PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 24 MARZO 2026
Il D.M. 13 gennaio 2026 interviene sul D.M. 15 settembre 2020 allo scopo di aggiornare le regole di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 104/2024 e dal D.L. n. 84/2025 e dell’evoluzione del sistema informatico ministeriale. Il provvedimento mira in particolare a rendere più omogenee e certe, su tutto il territorio nazionale, le procedure di iscrizione e variazione degli ETS, le modalità di deposito degli atti e i flussi di comunicazione tra RUNTS e Registro delle imprese. Le novità vanno nella direzione della semplificazione operativa per gli enti (introduzione della delega del rappresentante legale, maggiore utilizzo del canale telematico, chiarimenti sui termini e sulle competenze degli uffici) e del rafforzamento della trasparenza e pubblicità delle informazioni iscritte nel Registro. Un’attenzione specifica è dedicata alla disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione dal RUNTS, ora dettagliata in modo puntuale quanto a documentazione, termini e responsabilità, nonché all’uso corretto delle denominazioni e degli acronimi tipici del Terzo settore dopo la cancellazione. Nel complesso, il decreto si inserisce nel processo di consolidamento della riforma del Terzo settore, offrendo un quadro procedurale più chiaro per enti, professionisti e uffici competenti, con l’obiettivo di garantire certezza giuridica, standard informativi elevati e un più efficace controllo pubblico sugli ETS.
| Articolo | Sintesi |
| Art. 1 – Oggetto | L’articolo precisa che il decreto 13 gennaio 2026 ha natura modificativa e integrativa del D.M. 15 settembre 2020 sul RUNTS. Interviene sulle procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sulla documentazione da presentare e sulle modalità di deposito degli atti. Vengono aggiornate anche le regole di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del RUNTS, nonché le modalità di comunicazione dei dati tra RUNTS e Registro delle imprese. L’obiettivo di fondo è adeguare il quadro regolamentare alle modifiche intervenute nel Codice del Terzo settore e agli sviluppi del sistema informatico. |
| Art. 2 – Modifiche all’art. 3 | L’articolo 2 introduce una modifica puntuale all’art. 3 , comma 1, lettera g) del D.M. 15 settembre 2020, includendo anche la lettera e) tra le sezioni considerate. Si tratta di un coordinamento formale che assicura coerenza tra le varie sezioni del RUNTS, in particolare in relazione alla classificazione degli enti. La modifica evita incertezze interpretative sull’ambito di applicazione della norma originaria. In pratica, viene allineato il testo regolamentare alle successive evoluzioni del Codice del Terzo settore e della struttura del Registro. |
| Art. 3 – Modifiche all’art. 5 | L’articolo 3 ridefinisce la disciplina delle variazioni territoriali della sede degli ETS. L’istanza di variazione viene indirizzata all’Ufficio RUNTS nella cui circoscrizione è trasferita la sede, che prende in carico l’ente quale ufficio competente. La modifica è comunicata, tramite il sistema informatico (allegato tecnico A), sia all’ufficio di provenienza sia all’ente interessato. In tal modo si chiariscono responsabilità e flussi informativi tra uffici regionali e provinciali in caso di trasferimento della sede. La norma rafforza la tracciabilità delle variazioni e la certezza dell’ufficio competente per la gestione del fascicolo RUNTS. |
| Art. 4 – Modifiche all’art. 6 | L’articolo 4 inserisce una previsione che stabilisce la priorità dell’uso del sistema informatico per le comunicazioni dagli Uffici RUNTS verso gli ETS nei procedimenti regolati dal decreto. Le comunicazioni devono avvenire secondo le modalità definite nell’allegato tecnico A, ossia mediante canali telematici strutturati. L’intervento consolida il principio di gestione integralmente digitale dei procedimenti RUNTS. Ciò consente di uniformare le prassi tra le diverse amministrazioni coinvolte e di ridurre tempi e oneri operativi per gli enti. |
| Art. 5 – Modifiche all’art. 8 | L’articolo 5 è particolarmente esteso e interviene su vari profili della domanda di iscrizione. Viene precisato l’ambito delle sezioni per cui è possibile la presentazione tramite la procedura di cui all’art. 8 , comma 1 (lettere a), b), e) e g)). È introdotta la possibilità per soggetti legittimati (es. gruppi comunali di protezione civile) di conferire, con modalità telematiche, una delega per la compilazione, sottoscrizione e invio dell’istanza a un soggetto individuato, con inserimento automatico del documento di delega tra gli allegati. Si modificano inoltre alcuni contenuti obbligatori della domanda (PEC, recapiti telefonici “ad uso dell’Ufficio del RUNTS”, gestione delle adesioni a enti del Terzo settore, ecc.), riformulando la lettera g) e intervenendo su altre lettere del comma 6. Viene ribadito che la veridicità delle informazioni e la conformità dei documenti sono dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite allegati sottoscritti secondo le modalità dell’allegato A, elencando in modo inderogabile le informazioni generali che devono risultare dalla domanda. |
