PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 15 MAGGIO 2026
Con la Circolare del 14 maggio 2026, n. 57, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate.
Il provvedimento dell’Istituto consegue alle disposizioni introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. Decreto Lavoro).
| Bonus donne, Circolare Inps 14 maggio 2026, n. 57 | |
| Premessa | La Circolare Inps 14 maggio 2026, n. 57 viene pubblicatain ottemperanza dell’art. 1 del D.L. n. 62/2026 atto a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (di seguito, ZES unica). Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Gli esoneri contributivi in argomento spettano in rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa citata e di seguito riassunte. |
| Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri | Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore: di tutti i datori di lavoro privati; a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore; compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri | Gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione: 1) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, come definito dal citato articolo 1, comma 1, numero 1), lettera a) (cfr. l’art. 1, numero 2) , lett. a), del D.M. 17 ottobre 2017). Ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione. 2) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1, numero 1, lettera a) (cfr. l’art. 1, numero 2), lett. b) , del D.M. 17 ottobre 2017), e appartenenti una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento come descritte al paragrafo 1 della presente circolare. 3) siano svantaggiate in quanto appartenenti, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento , come descritta al paragrafo 1 della presente circolare e come disposto dall’articolo 1, comma 1, numero 1) , del D.M. 17 ottobre 2017. E’ prevista una maggiorazione dell’esonero spettante, per un ammontare massimo pari a 800 euro mensili, qualora le lavoratrici molto svantaggiate di cui ai precedenti punti 1 e 2 o svantaggiate di cui al precedente punto 3 siano residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria). |
| Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri | Gli esoneri contributivi in trattazione spettano: per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione; anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate successivamente, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Le agevolazioni non possono trovare applicazione: in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere; nei rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; nei rapporti di lavoro intermittente o a chiamata di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato; nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni. Decorrenza e durata: l’attuazione delle misure di esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento comporta le seguenti differenti conseguenze applicative: A) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; ovunque residenti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; per una durata massima pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione; agevolazione massima pari a 650 euro su base mensile. B) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi; appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento ; per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; per una durata massima pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione; agevolazione massima pari a 650 euro su base mensile. C) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento ; per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; per una durata massima pari a dodici mesi dalla data di assunzione; agevolazione massima a 650 euro su base mensile. D) Esonero contributivo per l’assunzione di donne molto svantaggiate o svantaggiate di cui ai precedenti punti A), B) e C): residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; per una durata massima pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione con riferimento alle donne molto svantaggiate di cui ai punti A) e B). Diversamente, con riferimento alle donne svantaggiate di cui al punto C), la durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 , del decreto-legge n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione. agevolazione massima pari a 800 euro su base mensile. Il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. |
| Assetto e misura degli esoneri | Gli incentivi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate di cui alle lettere da A) a C) del precedente paragrafo:esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL);nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrici;per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Gli incentivi per l’assunzione di lavoratrici molto svantaggiate o svantaggiate residenti nella ZES Unica alla data dell’assunzione, come individuate alla lettera D) del precedente paragrafo:l’importo massimo dell’esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice;per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. – Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti. – Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. – Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. |
| Condizioni generali di spettanza degli esoneri | Il diritto alla fruizione degli esoneri in argomento è subordinato al rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015; di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; della pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro (vacancy) sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL); L’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025 rinvia l’individuazione delle modalità operative della disposizione a un successivo decreto attuativo. Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto attuativo, come precisato nel messaggio Inps n. 1153 del 31 marzo 2026 la pubblicazione della vacancy sul SIISL non ha carattere obbligatorio. Diversamente, l’onere di pubblicazione della disponibilità diverrà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato. delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se la lavoratrice, per la quale è stato già fruito l’esonero in trattazione, viene riassunta, per il nuovo rapporto di lavoro è possibile fruire dell’agevolazione per i mesi residui solo se anche il successivo rapporto di lavoro sia instaurato nel medesimo arco temporale e, quindi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. |
| Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto agli esoneri | Oltre a quanto già riportato, il diritto alla legittima fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 1, comma 6 , del decreto-legge n. 62/2026); i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare la lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro. l’assunzione della lavoratrice svantaggiata deve determinare, come previsto dall’articolo 1, comma 5 , del decreto-legge n. 62/2026, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 , del medesimo decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”. |
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto | Per le agevolazioni per l’assunzione delle donne svantaggiate si applicano nel rispetto del regolamento Inoltre, l’assunzione della lavoratrice deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario). Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese. Per specifica previsione del D.L. n. 62/2026 , l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Pertanto, sulla base della citata disposizione, per gli esoneri in trattazione, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole “diminuzioni” del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. Dal tenore letterale della disposizione, pertanto, si desume che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possono beneficiare degli “aumenti” della forza lavoro verificatisi in altre società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. |
| Coordinamento con altri esoneri contributivi | Gli esoneri in trattazione non sono cumulabili: con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (es. Decontribuzione Sud, incentivo lavoratori disabili, lavoratori percettori di Naspi, lavoratrici assunte occupate in Paesi extra UE non convenzionati, riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia). Sono compatibili: senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 1, commi 399 e 400 , della legge di Bilancio 2025; con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta; con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre prevista dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. |
| Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro | Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni: dati identificativi dell’impresa; dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; tipologia di classe di svantaggio della donna; tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro; retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice; dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026. La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale: nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto. Si evidenzia che il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione della lavoratrice non è previsto l’invio di una nuova richiesta. |
Riferimenti normativi:
- Inps, Circolare 14 maggio 2026, n. 57 ;
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 1 .
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.