuno, si suggerisce di specificare la casistica nelle note aggiuntive del modello ISA per evitare contestazioni automatiche.

Quesito n. 15 – Adesione al CPB 2024-2025 in presenza di causa di esclusione ISA

Domanda

Un contribuente ha aderito al CPB 2024-2025 pur vigendo una causa di esclusione ISA. Abbiamo presentato per errore l’ISA per l’attività principale in presenza di un’attività secondaria superiore al 30%. Quindi vi era l’obbligo di presentare un modello ISA con causa di esclusione. In pratica, abbiamo aderito al CPB pur vigendo una causa di esclusione. Si può rimediare?

Risposta

Occorre intervenire tempestivamente con una dichiarazione integrativa, rettificando la presenza della causa di esclusione ISA e correggendo la posizione ai fini del concordato preventivo biennale (CPB).

L’adesione al CPB è valida solo per contribuenti che applicano gli ISA su un’attività prevalente, senza cause di esclusione (come la prevalenza di una seconda attività oltre il 30% dei ricavi totali).

Non è possibile aderire al concordato preventivo biennale (CPB) se si ha una causa di esclusione ISA dovuta a multiattività, cioè quando la seconda attività esercitata supera il 30% dei ricavi totali o se si rientra tra i soggetti esclusi dagli ISA per pluralità di codici ATECO. La disciplina del CPB 2024-2025 stabilisce che l’accesso è riservato ai soggetti che applicano regolarmente gli ISA per l’attività prevalente. La presenza di una causa di esclusione ISA, tra cui la multiattività con incidenza superiore al 30%, comporta automaticamente la non applicazione degli ISA e, di conseguenza, l’impossibilità di adesione al CPB stesso. Si deve trasmettere la dichiarazione integrativa togliendo la richiesta di adesione al CPB e segnalando la reale causa di esclusione ISA. È consigliato integrare una nota esplicativa che descriva l’errore e la correzione.

Quesito n. 16 – Attività secondaria non presente negli archivi delle Entrate: precluso il CPB

Domanda

Due attività che hanno altrettanti ISA differenti, il codice attività dell’attività secondaria è dichiarato in CCIAA ma non risulta all’Agenzia delle Entrate. Si può, in questo caso, predisporre il modello ISA senza dichiarare multiattività e quindi accedere al concordato?

Risposta

No, non è possibile accedere al concordato preventivo biennale (CPB) omettendo la dichiarazione della multiattività ISA, anche se il codice attività secondaria risulta solo in CCIAA (Camera di Commercio) e non ancora registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La normativa CPB e le Istruzioni ISA stabiliscono che la verifica della multiattività si basa sul reale esercizio delle attività e sulla dichiarazione ufficiale dei ricavi relativi alle diverse attività svolte.

Anche se il codice ATECO secondario non risulta ancora registrato in Agenzia delle Entrate, se la seconda attività viene svolta e produce ricavi superiori al 30% rispetto al totale, si configura una causa di esclusione dagli ISA e, di conseguenza, dall’accesso al CPB.

L’omessa dichiarazione di una situazione di multiattività rappresenta un errore formale e sostanziale, con il rischio di decadere dal concordato e di incorrere in possibili contestazioni.

L’accesso al CPB è riservato ai soggetti che applicano gli ISA senza cause di esclusione; la presenza non dichiarata di multiattività può portare a controlli e rettifiche d’Ufficio.

Quesito n. 17 – Benefici premiali ISA e compilazione del quadro RS

Domanda

In presenza di benefici premiali, quali righi del quadro RS bisogna compilare?

Risposta

Per beneficiare dei vantaggi “premiali” previsti dagli ISA, occorre compilare specifici righi del quadro RS nella dichiarazione dei redditi, che consentono all’Agenzia delle Entrate di riconoscere i benefici a chi possiede un adeguato livello di affidabilità fiscale: i righi da RS401 – RS402 (e successivi per persone fisiche, società e professionisti): questi righi sono dedicati alla richiesta dei benefici premiali, come l’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi, la riduzione dei termini per accertamento, la determinazione sintetica del reddito o il non assoggettamento alle società di comodo.

