PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 25 FEBBRAIO 2026
Con Circolare del 24 febbraio 2026, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità contenute nella legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
| Circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E | |
| Ambito | Chiarimento |
| Quadro normativo | L’articolo 1, comma 7 , della Legge di Bilancio 2026, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Per il medesimo anno 2026, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. |
| Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali | Per espressa previsione dell’art. 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2026, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%; si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente. Inoltre, l’imposta sostitutiva si applica: ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità; agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio); all’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano tale somma; alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale, nelle ipotesi in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati. Rimangono, invece, esclusi: gli scatti di anzianità; le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (es. le ore di lavoro straordinario e supplementare che godono di maggiorazioni, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno); le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale; il trattamento di fine rapporto (TFR). Si ricorda che: i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate; ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo ex all’articolo 1 del D.L. n. 3/2020, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva. Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. Il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva utilizzando i seguenti codici tributo: “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”. |
| Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno | Il comma 10 art. 1 della Legge di Bilancio 2026 prevede un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15% entro il limite annuo di 1.500 euro: per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro; per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; sul punto, stante il tenore letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica; per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 66 del 2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale. Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate. Restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione: le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità); le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi dell’art. 1 comma 11 , i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario. L’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi dell’art. 1 comma 18 della Legge di bilancio 2026. Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva. L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. Si ricorda che: i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate; ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento. L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Si precisa che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i seguenti codici tributo: “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta -articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n.199”; “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta -articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”. |
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 7, 10 e 11
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