SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 8 SETTEMBRE 2025
Il comma 6 dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 e il D.M. 31 marzo 2025 individuano le fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA 2025 non sono applicabili.
Nel mod. Redditi sono previsti specifici codici per segnalare la sussistenza delle predette cause di esclusione.
Fonti ufficiali
Art. 9-bis, D.L. n. 50/2017; Mef D.M. 31 marzo 2025
Premessa
Il comma 6 dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 e il D.M. 31 marzo 2025 individuano le fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA 2025 periodo 2024 non sono applicabili.
Nel mod. Redditi sono previsti specifici codici da indicare nei quadri RF, RG o RE per segnalare la sussistenza delle predette cause di esclusione.
Leggi la Guida ISA 2025
Inizio attività (codice 1)
Sono esclusi dagli ISA i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta. L’esclusione dagli ISA è prevista anche nell’ipotesi in cui l’attività è iniziata il 1° gennaio.
L’Agenzia (Interpello n. 479/2019) ha chiarito che va fatto riferimento al periodo per il quale è stato presentato il mod. AA di inizio attività (col quale, in generale, è richiesta la partita IVA).
Nel caso di soggetto che ha concretamente avviato l’attività nel periodo successivo:
- per l’anno di presentazione del mod. AA: si indica la causa di esclusione “1”;
- per il periodo successivo: opera la causa di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività).
Una società è stata costituita in data 20 ottobre 2024.
Fino al 31 dicembre 2024 vengono ristrutturati i locali, mentre l’effettiva apertura dell’attività avviene il 3 gennaio 2025.
La causa di esclusione dall’applicazione degli ISA opera sia per l’anno 2024 che per l’anno 2025.
– REDDITI 2025 periodo 2024 – Causa di esclusione – Codice 1 (inizio attività);
– REDDITI 2026 periodo 2025 – Causa di esclusione – Codice 4 (periodo di non normale svolgimento dell’attività).
Operazioni straordinarie aziendali
In applicazione del precedente concetto, l’Agenzia ha chiarito che “appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione dell’attività” (C.M. n. 17/2019, che richiama la precedente C.M. n. 31/2007) le seguenti operazioni aziendali straordinarie:
- liquidazione societaria;
- conferimento/cessione d’azienda; successione/donazione d’azienda; scissione/fusione;
- affitto d’azienda;
- trasformazione societaria.
In sostanza in caso di “mera prosecuzione” dell’attività svolta da altri soggetti, sussiste l’esclusione.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “1”.Non va compilato il mod. ISA |
Cessazione attività (codice 2)
Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2024, compreso il caso di cessazione in data 31 dicembre 2024.
In generale coincide con la cessazione della Partita IVA (salvo il caso di operazioni straordinarie) quale elemento indicativo dell’assenza di operazioni attive.
Anche in questo caso, se vi è un disallineamento tra i periodi d’imposta (es.: società inattiva da ottobre 2024 senza alcuna comunicazione alla CCIAA, presso la quale cessa nel 2025) nel periodo in cui:
- si cessa di fatto l’attività: va adottato il codice “4” (non normale svolgimento dell’attività);
- si cessa l’impresa alla CCIAA (o, si ritiene, si cessa la P. IVA): si utilizza il codice “2”.
Un imprenditore individuale ha cessato l’attività il 9 ottobre 2024.
Per il 2024, periodo nel quale è avvenuta la “cessazione dell’attività”, si verifica una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
In presenza di tale causa va utilizzato il Codice “2”.
Nel mod. Redditi 2025 il contribuente dovrà quindi indicare la causa di esclusione dall’applicazione degli ISA utilizzando il Codice “2”.
Nel febbraio 2024 è stata costituita la Alfa S.r.l. che ha regolarmente svolto la propria attività fino al 10 dicembre 2024, data nella quale la società è stata chiusa.