Quesito n. 18 – Anomalia ISA “tipo 24”: necessario l’invio di una dichiarazione integrativa

Domanda

Una società ha ricevuto un avviso di anomalia ISA (tipologia 24 – soggetto che ha applicato ISA periodo imposta 2023 senza utilizzare le variabili precalcolate). La società è nata nel 2022 e ovviamente non ha compilato gli ISA per il periodo di imposta 2022. Tuttavia esiste il file dei dati precalcolati ISA, con unico valore l’anno di inizio attività (2022). È necessario mandare una dichiarazione integrativa?

Risposta

In caso di anomalie ISA tipologia 24, cioè “soggetto che ha applicato ISA periodo imposta 2023 senza utilizzare le variabili precalcolate”, l’Agenzia delle Entrate invita espressamente a sanare l’irregolarità presentando una dichiarazione integrativa, anche se il file dei dati precalcolati conteneva solo l’anno di inizio attività.

L’obbligo riguarda l’utilizzo effettivo delle variabili precalcolate fornite dall’Agenzia, anche se in casi di società di nuova apertura il file contiene solo l’anno di inizio attività (e quello va comunque importato).

La mancata importazione di questi dati, anche se minimi, può generare una segnalazione automatica di anomalia e l’Agenzia richiede la trasmissione di una dichiarazione integrativa, per allineare la posizione ai requisiti tecnici previsti.

Le Istruzioni e la prassi consolidata indicano che la dichiarazione integrativa è lo strumento corretto per risolvere questo tipo di omissione o errore formale; si consiglia di barrare la casella “Integrativa” nel frontespizio e allegare il nuovo modello ISA con i dati importati dal file fornito dall’Agenzia.

Nel caso di specie, anche se il file dei dati precalcolati contiene solo l’anno di inizio attività, è necessario inviare una dichiarazione integrativa con l’importazione del dato corretto, come richiesto dall’Agenzia. Questo consente di regolarizzare una posizione tecnicamente non conforme e di chiudere l’anomalia segnalata, evitando possibili ripercussioni future.

La soluzione formalmente corretta in caso di anomalia ISA tipologia 24 (mancato utilizzo variabili precalcolate per il 2023) è presentare una dichiarazione integrativa anche se il file precalcolato fornito dall’Agenzia delle Entrate contiene solo l’anno di inizio attività (2022).

L’Agenzia ha chiarito che l’integrazione delle variabili precalcolate costituisce requisito tecnico obbligatorio, anche se si tratta di un solo dato minimo come l’anno di inizio; la dichiarazione integrativa, con importazione del file, chiude la segnalazione di anomalia generata dalle procedure automatiche dell’Agenzia.

In sintesi: in assenza di altri dati significativi, importa comunque il file con l’anno di inizio attività tramite dichiarazione integrativa per regolarizzare la posizione e dare riscontro formale all’Agenzia.

Quesito n. 19 – Anomalia ISA “causa di esclusione”: l’utilizzo del software “Comunicazioni anomalie 2025”

Domanda

A seguito della comunicazione di anomalia “Indicazione della causa di esclusione di inizio attività per due annualità nel triennio d’imposta 2021-2023” si sono fornite le spiegazioni del caso attraverso il software messo a disposizione dell’Agenzia “Comunicazioni anomalie 2025”, ora come è possibile avere un riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Risposta

Dopo aver fornito spiegazioni tramite il software “Comunicazioni anomalie 2025” dell’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) per una causa di esclusione ISA per inizio attività su due annualità nel triennio 2021-2023, la prassi prevede che l’Agenzia valuti la risposta fornita e la registri telematicamente all’interno del Cassetto fiscale del contribuente o intermediario abilitato.

Non è previsto un riscontro immediato e individuale da parte dell’Agenzia delle Entrate direttamente nella maggior parte dei casi: la posizione viene “aggiornata” internamente e la motivazione fornita sarà considerata dal sistema sia ai fini delle eventuali selezioni future per controlli, sia per ridurre il rischio di lettere di compliance ripetute.

