4° Contenuto riservato: Buoni pasto: come concederli ai dipendenti

SCHEDA PRATICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 23 MARZO 2026

I buoni pasto rappresentano un’importante forma di benefit aziendale che consente ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti un’alternativa alla mensa aziendale. La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, che prevede l’esenzione fiscale e contributiva entro determinati limiti.
La presente scheda pratica intende fornire informazioni dettagliate sui criteri di concessione, sul trattamento fiscale e sulle modalità di utilizzo dei buoni pasto, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi più recenti.

Fonti Ufficiali

D.P.R. n. 917/1986, art. 51, comma 2, lett. c); D.M. 7 giugno 2017, n. 122

Normativa

L’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto offerte dal datore di lavoro, comprese quelle erogate tramite mense aziendali o interaziendali. Rientrano nell’agevolazione anche i buoni pasto, purché rispettino le seguenti soglie di esenzione: 

  • 10,00 euro per i buoni pasto elettronici (limite elevato dai precedenti 8,00 per effetto della Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026);
  • 4,00 euro per i buoni pasto cartacei. 

Qualora il valore nominale del buono pasto superi tali importi, la parte eccedente viene assoggettata a tassazione e contribuzione previdenziale. 

Inoltre, per i dipendenti che non usufruiscono del servizio di mensa aziendale, il datore di lavoro può riconoscere un’indennità sostitutiva del servizio mensa esente fino a 5,29 euro al giorno.

Art. 51, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, ovvero l’erogazione di buoni pasto nel limite di 10,00 euro giornalieri per i buoni elettronici e di 4,00 euro per i buoni cartacei. Inoltre, non concorre a formare il reddito l’indennità sostitutiva della mensa aziendale fino a 5,29 euro giornalieri. L’eventuale eccedenza è considerata reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.“.

Questa disposizione mira a garantire una forma di compensazione per i lavoratori che non hanno accesso diretto a una mensa aziendale, mantenendo l’esenzione fiscale e contributiva entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 

Come organizzare la somministrazione del pasto ai dipendenti

Le modalità attraverso cui il datore di lavoro può fornire il servizio di ristorazione ai dipendenti sono le seguenti: 

  1. Mensa aziendale interna:
    • l’azienda gestisce direttamente la mensa, offrendo ai lavoratori un servizio di somministrazione pasti;
    • il costo del pasto non costituisce reddito imponibile per i dipendenti;
    • l’impresa può dedurre integralmente le spese sostenute per la gestione del servizio. 
  2. Mensa convenzionata:
    • l’azienda stipula convenzioni con ristoranti o esercizi di ristorazione esterni;
    • i dipendenti possono accedere ai pasti presso strutture convenzionate senza oneri aggiuntivi;
    • il servizio è fiscalmente equiparato alla mensa aziendale, garantendo esenzione fiscale totale per i dipendenti. 
  3. Buoni pasto:
    • forniscono un’alternativa flessibile per l’accesso alla ristorazione;
    • sono esenti da imposizione fiscale e contributiva entro i limiti previsti (10,00 euro per i buoni elettronici e 4,00 euro per quelli cartacei);
    • sono utilizzabili solo per l’acquisto di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati. 
  4. Indennità sostitutiva della mensa:
    • rappresenta una somma di denaro riconosciuta ai dipendenti che non hanno accesso alla mensa aziendale né possono usufruire di buoni pasto;
    • l’importo massimo esente è fissato a 5,29 euro giornalieri;
    • l’indennità sostitutiva è soggetta a specifiche condizioni, tra cui la previsione nei contratti collettivi o negli accordi aziendali.

I buoni pasto

Il buono pasto è un titolo di legittimazione, emesso in forma cartacea o elettronica, che consente al titolare di acquisire un servizio sostitutivo di mensa, destinato all’acquisto di pasti pronti al consumo o di generi alimentari presso esercizi convenzionati. 

La sua finalità è quella di integrare il servizio di ristorazione aziendale, garantendo ai lavoratori un accesso agevolato alla consumazione di pasti durante l’orario di lavoro. 

I buoni pasto possono essere emessi esclusivamente da società autorizzate e utilizzati presso esercizi convenzionati per l’acquisto di pasti o alimenti pronti al consumo. La loro spendibilità è regolamentata dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, che disciplina l’utilizzo e la cumulabilità di questi strumenti. 

Modalità di spendibilità

  • I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di pasti e generi alimentari pronti al consumo, presso gli esercizi autorizzati (bar, ristoranti, supermercati, mense aziendali e interaziendali, gastronomie, mercati e agriturismi);
  • non possono essere convertiti in denaro né utilizzati per l’acquisto di prodotti non alimentari;
  • Sono personali, non cedibili e possono essere spesi unicamente dal titolare. 

Cumulabilità dei buoni pasto

  • Il D.M. 7 giugno 2017, n. 122 ha introdotto la possibilità di cumulare fino a otto buoni pasto per singola transazione e per giornata lavorativa;
  • il valore nominale del buono pasto deve essere interamente utilizzato per l’acquisto di prodotti compatibili con la normativa, senza possibilità di ricevere resto in denaro;
  • è vietata la cessione a terzi o la conversione in altri strumenti di pagamento. 

