4° Contenuto riservato: Bonus tredicesima 100 euro nel Mod. Redditi e 730

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 30 LUGLIO 2025


L’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, ha riconosciuto, esclusivamente per l’anno d’imposta 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro (c.d. “bonus tredicesima” o “bonus Natale”) rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari.
L’indennità doveva essere erogata, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore che attestava per iscritto di avervi diritto (art. 2-bis, comma 4, D.L. n. 113/2024).
In sede di dichiarazione dei redditi l’indennità viene rideterminata, ovverosia viene effettuato il ricalcolo dell’indennità in base ai dati certi relativi al 2024 (come il reddito complessivo o i giorni di lavoro).

Fonti ufficiali

Art. 2-bis, D.L. n. 113/2024

Il bonus

L’indennità spetta in presenza di determinati requisiti riferiti al reddito ed alla situazione familiare del contribuente che vengono indicati nella tabella seguente.

Lavoratori interessatiAi sensi dell’art. 2-bis, comma 1, D.L. n. 113/2024, il “bonus tredicesima” viene erogato ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno d’imposta 2024, sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:presentino un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;abbiano almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR;presentino un’imposta lorda (determinata sui redditi di lavoro dipendente) superiore alle detrazioni per lavoro dipendente riconosciute.
Modalità di fruizioneL’indennità è erogata, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di avervi diritto (art. 2-bis, comma 4, D.L. n. 113/2024):indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli;dichiarando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, specificando che il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o il convivente non sia beneficiario del bonus tredicesima.Secondo quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 113/2024, l’indennità erogata non concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente.Il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza del “bonus tredicesima” e provvede al recupero dell’eventuale importo non spettante.

Leggi la Scheda pratica Bonus Natale 2024

Compilazione della dichiarazione dei redditi

In sede di dichiarazione dei redditi per l’annualità 2024 (Mod. 730/2025 o Mod. Redditi PF 2025), il lavoratore deve, comunque, effettuare un “conguaglio”:

  • rideterminando l’indennità spettante tenendo conto di tutti i redditi posseduti (per verificare il soddisfacimento del limite di 28.000 euro)
  • potendo comunque:
    • fruire del bonus direttamente nel Mod. 730/Redditi PF laddove il sostituto d’imposta non l’abbia erogata (in tutto o in parte):
      • in quanto le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (es: datore di lavoro privati per le colf, badanti, ecc.);
      • in quanto il lavoratore, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
    • recuperare l’ammontare del bonus fruito in busta paga in assenza dei presupposti (es.: in quanto il reddito complessivo eccede 28.000 euro), senza applicazione di sanzioni o interessi.
QUADRO “RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE”A tal fine la Sezione V del quadro C, Mod. 730/2025, composta dal solo rigo C14 (ovvero nel rigo RC14 del quadro RC del Mod. Redditi PF), è stata ridenominata “Riduzione pressione fiscale (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)” al fine di ospitare anche le nuove colonne da 5 a 8 utilizzabili al fine di indicare il c.d. “bonus tredicesima”. In particolare bisogna indicare:il reddito di lavoro dipendente nella colonna 5, vale a dire l’importo indicato nel punto 721 della Certificazione Unica 2025 (reddito di lavoro dipendente escluso quello derivante da trattamenti pensionistici);l’importo del bonus erogato al dipendente dal datore di lavoro in colonna 6, ovverosia l’importo indicato nel punto 723 della CU 2025;i giorni di lavoro dipendente nella colonna 8, vale a dire il numero di giorni di lavoro dipendente indicati nel punto 726 della CU 2025 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR. Colonna 7 – Restituzione bonus per assenza dei requisitiOccorre invece barrare la colonna 7 se il lavoratore deve restituire il bonus Natale ricevuto dal proprio datore di lavoro ma non spettante per assenza dei requisiti.
LIQUIDAZIONE DEL BONUSL’importo del bonus da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituisce una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trova la sua collocazione nel Mod. 730-3 o nel quadro RN del Mod. Redditi PF 2025.La situazioni che si possono presentare sono le seguenti: BonusLiquidazioneSpettantenel rigo 65 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 1, del Mod. Redditi PF 2025riconosciuto in dichiarazionenel rigo 66 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 2, del Mod. Redditi PF 2025non spettantenel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 3, del Mod. Redditi PF 2025, e quindi da restituireL’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF, mediante:un incremento del saldo IRPEF da versare (o da trattenere in busta paga);una decurtazione del credito IRPEF da utilizzare in compensazione o da rimborsare.

Presenza di più certificazioni

Può presentarsi la situazione in cui il contribuente sia in possesso di più Mod. CU 2025. In questa circostanza, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • Presenza di più CU 2025 non conguagliate

 Occorre compilare tanti moduli quante sono le CU non conguagliate in possesso del contribuente, ciascuno dei quali riporterà:

    • nella colonna 5 di rigo C14, l’importo indicato nel punto 721 della singola CU;
    • nella colonna 6 di rigo C14, l’importo indicato nel punto 723 della singola CU.
  • Presenza di una CU che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica

  Il rigo C14 (colonne 5, 6 e 8) va compilato utilizzando i dati indicati nei punti 721, 723 e 726 della CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.

  • Presenza di una CU che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica

  Occorre compilare tanti moduli quante sono le CU non conguagliate in possesso del contribuente, seguendo la procedura relativa al caso di più Mod. CU non conguagliati, tenendo conto del fatto che la CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce tutti i Mod. di Certificazione Unica conguagliati.

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