3° Contenuto Riservato: Lavoratori somministrati a tempo indeterminato e indennità di disponibilità: la Sentenza del CdS

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 27 NOVEMBRE 2025

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 ha ritenuto che l’indennità di disponibilità deve essere erogata dall’Agenzia del lavoro ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato per il periodo in cui gli stessi lavoratori sono in attesa di essere inviati a lavorare presso un’azienda.

Premessa

Il contenzioso è sorto a seguito di un accertamento ispettivo effettuato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro finalizzato a verificare se fosse legittima la scelta dell’Agenzia per il lavoro di non erogare ai lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato, l’indennità di disponibilità.

L’indennità di disponibilità dovuta al lavoratore assunto a tempo indeterminato da una agenzia di lavoro è pari ad € 1.000 lordi mensili.

In pratica l’Agenzia aveva deciso di interrompere unilateralmente i rapporti di lavoro, chiedendo per i lavoratori interessati il trattamento di Cassa integrazione in deroga, in base alla normativa emergenziale durante il periodo pandemico del Covid-19.

A conclusione della visita ispettiva l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha contestato all’Agenzia il mancato rispetto del CCNL di categoria in merito alla elargizione della indennità di disponibilità. A seguito di tale decisione l’Agenzia per il lavoro ha presentato ricorso al TAR che ha respinto il ricorso ritenendo illegittimi i provvedimenti che sono stati impugnati, per cui successivamente la stessa Agenzia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Le ragioni prodotte dall’Agenzia

Diverse sono le ragioni a cui l’Agenzia del lavoro si è appellata.

La prima riguarda l’accusa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aver utilizzato un eccesso di potere, in quanto l’Agenzia ritiene che lo stesso Ispettorato abbia agito oltrepassando i limiti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004.

In pratica secondo l’Agenzia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha esercitato il così detto “potere di diposizione” in modo esorbitante.  L’Agenzia ritiene che le violazioni contestate riguardano le ipotesi di violazioni riguardanti il lavoratore e dovrebbero essere attuate le diverse modalità di intervento previste dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La seconda ragione addotta dall’Agenzia riguarda la possibilità di non aderire ad alcun contratto collettivo. Pertanto la stessa Agenzia afferma di non applicare il CCNL delle Agenzie per il lavoro, perché non ha alcun obbligo di farlo in forza della libertà sindacale esistente nell’ordinamento italiano.          

Oltretutto l’Agenzia ritiene che la problematica evidenziata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è emersa per la prima volta solo dopo che è stata applicata la normativa emergenziale, che ha anche previsto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In questo modo l’Agenzia può risolvere i rapporti di lavoro all’esito della disponibilità minima garantita. Inoltre l’Agenzia non ha avuto modo di accedere al fondo di settore “Forma.Temp” in quanto l’Agenzia non applica il contratto collettivo di lavoro del settore.

La terza ragione addotta dall’Agenzia riguarda la messa in disponibilità del lavoratore. In pratica quando il contratto tra Agenzia ed utilizzatore termina, l’Agenzia colloca in disponibilità i lavoratori per il periodo di tempo stabilito dal Regolamento, che è lo stesso previsto come durata minima dal CCNL.

Alla fine del periodo di disponibilità previsto dal Regolamento se il lavoratore non viene ricollocato l’Agenzia può procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il licenziamento avviene da parte dell’Agenzia poichè non può beneficiare della procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro), in quanto la stessa è prevista soltanto dalla contrattazione collettiva. Inoltre l’Agenzia per il lavoro evidenzia che le procedure per la ricollocazione del lavoratore sono previste solo dalla parte normativa del CCNL per le Agenzie di somministrazione e non dalla legge.     

Per cui non applicando l’Agenzia il CCNL delle agenzie di somministrazione non è tenuta al rispetto delle procedure previste per la ricollocazione del lavoratore.

La memoria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Di diverso avviso è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ritiene che l’obbligo per l’Agenzia di pagare l’indennità di disponibilità per un lavoratore somministrato è previsto dalla legge.

Il pagamento della indennità di disponibilità a favore di un lavoratore assunto a tempo indeterminato da una Agenzia di somministrazione è disciplinato dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che al CCNL è rimessa soltanto la determinazione dell’importo dell’indennità di disponibilità da erogare e la sua durata è strettamente legata ai periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione e non per i soli 15 giorni previsti dal Regolamento citato dall’Agenzia. Inoltre la legge prevede che la indennità di disponibilità debba coprire l’intero periodo in cui il lavoratore è in attesa di essere inviato in missione, ovvero per un periodo indeterminato. Pertanto l’aver privato il lavoratore somministrato della indennità di disponibilità comporterebbe una frustrazione della norma.

Oltretutto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che le conseguenze del divieto di licenziamento previsto dalla normativa anti COVID-19 e/o il diniego a poter beneficiare degli ammortizzatori sociali non giustificano il venir meno dell’obbligo previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2015 di corrispondere l’indennità di disponibilità.    

Il parere del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato dopo aver esaminato le memorie delle singole parti si è espresso affermando che il ricorso presentato dall’Agenzia risulta infondato e quindi deve essere respinto.

Per il Consiglio di Stato la prima motivazione addotta dall’Agenzia per il lavoro, ovvero l’eventuale violazione dei contratti collettivi non rientrerebbe tra le materie per le quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrebbe esercitare il proprio potere di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, deve essere dichiarata la non fondatezza della censura.

Inoltre il Consiglio di Stato ritiene del tutto infondate sia la seconda che la terza motivazione dell’appello presentato dall’Agenzia, secondo cui la mancata applicazione del CCNL di categoria non obbliga l’Agenzia al pagamento della indennità di disponibilità.

Il Consiglio di Stato ritiene, per contro, pienamente condivisibile la tesi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo cui il pagamento dell’indennità di disponibilità è un obbligo previsto dalla legge che rinvia alla contrattazione collettiva solo la quantificazione dell’importo da pagare. Pertanto l’Agenzia non poteva sottrarsi all’obbligo di pagare per intero l’importo dovuto per tutti i periodi in cui i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia rimanevano in attesa di essere inviati presso aziende utilizzatrici.

Infine il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha esercitato in maniera del tutto legittima il suo potere e che l’Agenzia non può considerarsi esonerata dall’obbligo legale del pagamento dell’indennità di disponibilità in virtù del proprio Regolamento interno considerato contro legge.

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