Le risposte fornite restano tracciate nel cassetto fiscale insieme alla comunicazione originaria, a disposizione per eventuali future verifiche o approfondimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Solo se la risposta non fosse ritenuta sufficiente o ci fossero evidenze oggettive di dati non corretti/incoerenti, l’Agenzia potrebbe successivamente attivare un controllo o inviare nuove richieste/inviti al chiarimento più approfondito tramite il canale telematico ufficiale (cassetto fiscale o posta PEC).

La trasmissione della spiegazione tramite software chiude formalmente il ciclo previsto di compliance ISA, a meno di anomalie non superate. Non viene emesso un “nulla osta” o ricevuta di accoglimento automatica, ma il comportamento conforme viene registrato e produce effetti concreti sulle future selezioni e controlli.

Quesito n. 20 – Comunicazione di anomalia ISA 2024 e adesione al CPB 2024-2025: da presentare integrativa anche se il reddito concordato non supera il 30% della proposta

Domanda

In caso di anomalia su ISA 2024 ed adesione al CPB 2024-2025, posto che il risultato della nuova elaborazione del reddito concordato non ecceda il 30% della proposta concordata, il modello ISA deve essere ripresentato con la nuova elaborazione nonostante tale proposta non sia emendabile?

Risposta

In presenza di una comunicazione di anomalia ISA 2024 e adesione al CPB 2024-2025, se la nuova elaborazione del reddito concordato dopo dichiarazione integrativa comporta una variazione inferiore al 30% rispetto alla proposta originaria, il concordato resta valido e non decade, e non è necessario emendare la proposta concordata che già risulta accettata. È obbligatorio presentare una dichiarazione integrativa se si sono riscontrati errori o omissioni nel modello ISA trasmesso; va importato il file dei dati precalcolati e corretti i dati nel modello.

Dopo aver inviato l’integrativa, si deve utilizzare il software “Anomalie ISA 2025” dell’Agenzia delle Entrate per compilare la comunicazione di risposta, selezionando la voce “Ho corretto gli errori segnalati e ho presentato una dichiarazione integrativa”.

Se la variazione tra il nuovo reddito concordato e quello proposto non supera il 30% (tolleranza normativa), il CPB resta pienamente valido e il contribuente mantiene i benefici della proposta originaria: la dichiarazione integrativa non comporta modifiche alla proposta già accettata, ma sanatoria degli errori formali e documentali.

L’importo dovuto ai fini del CPB resta quello della proposta originaria, e non è necessario ripresentare ulteriori modelli per revisionare la proposta stessa.

In caso di anomalia ISA con CPB, se la rettifica non supera il 30% di scostamento, basta presentare la dichiarazione integrativa, compilare la comunicazione sull’apposito software A.d.E. e continuare a utilizzare i valori della proposta concordata già accettata; non è necessario ripresentare il modello ISA per “emendare” la proposta CPB originaria.

Se dopo una anomalia ISA 2024, a seguito di una dichiarazione integrativa, la nuova elaborazione del reddito concordato non supera il 30% rispetto alla proposta originaria accettata per il CPB 2024-2025, non è necessario ripresentare il modello ISA per modificare il valore del concordato.

L’obbligo è solo quello di presentare la dichiarazione integrativa con i dati corretti, utilizzare il software “Anomalie ISA 2025” dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare di aver corretto gli errori e presentato l’integrativa. In questo caso, la proposta originaria rimane valida e i valori accettati per il CPB sono quelli della prima proposta: la nuova elaborazione NON può modificare la proposta di concordato già emendata, purché la variazione non raggiunga o superi la soglia di tolleranza del 30%.

Quindi, la dichiarazione integrativa serve solo per regolarizzare la posizione, non per emendare o ricalcolare la proposta concordata se la variazione resta nei limiti previsti.

Quesito n. 21 – Causa di esclusione per “non normale svolgimento”: l’inoperatività sia reale e documentabile

Domanda

Per le aziende inattive da tempo (con comunicazione formale di inattività non trasmessa alla CCIAA), per l’anno d’imposte 2023 è stata indicata come causa di esclusione il codice 4 (periodo di non normale svolgimento dell’attività). In questo contesto l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso le segnalazioni relative proprio a queste situazioni. In assenza di costo e ricavi, rimanenze e/ o beni strumentali, come ci si deve comportare?