I buoni pasto si distinguono in due categorie principali:

  • buoni pasto cartacei: meno convenienti a livello fiscale poiché il limite di esenzione è inferiore (4,00 euro);
  • buoni pasto elettronici: più vantaggiosi grazie alla soglia di esenzione più alta (10,00 euro) e alla maggiore tracciabilità per fini fiscali.

Destinatari

I buoni pasto possono essere concessi a: 

  • dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal regime orario applicato, purché previsto dall’accordo collettivo o dal regolamento aziendale;
  • collaboratori coordinati e continuativi, laddove la natura del rapporto lo consenta e sia esplicitamente regolamentato;
  • tirocinanti e apprendisti, qualora il regolamento aziendale o la normativa contrattuale ne preveda l’assegnazione. 

Buoni pasto e smart working

I lavoratori in smart working possono beneficiare dei buoni pasto, purché l’azienda adotti un criterio di equità e coerenza con il trattamento dei dipendenti in presenza. La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella risp. n. 123 del 22 febbraio 2021, conferma che il diritto ai buoni pasto per i lavoratori da remoto non è automatico ma dipende dalle scelte aziendali e dalla contrattazione collettiva applicata.

I buoni pasto non costituiscono una voce retributiva obbligatoria e la loro concessione ai lavoratori in smart working dipende dalla presenza di un accordo aziendale o contrattuale che ne disciplini l’erogazione. La mancanza di un obbligo generalizzato impone una valutazione specifica caso per caso, considerando il trattamento applicato ai lavoratori in presenza.“.

Questa interpretazione chiarisce che i buoni pasto non sono un diritto automatico per i lavoratori in smart working e che le aziende devono garantire coerenza nelle politiche di welfare per evitare discriminazioni tra i dipendenti operanti in modalità differenti. 

Imposizione fiscale e contributi

L’inquadramento fiscale e contributivo dei buoni pasto segue una disciplina strutturata che garantisce vantaggi sia per il datore di lavoro sia per il dipendente, nell’ottica di una fiscalità agevolata sui benefit aziendali. Di seguito si illustrano gli aspetti chiave: 

  • deducibilità per l’azienda: le spese sostenute per l’erogazione dei buoni pasto sono integralmente deducibili ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e della Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), costituendo un costo di lavoro dipendente assimilabile ad altre forme di welfare aziendale. La deducibilità è subordinata alla coerenza delle spese con la finalità di supporto alla ristorazione dei dipendenti, come previsto dalla normativa tributaria vigente; 
  • esenzione fiscale per il dipendente: ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c). del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro i limiti di esenzione stabiliti dalla legge. Attualmente, tali soglie sono pari a 10,00 euro per i buoni elettronici e 4,00 euro per i buoni cartacei (5,29 euro se erogata l’indennità sostitutiva della mensa nei casi previsti dalla normativa, es. cantieri mobili). Qualora il valore nominale del buono superi tali limiti, l’eccedenza è considerata reddito imponibile e quindi assoggettata a imposte dirette; 
  • contributi previdenziali: il valore dei buoni pasto che eccede i limiti esenti stabiliti dal TUIR è assoggettato a contribuzione previdenziale ai fini INPS e IRPEF. La giurisprudenza e le prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che tale eccedenza rientra nella base imponibile contributiva, incidendo sul costo del lavoro per l’impresa e sull’imponibile fiscale per il dipendente. 

Questo assetto normativo rende i buoni pasto uno strumento di welfare particolarmente vantaggioso per le aziende, garantendo un regime di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni tributarie e previdenziali applicabili. 

Tabella riepilogativa 

Modalità di erogazioneLimiti di esenzioneTrattamento fiscaleDestinatari
Mensa aziendaleEsenzione totaleDeducibile per l’aziendaTutti i dipendenti
Mensa convenzionataEsenzione totaleDeducibile per l’aziendaTutti i dipendenti
Buoni pasto cartacei4,00 €/giornoEccedenza tassataDipendenti e collaboratori
Buoni pasto elettronici10,00 €/giornoEccedenza tassataDipendenti e collaboratori
Indennità sostitutiva5,29 €/giornoEccedenza tassataDipendenti senza accesso alla mensa
  LETTERA PER L’ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO AI DIPENDENTI
Oggetto: Assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti

Spett.le [NOME AZIENDA],

In ottemperanza alla normativa vigente e nell’ottica di garantire un sistema di welfare aziendale equo ed efficiente, l’azienda ha deliberato l’attribuzione di buoni pasto ai lavoratori aventi diritto, con decorrenza dal [DATA].
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del DPR n. 917/1986 e in conformità con le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, i buoni pasto saranno erogati secondo le seguenti modalità:
valore nominale per singolo buono: [€4,00 per i buoni cartacei / €10,00 per i buoni elettronici];
ambiti di utilizzo: esclusivamente presso gli esercizi convenzionati che rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente;
caratteristiche: nominativi, non cedibili, non convertibili in denaro o in altri titoli di pagamento;
criteri di assegnazione: distribuiti in relazione alle giornate effettivamente lavorate.
I dipendenti sono tenuti a utilizzare i buoni pasto conformemente alle finalità previste dalla normativa, esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o per la consumazione di pasti pronti presso gli esercizi autorizzati.
Per eventuali chiarimenti, la Direzione Risorse Umane è disponibile per fornire ulteriori informazioni e supporto operativo.

Cordiali saluti,

[Nome e Cognome]


[Ruolo Aziendale]


[Contatti]

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