COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 4 MARZO 2026
Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026 sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025. Unitamente ad essi, è stato reso disponibile il modello per l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. Di particolare interesse risultano le conferme relative all’obbligo di mera raccolta dati per specifiche categorie professionali operanti in forma d’impresa e l’aggiornamento dei riferimenti normativi all’interno delle Istruzioni del CPB afferenti alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.
Premessa
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026, sono stati approvati 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo d’imposta 2025.
Con il medesimo Provvedimento è stato approvato anche il modello necessario per la comunicazione dei dati utili all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB), valevole per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Le Istruzioni ai modelli ISA mantengono l’impostazione consolidata, articolandosi in una Parte generale comune a tutti, in Istruzioni specifiche per singolo modello e in Istruzioni dedicate ai quadri contabili e del personale.
In particolare, il quadro A raccoglie le informazioni relative al personale addetto all’attività, sia che essa venga svolta in forma d’impresa sia in forma di lavoro autonomo, il quadro F è destinato all’indicazione dei dati contabili dei contribuenti che esercitano l’attività in forma d’impresa, mentre il quadro H è destinato all’indicazione dei dati contabili dei contribuenti che esercitano l’attività in forma di lavoro autonomo (arti e professioni).
Di seguito la disamina dei principali aspetti di interesse.
Novità modelli ISA
L’impianto generale dei modelli ISA conferma, in continuità con lo scorso anno, le casistiche in cui i contribuenti, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, rimangono comunque tenuti alla compilazione e presentazione del modello in allegato al modello Redditi.
Rientrano in questa casistica le imprese multiattività, ovvero i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività secondarie superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati e i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.
Come ricorderemo, la novità dello scorso anno era stata l’introduzione dell’obbligo di trasmissione del modello ISA, per quanto inapplicabile, a carico dei contribuenti che esercitano attività tipicamente personali in forma d’impresa (es. STP).
A seguito di quanto sopra, si era ipotizzata la concreta applicazione degli ISA a carico di queste tipologie di contribuenti già a partire dall’anno di imposta 2025. Tale ipotesi risulta ora smentita dalle Istruzioni ora diramate.
Anche per il periodo d’imposta 2025 si richiede la mera compilazione e trasmissione del modello ISA da parte di specifici contribuenti che dichiarano redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività tipicamente professionali; tali contribuenti restano comunque ancora fuori dall’applicazione effettiva degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Da rilevarsi anche un cambio del modello di riferimento: a differenza dello scorso anno in cui i modelli di riferimento erano identificati dalla sigla “DK”, per il 2025 i modelli approvati (e le relative attività) assumono la seguente codifica:
- EK02U – Attività degli studi di ingegneria (ATECO 71.12.10 – Attività di ingegneria);
- EK04U – Attività degli studi legali (ATECO 69.10.10 – Attività legali e giuridiche);
- EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (ATECO 69.20.01 – Attività di commercialisti; 69.20.03 – Attività di esperti contabili; 69.20.04 – Attività di consulenti del lavoro);
- EK18U – Attività degli studi di architettura (ATECO 71.11.01 – Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici; 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.);
- EK22U – Servizi veterinari (ATECO 75.00.00 – Servizi veterinari).
Con l’aggiornamento della modulistica, la platea dei soggetti tenuti alla mera raccolta dati si amplia includendo una nuova categoria professionale. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti che operano in forma d’impresa esercitando in via prevalente l’attività di “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, identificata dal codice ATECO 71.11.01. Tale attività è stata espressamente ricondotta al modello EK18U, all’interno del quale confluisce unitamente alle consuete attività degli studi di architettura.
Come si è detto, i contribuenti interessati dai suddetti obblighi di compilazione sono coloro i quali esercitano in via prevalente, sotto forma di impresa, le attività ricadenti nei citati modelli EK. È opportuno sottolineare nuovamente che il modello ISA non risulta ancora di effettiva applicazione per questi soggetti, risolvendosi in un adempimento a mera finalità di “raccolta dati”. Resta infatti ferma l’operatività della specifica causa di esclusione. La trasmissione telematica di questi modelli riveste, pertanto, la sola funzione di implementare la base dati dell’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione di indici che diventeranno applicabili nei prossimi anni.
L’inapplicabilità dell’indice comporta, come diretta conseguenza, che la trasmissione del modello non consentirà a tali contribuenti né l’accesso al regime premiale ISA, né la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB). Allo stesso modo, ai fini delle attività di controllo, non potranno emergere conseguenze negative (ovvero l’inserimento in liste di rischio) in caso di punteggio di affidabilità fiscale insoddisfacente.
Aggiornamento delle Istruzioni al modello CPB 2026/2027
Il Provvedimento qui in esame ha inoltre approvato il modello riservato ai soggetti ISA per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
Si rileva che nel modello CPB in sé non sono presenti novità strutturali di rilievo. Tuttavia, un opportuno intervento si riscontra all’interno delle Istruzioni per la compilazione, le quali sono state finalmente allineate alla nuova formulazione del TUIR, scaturita dalla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui al D.Lgs. n. 192/2024.
Nelle regole di determinazione del reddito rilevante ai fini del CPB, infatti, non si fa più un generico richiamo all’art. 54 del TUIR, ma vengono correttamente e puntualmente declinati gli articoli di interesse ad esso seguenti.
A titolo di esempio, le Istruzioni ora specificano in modo espresso le regole sulle plusvalenze e minusvalenze ex artt. 54-bis e 54-quater del TUIR, le deduzioni per quote di ammortamento ex art. 54-sexies o la specifica disciplina in tema di cessione del contratto di locazione finanziaria ex art. 54-septies.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71684.
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