L’OPINIONE
DI ALESSANDRO PESCARI | 24 LUGLIO 2025
Con la pubblicazione, in data 9 luglio 2025 da parte del CNDCEC, del “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212”, si apre un percorso professionale esclusivo, seppure in coabitazione con gli Avvocati.
Il Consiglio Nazionale, nella seduta dello scorso 25 giugno, ha approvato il Regolamento sul funzionamento dell’elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF), ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 212 del 12 novembre 2024.
Di conseguenza, possono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco, gli iscritti da almeno cinque anni nella sezione A dell’Albo, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 212/2024 (art. 2, comma 1) e di professionalità che danno diritto all’esonero totale dalla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti come previsto dal Protocollo d’intesa siglato lo scorso aprile dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.
Per la presentazione della domanda è stata predisposta apposita modulistica da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata.
Da rilevare che per la maggior parte degli iscritti/interessati, il percorso “abilitante” da seguire è più complesso, poiché l’iscrizione nell’elenco (art. 4 del Regolamento) prevede, tra l’altro, “le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa”.
Il successivo art. 6 del Regolamento contempla i “Percorsi di formazione e le esenzioni”. Invero, fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previste dal Protocollo di intesa dell’11 aprile 2025, le materie oggetto di formazione, suddivise in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, vertono su:
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso);
- Principi contabili;
- diritto tributario.
Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dal CNF e dal CNDCEC, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per la maggioranza degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è da evidenziare che per gli iscritti con continuità da almeno cinque anni, iscritti anche nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, è previsto l’esonero parziale, limitatamente al modulo relativo ai Principi contabili.
I Consigli Nazionali suddetti predispongono ed aggiornano l’elenco di rispettiva competenza.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate è reso pubblico l’elenco complessivo distinto in due sezioni, rispettivamente per gli avvocati e gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nell’attesa della programmazione dei corsi abilitanti quali “certificatori TCF”, sembra opportuno ricordare sommariamente l’introduzione e le modifiche introdotte nel tempo in merito al c.d. adempimento collaborativo.
Infatti, l’art. 3 del D.Lgs. 128/2015, ha sancito che
“al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale”, istituisce ”il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”.
Ebbene, fino allo scorso anno, l’istituto era riservato ai contribuenti grandi imprese, fermo restando che progressivamente il limite di volume di affari o di ricavi, è stato progressivamente ridotto con le seguenti decorrenze:
- dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Inoltre, a seguito della Legge delega di riforma fiscale n. 111/2023 (art. 17) e del relativo D.Lgs. n. 221/2023 (art. 1), è stato novellato il D.Lgs. n. 128/2015, con l’introduzione dell’art. 7-bis, che prevede la possibilità per le imprese anche al di sotto delle suddette soglie di poter aderire al regime di adempimento collaborativo. L’eventuale opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), prevede nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali ex ante. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.
I contribuenti che optano per tale istituto possono beneficiare di premialità diverse, fra le quali: riduzione o disapplicazione delle sanzioni, esonero da garanzie per l’ottenimento dei rimborsi, riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti.
In conclusione, si apre uno scenario, nel quale anche le PMI, con una cultura aziendale orientata alla disclosure, nonché al rafforzamento dell’organizzazione interna per rispondere alle sfide normative e reputazionali, di poter effettuare una valutazione costi/benefici, assistiti da professionisti preparati al rilascio della certificazione TCF che rappresenta una nuova opportunità anche per i professionisti (con requisiti di onorabilità ed indipendenza) in ambiti complessi, come i Principi contabili (OIC e IFRS), i modelli di controllo interno (inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001) e il diritto tributario.
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto di seguito pubblicato.