4° Contenuto riservato: Bonus assunzioni, per ora c’è solo confusione

L’OPINIONE

DI DANIELE CIRIOLI | 16 GENNAIO 2026

Il nuovo anno è iniziato all’insegna della confusione in materia di agevolazioni alle assunzioni. A gennaio è scattato lo stop ai bonus sulle assunzioni di Giovani, Donne e nelle aree ZES previsti dal Decreto Coesione (peraltro divenuti operativi con notevole ritardo); un comunicato del Ministero del Lavoro, tuttavia, ha annunciato che tali incentivi verranno ripristinati in sede di conversione del Decreto Milleproroghe. La Manovra 2026 ha previsto nuovi incentivi, operativi per il 2026, per l’assunzione di mamme disoccupate e di giovani del Mezzogiorno.

Il capitolo “incentivi” della Manovra 2026 premia i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di almeno 3 figli d’età inferiore a 18 anni e senza impiego e i giovani della ZES unica. In entrambi i casi è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per la durata di 24 mesi.

Tra le altre novità in Manovra: l’estensione retroattiva (dal 2022) agli intermediari assicurativi del bonus assunzione giovani e della decontribuzione nel Mezzogiorno; l’abrogazione del bonus assunzione di giovani diplomati del 2019 mai divenuto operativo. Intanto, però, il 31 dicembre 2025 è scattato la fine degli incentivi del Decreto Coesione.

Bonus Giovani (ZES)

Il nuovo bonus consiste dello sgravio parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per la durata di 24 mesi. Spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il bonus non è ancora operativo: un decreto dovrà fissare le modalità, tra cui la misura dello sgravio, tenendo conto degli effetti dei bonus del Decreto Coesione (scaduti il 31 dicembre 2025).

Bonus Mamme (3 figli)

Anche questo è un nuovo bonus rivolto alle assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne madri di almeno 3 figli minori di 18 anniprive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il beneficio per il datore che assume è lo sgravio del 100% dei contributi fino a 8.000 euro annui, con esclusione dei premi INAIL.

La durata varia in base alla tipologia di assunzione:

  • 12 mesi per l’assunzione a termine (anche in somministrazione);
  • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
  • 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato.

Maternità e part-time

Due novità della Manovra 2026 in materia di lavoro delle madri. La prima: riconoscimento di una priorità, a lavoratrici e lavoratori con almeno 3 figli conviventi, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, orizzontale o verticale (o a rimodulare la durata del lavoro, di almeno il 40%, nei rapporti già a part-time). La priorità spetta fino ai 10 anni del figlio più piccolo ovvero senza limiti d’età in caso di figli disabili.

Seconda novità: per spingere i datori di lavoro ad applicare la priorità, è previsto a loro favore uno sgravio contributivo del 100%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 3.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, nel caso consentano la trasformazione del rapporto a part-time, ma senza riduzione del monte orario di lavoro (quindi potranno rendersi necessarie altre assunzioni). Il bonus non è ancora operativo in attesa di un decreto attuativo.

Maternità e sostituzioni di lavoratori

In sostituzione del/la lavoratore/trice assente per congedo di maternità, di paternità, parentale o malattia del figlio, il datore di lavoro può assumere personale a termine o in somministrazione fino a 1 mese in anticipo e fino al compimento di 1 anno di età del figlio o dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Nell’azienda con meno di 20 dipendenti, sulle assunzioni in sostituzione è riconosciuto lo sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

La Manovra 2026 aggiunge una novità: l’assunzione può essere prolungata per l’ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, comunque per una durata non superiore al primo anno di età del bambino. Il fine? Garantire la prosecuzione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice/tore dalla maternità/paternità (finora, nel momento in cui la lavoratrice/tore tornava al lavoro, cessava il bonus contributivo).

Stop al bonus giovani studenti

La Manovra 2026 ha abrogato un bonus mai diventato operativo, previsto dal D.L. n. 34/2019 , convertito dalla Legge n. 58/2019 . Nella forma di sgravio contributivo era destinato alle imprese che, dopo aver fatto erogazioni liberali a scuole, tecniche o professionali, avessero assunto a tempo indeterminato i giovani diplomati di quelle scuole.

Assicuratori

La Manovra 2026, inoltre, ha introdotto una norma d’interpretazione autentica che, con effetto retroattivo al 1° luglio 2022, estende due incentivi ai datori di lavoro che, all’epoca, svolgevano attività di broker, agenti e sub-agenti di assicurazioni; produttori, procacciatori e intermediari assicurativi. Primo: bonus operativo nel biennio 2021/2022 sulle assunzioni di lavoratori con meno di 30 anni. Secondo: decontribuzione. Cioè l’esonero contributivo degli anni 2021-2024 riservato ai datori di lavoro privati operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il credito derivante dai due bonus potrà essere fruito nel 2026.

Il pasticcio dei bonus Coesione

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024 convertito con Legge n. 95/2024 ) aveva previsto gli incentivi sulle assunzioni di Giovani, Donne e in aree ZES. La Manovra 2026 ha stanziato le risorse per la proroga annunciata per certa, in un primo momento, nel Decreto Milleproroghe. Il D.L. n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, invece, non prevede la proroga, di fatto bloccando ogni agevolazione sulle assunzioni come non accadeva da decenni. Dal Ministero del Lavoro è arrivata subito una rassicurazione: la proroga ci sarà mediante emendamento nell’ambito della conversione del Decreto Milleproroghe.

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