COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 27 APRILE 2026
L’INAIL ha annunciato che, a partire dal 13 maggio 2026, sarà resa disponibile una nuova versione del servizio online “Certificati medici infortunio”, finalizzata a semplificare la redazione e l’invio telematico del certificato da parte dei medici. L’intervento si muove lungo quattro direttrici principali: riduzione dei campi obbligatori, eliminazione dei campi non essenziali, razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato e introduzione dell’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato per agevolare le comunicazioni sulla pratica. La novità ha una portata soprattutto procedurale e operativa. Non viene modificato il presupposto giuridico dell’obbligo di certificazione, né il sistema generale di denuncia dell’infortunio; cambia invece il modo in cui il medico compila e trasmette il certificato telematico all’Istituto, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire gli adempimenti formali e rendere più lineare la gestione dei dati essenziali.
Premessa
La base normativa resta l’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplina la denuncia degli infortuni sul lavoro. In questo quadro, qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato è tenuto a rilasciare il certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL. Lo stesso articolo collega poi la denuncia del datore di lavoro alla ricezione dei riferimenti del certificato.
Sul versante del datore di lavoro, l’obbligo di denuncia all’INAIL continua a riguardare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell’evento, secondo la disciplina generale del medesimo articolo 53. La semplificazione del certificato telematico non incide quindi sui presupposti sostanziali della denuncia, ma solo sul canale e sul contenuto essenziale della certificazione medica trasmessa all’Istituto.
Tabella 1 – Riferimenti essenziali
| Fonte | Contenuto |
| Art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 | Certificato medico e denuncia di infortunio |
| Avviso INAIL aprile 2026 | Nuova versione semplificata del servizio dal 13 maggio 2026 |
| Servizio online “Certificati medici infortunio” | Canale telematico per compilazione e invio del certificato |
La semplificazione annunciata dall’INAIL si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione della filiera infortunistica: il certificato medico telematico costituisce infatti uno degli snodi che consentono all’Istituto di aprire la pratica e al datore di lavoro di adempiere correttamente ai propri obblighi denunciativi senza necessità di trasmissione materiale del certificato stesso.
Cosa cambia dal 13 maggio 2026
Secondo l’avviso INAIL, dal 13 maggio 2026 il servizio sarà aggiornato in modo da rendere più semplice la redazione del certificato da parte dei medici. I cambiamenti annunciati sono quattro e vanno letti in combinazione tra loro:
- diminuzione dei campi obbligatori;
- eliminazione dei campi non essenziali;
- razionalizzazione delle tipologie e delle diciture;
- obbligo di inserire almeno un recapito di contatto del lavoratore infortunato.
L’elemento più innovativo, sul piano pratico, è proprio l’ultimo. Se da un lato il modello viene alleggerito, dall’altro l’INAIL valorizza il dato di contatto del lavoratore come informazione essenziale per la gestione della pratica. Ciò segnala che la semplificazione non coincide con una riduzione indiscriminata dei dati richiesti, ma con una selezione più netta tra dati non essenziali e dati realmente funzionali alla gestione amministrativa e comunicativa del caso.
Il nuovo assetto del servizio non si limita a “snellire” il tracciato: introduce anche un obbligo informativo minimo di contatto del lavoratore, che diventa parte integrante della corretta compilazione del certificato.
Tabella 2 – Le quattro direttrici della semplificazione
| Intervento | Effetto atteso |
| Riduzione dei campi obbligatori | Compilazione più rapida |
| Eliminazione dei campi non essenziali | Minore carico informativo |
| Razionalizzazione tipologie e diciture | Maggiore uniformità del dato |
| Almeno un recapito del lavoratore | Migliore gestione delle comunicazioni di pratica |
Cosa non cambia
La semplificazione del servizio telematico non modifica l’obbligo del medico di certificare e trasmettere telematicamente il certificato all’INAIL, né il quadro generale degli adempimenti denunciativi previsti dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Restano quindi fermi:
- l’obbligo di rilascio del certificato da parte del medico che presta la prima assistenza;
- la trasmissione esclusivamente telematica all’Istituto;
- l’obbligo del datore di lavoro di presentare la denuncia nei casi previsti dalla legge.