Risposta

La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti indicati come “inattivi” (codice causa di esclusione 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività) per l’anno d’imposta 2023 è frequente quando la comunicazione formale di inattività non è stata trasmessa alla CCIAA. Tuttavia, la normativa ISA e le Istruzioni ai modelli confermano che la causa di esclusione per “non normale svolgimento” (codice 4) può essere usata anche se manca formale comunicazione camerale, purché l’inoperatività sia reale e documentabile.

È corretto segnalare il codice 4 se non esistono costi, ricavi, rimanenze o beni strumentali e l’attività non è stata effettivamente svolta nell’anno fiscale, anche in assenza di una comunicazione alla CCIAA.

La “non normalità” deve essere oggettivamente dimostrabile in caso di controlli (assenza di movimentazioni, fatture, pagamenti, dipendenti, ecc.) e la documentazione (es. estratti conto, contabilità a zero, dichiarazioni fiscali senza operazioni) deve essere conservata e, in caso di richiesta, prodotta all’Agenzia.

L’A.d.E. può emettere rilievi automatici in assenza della comunicazione camerale, ma la posizione si difende motivando nelle note della dichiarazione (e per iscritto, se richiesto) che la reale inattività è comprovata dall’assenza completa di attività aziendale, pur se la posizione CCIAA non è stata formalmente aggiornata.

Suggerisco di integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino la mancata operatività e, appena possibile, regolarizzare la posizione presso CCIAA per evitare inutili rilievi futuri.

Quesito n. 22 – Anomalia ISA: oltre all’integrativa è opportuno inviare una comunicazione con il software “Comunicazioni Anomalie ISA”

Domanda

Se si invia una dichiarazione integrativa per risolvere gli indicatori di anomalia ISA segnalati dall’Agenzia è comunque necessario trasmettere alla stessa Agenzia una comunicazione con la spiegazione della motivazione dell’integrativa con il software dedicato?

Risposta

La trasmissione della dichiarazione integrativa va affiancata dalla comunicazione telematica tramite il software dell’Agenzia, dichiarando l’avvenuta correzione e fornendo eventuali motivazioni e spiegazioni aggiuntive: ciò tutela efficacemente la posizione e consente una corretta tracciabilità della regolarizzazione.

Sì, è consigliabile, oltre a trasmettere la dichiarazione integrativa che risolve l’anomalia ISA, inviare anche una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il software dedicato (“Comunicazioni Anomalie ISA”) e specificare le motivazioni della rettifica effettuata.

La comunicazione tramite il tool A.d.E. consente di chiudere formalmente il ciclo di compliance, aggiornando la posizione nel sistema e dimostrando di aver dato riscontro tempestivo all’anomalia segnalata. Questo riduce il rischio di ulteriori comunicazioni o controlli automatizzati in futuro e fornisce tracciabilità alla regolarizzazione della posizione.

Quesito n. 23 – Anomalia ISA 2024 e CPB: decadenza con variazione del reddito superiore al 30%

Domanda

Nella compilazione di un ISA 2024 l’affitto incassato con fattura è stato erroneamente messo in F02 anziché F05. È arrivata una lettera dell’Agenzia Entrate segnalando un errore “tipologia 12”. Rielaborato l’ISA corretto e al rigo P04 l’importo non è cambiato però è variato il rigo P06 P07 P08 P09 e proponendo un maggior reddito superiore al 30%. È possibile procedere con il ravvedimento operoso per non decadere?
Infine si versa sul nuovo reddito proposto?

Risposta

Si può fare il ravvedimento operoso, correggere la dichiarazione e pagare quanto dovuto, ma se la variazione supera il 30% del reddito concordato si decade dal CPB e quindi decade anche la proposta e i relativi benefici. L’A.d.E. provvederà a notificare la decadenza una volta processata l’integrativa.
Se invece il maggior reddito dopo l’integrativa fosse stato inferiore al 30%, il CPB avrebbe mantenuto la propria validità dopo il ravvedimento operoso.

Si può e si deve sanare l’errore tramite ravvedimento, ma la decadenza dal concordato è inevitabile con uno scostamento superiore al 30%.

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