| Art. 6 – Modifiche all’art. 9 | L’articolo 6 integra l’art. 9 del D.M. 15 settembre 2020 in relazione alle funzioni dell’Ufficio statale del RUNTS e alla pubblicità delle informazioni. In particolare, viene chiarito che, quando l’istanza è rivolta all’Ufficio statale, ciò deve risultare espressamente nell’istanza stessa. Inoltre, si coordina la previsione sulla pubblicità dei provvedimenti con l’art. 26 , comma 1, specificando che la pubblicità verso i terzi è regolata da quest’ultima disposizione. La modifica serve a rendere più trasparente la competenza dell’Ufficio statale e a raccordare la disciplina della conoscibilità degli atti con il sistema generale del RUNTS. |
| Art. 7 – Modifiche all’art. 10 | L’articolo 7 estende la possibilità di presentazione delle istanze non solo al rappresentante legale, ma anche a un suo delegato ai sensi dell’art. 8 , comma 2-bis, recependo così il nuovo istituto della delega telematica. Viene inoltre sostituita l’espressione “componenti dell’organo di amministrazione” con “amministratori”, semplificando e omogeneizzando il linguaggio giuridico. In sostanza, la norma riconosce maggiore flessibilità operativa agli enti nella gestione dei rapporti con il RUNTS e allinea la terminologia a quella civilistica. |
| Art. 8 – Modifiche all’art. 12 | L’articolo 8 riformula la procedura di passaggio dalla qualifica di impresa sociale alla sezione specifica del RUNTS. L’ente presenta al RUNTS una domanda di variazione di sezione e successivamente chiede al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione imprese sociali. L’Ufficio RUNTS iscrive l’ente nella sezione f) con decorrenza coincidente con la cancellazione dal Registro delle imprese, a seguito della relativa comunicazione. Si garantisce così continuità e coerenza tra i due registri, evitando vuoti temporali di iscrizione. |
| Art. 9 – Modifiche all’art. 14 | L’articolo 9 estende ai delegati, nominati exart. 8 , comma 2-bis, la possibilità di sottoscrivere le istanze anche per gli enti aderenti a reti o altri soggetti previsti dall’art. 14. Sono aggiornati i dati obbligatori (indirizzo PEC e numero di telefono “ad uso dell’Ufficio RUNTS”) per allinearli a quanto già previsto per la domanda di iscrizione. La disposizione rafforza coerenza e uniformità tra le regole applicabili alle diverse tipologie di soggetti collettivi coinvolti nel RUNTS. |
| Art. 10 – Modifiche all’art. 15 | L’articolo 10 amplia espressamente l’ambito soggettivo delle disposizioni sulle reti associative, includendo i comitati accanto alle fondazioni. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 15 , infatti, dopo l’indicazione di “fondazione” o “fondazioni” vengono aggiunte le parole “o comitato” e “e i comitati”. Ciò consente anche ai comitati di essere ricompresi nella disciplina specifica sulle reti associative, riconoscendone il ruolo nel Terzo settore. |
| Art. 11 – Modifiche all’art. 16 | L’articolo 11 estende alle operazioni che hanno ad oggetto un comitato la disciplina di trasformazioni, fusioni e scissioni già prevista per le associazioni. Viene inoltre precisato che l’attestazione relativa al patrimonio deve essere “notarile” e si chiarisce il rinvio alla documentazione ulteriore da presentare ai sensi dell’art. 8 del decreto. Si dettagliano poi le informazioni richieste su entità, composizione, liquidità e disponibilità del patrimonio, facendo espresso richiamo all’art. 22 , comma 4, del Codice del Terzo settore e prevedendo la possibile prova tramite certificazione bancaria o assegno circolare non trasferibile intestato all’ente. L’ultimo periodo del comma originario viene soppresso, razionalizzando la disposizione. |