In altri termini, l’INAIL non sta riscrivendo la disciplina dell’infortunio, ma sta intervenendo sul front-end amministrativo del certificato medico. È una semplificazione “di processo”, non una riforma del sistema degli obblighi sostanziali.
Chi assiste imprese, medici o strutture sanitarie deve evitare un equivoco frequente: la riduzione dei campi da compilare non attenual’obbligo di certificazione telematica e non sposta i termini o i presupposti della denuncia di infortunio.
Impatto sui medici certificatori
Per i medici certificatori, la novità si traduce in una procedura che dovrebbe richiedere meno informazioni obbligatorie e meno passaggi compilativi, con una struttura più ordinata delle classificazioni e delle diciture del certificato. Questo può ridurre gli errori materiali, le incongruenze descrittive e i tempi di compilazione, soprattutto nei contesti ad alta frequenza di certificazioni.
Allo stesso tempo, la richiesta di almeno un recapito del lavoratore impone una maggiore attenzione alla raccolta del dato di contatto già nella fase della prima assistenza. Sul piano organizzativo, ciò comporta per i medici e per le strutture che operano come primo presidio la necessità di verificare che il recapito inserito sia effettivamente disponibile e utilizzabile.
In prospettiva, l’obbligo di un recapito minimo potrebbe migliorare non solo la comunicazione con il lavoratore, ma anche la qualità complessiva della presa in carico amministrativa dell’evento, riducendo criticità dovute a recapiti assenti o incompleti. L’INAIL, infatti, collega espressamente tale informazione all’esigenza di agevolare le comunicazioni relative alla pratica.
Impatto per datori di lavoro e consulenti
Per i datori di lavoro e per i consulenti del lavoro, la semplificazione del certificato medico produce effetti indiretti ma rilevanti. Un certificato compilato in modo più standardizzato e con dati essenziali più chiari può agevolare la successiva gestione della denuncia di infortunio e il corretto collegamento della pratica nei sistemi dell’Istituto.
Resta però fermo che il datore di lavoro continua a dover adempiere ai propri obblighi denunciativi nei termini di legge, facendo riferimento ai dati del certificato ricevuti dal lavoratore o comunque messi a disposizione nel circuito amministrativo. La semplificazione del certificato non trasforma il datore in un soggetto passivo dell’intero procedimento: semplifica il flusso, ma non elimina la responsabilità di denuncia nei casi dovuti.
Sul piano operativo, il nuovo servizio riguarda innanzitutto i medici certificatori, ma i suoi effetti si riflettono su tutta la filiera: lavoratore, datore di lavoro, consulente e INAIL. Per questo conviene aggiornare da subito le istruzioni interne e i protocolli di gestione degli infortuni in vista del 13 maggio 2026.
Profili di sistema: semplificazione, digitalizzazione e qualità del dato
L’intervento dell’INAIL va letto anche in una chiave più ampia. La riduzione dei campi non essenziali e la razionalizzazione delle diciture indicano una tendenza amministrativa chiara: privilegiare un dato più essenziale ma più utile, in grado di sostenere meglio i flussi telematici e la lavorazione delle pratiche.
Questo tipo di semplificazione risponde a una logica ormai ricorrente nei processi digitali della pubblica amministrazione: non raccogliere “più dati possibile”, ma raccogliere i dati giusti, ben classificati e immediatamente utilizzabili lungo tutto il percorso amministrativo. L’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore mostra bene questa impostazione, perché seleziona un’informazione minima ma strategica.
La novità del 2026 non è tanto l’introduzione del certificato telematico – già esistente – quanto la sua reingegnerizzazione in chiave di essenzialità, uniformità e maggiore funzionalità comunicativa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53
- INAIL, Avviso 13 aprile 2026
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