4° Contenuto riservato: Agevolazioni fiscali per i ricercatori che rientrano in Italia: i chiarimenti dell’AE

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27 OTTOBRE 2026


L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 23 ottobre 2026, n. 190 – ha precisato che la donazione di un immobile ad uso abitativo non consente di beneficiare dell’estensione del periodo agevolabile, ex art. 44, comma 3-ter, D.L. n. 78/2010, relativo agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero.

Nel caso in specie, il contribuente, dopo aver svolto attività di ricerca all’estero, aveva trasferito nuovamente la propria residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020, usufruendo dell’agevolazione a partire dal periodo d’imposta 2021.

Successivamente, aveva ricevuto in donazione un immobile che aveva reso abitabile al fine di stabilirvi la propria dimora abituale nel giugno 2022. Il contribuente chiedeva se l’acquisizione dell’immobile a titolo gratuito potesse consentire di estendere la durata del beneficio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate – con il provvedimento in commento – ha ritenuto che anche per gli incentivi destinati a docenti e ricercatori l’acquisizione dell’immobile debba avvenire a titolo oneroso.

Pertanto, la donazione non costituisce un titolo idoneo a soddisfare il requisito richiesto per l’estensione del periodo agevolabile, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato successivamente completato e adibito a dimora abituale.

In tal senso, il contribuente non può beneficiare del prolungamento.

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