| Art. 12 – Modifiche all’art. 17 | L’articolo 12 estende anche alle fondazioni-comitati la disciplina dell’art. 17 , precisando che può riguardare “una fondazione o un comitato”. Introduce una disciplina alternativa alla relazione giurata prevista dall’art. 22, comma 4, del Codice: se l’ente ha un organo di controllo con almeno un revisore legale o è soggetto a revisione legale, la relazione può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata (entro 120 giorni) sottoscritta dal revisore. L’istanza deve essere presentata dal notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale; l’inosservanza di tale termine, se sono trascorsi i 120 giorni, comporta l’irricevibilità della domanda e la necessità di aggiornare la relazione o la situazione patrimoniale. La norma introduce quindi una maggiore flessibilità tecnica, mantenendo però elevati standard di aggiornamento e attendibilità dei dati patrimoniali. |
| Art. 13 – Modifiche all’art. 18 | L’articolo 13 coordina l’art. 18 con le modifiche introdotte agli artt. 16 e 17. In particolare, dopo il richiamo all’art. 16, viene inserito il riferimento anche al penultimo periodo dell’art. 17, comma 1, che disciplina il termine e le conseguenze in caso di presentazione tardiva dell’istanza. Ciò assicura coerenza nella disciplina delle operazioni straordinarie e delle relative formalità RUNTS. |
| Art. 14 – Modifiche all’art. 20 | L’articolo 14 ridefinisce in modo ampio la disciplina sul deposito degli atti e aggiornamento delle informazioni. La rubrica viene modificata in “Il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni”, sottolineando il rilievo dell’aggiornamento continuo dei dati nel RUNTS. Si amplia l’elenco degli atti da depositare (es. bilancio sociale con relazioni dell’organo di controllo e del revisore, e per le fondazioni copia della delibera di approvazione ad uso dell’Ufficio RUNTS). Si introduce la lettera h) che prevede il deposito di eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi. Viene disciplinato in modo dettagliato il termine di deposito dei bilanci (in coerenza con l’art. 48, comma 3, CTS) e degli altri atti (30 giorni dalla modifica), nonché la gestione dei casi di perdita o riacquisto della natura non commerciale e l’aggiornamento annuale dei dati sugli associati, con obbligo particolare per ODV, APS e reti associative in caso di riduzione sotto soglia. Per le imprese sociali è richiamata la specifica disciplina del D.M. adottato ai sensi del D.Lgs. 112/2017, precisando che tali enti devono iscrivere nel RUNTS informazioni ulteriori, compresa l’affiliazione a reti o altri ETS. Inoltre, si chiarisce che chi sottoscrive l’istanza garantisce la veridicità delle dichiarazioni e si interviene sui termini di sospensione (minimo 30, massimo 180 giorni) e sugli obblighi di pubblicità di revisione e controllo. |
| Art. 15 – Modifiche all’art. 21 | L’articolo 15 effettua un adeguamento formale dell’art. 21 del D.M. 15 settembre 2020, sostituendo il richiamo al “comma 8” con quello al “comma 10” del medesimo articolo. Contestualmente viene soppresso il comma 3. Le modifiche servono a riallineare i rinvii interni dopo le altre riscritture intervenute, evitando riferimenti non più corretti. |
| Art. 16 – Modifiche all’art. 22 | L’articolo 16 introduce il nuovo comma 6-bis all’art. 22, disciplinando la richiesta di iscrizione nella sezione e) del RUNTS (Reti associative) da parte di un ente già iscritto nella sezione g). Tale richiesta è qualificata come “richiesta di migrazione”: in caso di esito positivo, l’Ufficio statale del RUNTS comunica l’avvenuta iscrizione all’Ufficio regionale o provinciale di provenienza, che procede alla cancellazione dalla sezione g). La norma definisce quindi una procedura ordinata di passaggio tra sezioni, evitando duplicazioni di iscrizioni per lo stesso ente. |
| Art. 17 – Modifiche all’art. 23 | L’articolo 17 integra l’elenco dei casi di cancellazione dal RUNTS, introducendo la nuova lettera a-bis) all’art. 23 , comma 1. È ora causa di cancellazione anche la presentazione di un’istanza corredata dalla delibera di scioglimento dalla quale risulti l’assenza di rapporti giuridici non definiti. Ciò disciplina in modo più preciso le ipotesi di cancellazione su richiesta, collegandole alla situazione patrimoniale e giuridica dell’ente. |
| Art. 18 – Modifiche all’art. 24 | L’articolo 18 interviene sulla procedura di cancellazione e sulla devoluzione del patrimonio. Viene soppresso il secondo periodo del comma 1 e, al comma 3, si sostituisce il riferimento alla sola lettera b) con le lettere a-bis) e b). Si chiarisce che l’Ufficio procede alla cancellazione dal RUNTS una volta ricevuta la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di devoluzione, in conformità con il parere di cui all’art. 9 del Codice del Terzo settore. L’accento è posto sulla verifica del corretto esito della devoluzione prima della definizione della cancellazione. |
| Art. 19 – Modifiche all’art. 25 | L’articolo 19 riformula profondamente la disciplina della devoluzione del patrimonio. La rubrica diventa “La devoluzione del patrimonio” e si chiarisce che la norma si applica agli enti iscritti nel RUNTS e anche ai registri di cui all’art. 101, comma 2, CTS. Si introducono i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, che regolano in dettaglio la documentazione da allegare alla richiesta del parere sull’incremento patrimoniale o sull’intero patrimonio residuo (situazione patrimoniale, attestazione del revisore, dichiarazione di accettazione dei beneficiari, rendiconto per cassa per gli enti minori, dichiarazioni sostitutive ecc.). Si disciplina anche la procedura successiva alla cancellazione d’ufficio (art. 23, comma 1, lett. c), d) ed e)): l’ente deve inviare via PEC la richiesta di parere entro 90 giorni, con la stessa documentazione. È introdotto il nuovo comma 2-bis, che impone all’ente, entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto dispositivo, di trasmettere all’Ufficio RUNTS la documentazione attestante l’avvenuta devoluzione. Viene riscritta la disciplina relativa alle società di mutuo soccorso (sezione f), prevedendo che la liquidazione o la perdita della natura di SMS comportano la cancellazione dal RUNTS. |
| Art. 20 – Inserimento dell’art. 25-bis | L’articolo 20 introduce il nuovo art. 25-bis sulle “Altre conseguenze della cancellazione dal RUNTS”. In primo luogo, per gli enti che hanno acquisito personalità giuridica ex DPR 361/2000 e la cui iscrizione nel registro delle persone giuridiche è stata sospesa ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, CTS, l’Ufficio RUNTS deve comunicare la cancellazione alla Prefettura o Regione/Provincia autonoma competenti entro 15 giorni. In secondo luogo, la cancellazione comporta l’illegittimità dell’uso, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e locuzioni del Codice del Terzo settore, nonché di accostamenti non corrispondenti alla sezione di effettiva iscrizione. Infine, viene chiarito che la cancellazione non preclude una nuova successiva iscrizione, purché l’ente abbia previamente adempiuto a tutti gli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione stessa. |
| Art. 21 – Modifiche all’art. 26 | L’articolo 21 riscrive il comma 1 dell’art. 26, relativo alla pubblicità degli atti. Si elenca in modo puntuale quali atti, informazioni e provvedimenti sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione al RUNTS (rinvii a articoli 8, 10, 14, 16, 20, 22 e 24). Si precisa che i bilanci di cui all’art. 8, comma 5, lett. c), sono resi conoscibili ai terzi solo se l’ente, prima dell’iscrizione nel RUNTS, era iscritto in uno dei registri di cui all’art. 101 , comma 2, CTS. Gli atti diventano opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, salvo prova della conoscenza effettiva da parte dei terzi anche prima. L’intervento rafforza trasparenza e certezza giuridica del sistema pubblicitario del RUNTS. |
| Art. 22 – Modifiche all’art. 34 | L’articolo 22 adegua alcuni termini temporali e chiarisce dettagli procedurali connessi alla fase transitoria della riforma. In particolare, sostituisce il riferimento alla data legata all’autorizzazione UE con una data fissa (31 marzo 2026) per determinati adempimenti, rendendo più chiara la scadenza per gli enti. Aggiunge il termine “giorni” al riferimento ai “sessanta”, specificandone la natura temporale. Modifica, al comma 12, il riferimento al periodo di esercizio collegandolo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e introduce il nuovo comma 14-bis, escludendo trust e ONLUS di cui all’art. 101, comma 8, secondo periodo, dall’applicazione del comma precedente. L’insieme delle modifiche mira a sciogliere alcuni nodi interpretativi in materia di tempistiche e di soggetti interessati nel passaggio al nuovo regime. |
| Art. 23 – Allegati tecnici | L’articolo 23 demanda a un successivo decreto direttoriale l’aggiornamento e l’integrazione degli allegati tecnici al D.M. 15 settembre 2020. Tale aggiornamento dovrà avvenire ai sensi dell’art. 40 del medesimo decreto e in conformità con le modifiche introdotte dal decreto 13 gennaio 2026. In concreto, saranno adeguate le specifiche operative e informatiche che regolano il funzionamento della piattaforma RUNTS (moduli telematici, flussi di comunicazione, formati dei documenti ecc.). L’articolo si chiude con le consuete clausole di trasmissione agli organi di controllo e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- D.M. 15 settembre 2020 ;
- D.M. 13 gennaio 2026 ;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
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