Il periodo d’imposta 2024 per la Alfa S.r.l. rappresenta sia il periodo di “inizio dell’attività”, che costituisce una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, per la quale va utilizzato il Codice “1”, sia il periodo di “cessazione dell’attività”, che costituisce una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, per la quale va utilizzato il Codice “2”.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “2”.Non va compilato il mod. ISA |
Limite Ricavi – Compensi (codice 3)
Sono esclusi da ISA i contribuenti che conseguono ricavi o compensi eccedenti 5.164.569 euro.
Individuazione ricavi e compensi | |
Ricavi | Di cui all’art. 85, comma 1, TUIR dichiarati:esclusi quelli di natura “finanziaria” cui alla lett. c), d) ed e) del medesimo art. 85 TUIR (cessioni di partecipazioni, di strumenti assimilati, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa);i ricavi da vendita di beni soggetti ad aggio (o ricavi fissi) vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito (o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore). |
Compensi | Dichiarati di cui all’art. 54, comma 1, TUIR. |
NotaPer gli ISA:DG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili),DG50U (Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), DG69U (Costruzioni),DK23U (Servizi di ingegneria integrata),ai fini della determinazione del suddetto limite, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR. |
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “3”.Non va compilato il mod. ISA |
Periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice 4)
Sono esclusi dagli ISA i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (codice 4).
Le istruzioni Parte generale propongono una serie di situazioni a titolo meramente esemplificativo, che si considerano non normale svolgimento dell’attività.
Casistiche delle istruzioni ministerialiimpresa in liquidazione ordinaria o liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;attività produttiva non iniziata in quanto:l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione;non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;è svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività;interruzione attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali (è necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività); periodo d’imposta in cui l’imprenditore individuale o società hanno “ceduto in affitto” l’unica azienda;sospensione attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;modifica attività esercitata in corso d’anno;interruzione attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari (per i lavoratori autonomi);presenza di eventi sismici:con danni ai locali destinati all’attività d’impresa o lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;con danni alle scorte di magazzino (certificabili a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;a seguito dei quali il contribuente, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non ha potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;a seguito dei quali il contribuente ha subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto avente come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto. |
A causa della scarsità del lavoro nel settore edile, una società di persone, composta da due soci, decide di interrompere temporaneamente la propria attività imprenditoriale.
Si è provveduto a comunicare l’interruzione dell’attività alla Camera di commercio, all’INPS ed all’INAIL.
I due soci della società nel frattempo cercano un lavoro dipendente. La situazione di temporanea inattività della S.n.c. si è protratta per tutto il 2024 e continuerà anche per il 2025.
Come precisato dalle Istruzioni parte generale degli ISA il periodo in cui la società ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Quindi, il periodo d’imposta 2024 rappresenta per la s.n.c. un periodo di “non normale svolgimento dell’attività” per il quale va utilizzato il Codice di esclusione “4”.
Compilazione modello | ||
Fattispecie | Codice esclusione | Compilazione ISA |
Liquidazione ordinaria | 4 | NO |
Liquidazione coatta amministrativa o giudiziale | 4 | NO |
Altri casi di non normale svolgimento dell’attività | 4 | NO |
Modifica attività esercitata | 4 | NO |
Determinazione del reddito con criteri forfettari (codice 5)
I soggetti che applicano il reddito con criteri forfetari sono esclusi dall’applicazione degli ISA.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “5”.Non va compilato il mod. ISA |
Categoria reddituale diversa da quella prevista dall’ISA (codice 6)
Il contribuente è escluso dagli ISA nel caso in cui la tipologia di reddito dichiarata dal contribuente non è coerente con la tipologia di dati contabili prevista nell’ISA.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “6”.Non va compilato il mod. ISA |
Imprese multiattività (codice 7)
I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, sono esclusi dall’applicazione dell’ISA.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, la causa di esclusione va indicata riportando il codice “7”.Va compilato il mod. ISA (comprensivo del prospetto multiattività), per la sola acquisizione dati |
Enti del terzo settore (codice 8)
Sono esclusi dagli ISA gli “ETS non commerciali” che optano per il regime forfetario di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 117/2017.
A tal fine la C.M. n. 17/2019 ha chiarito che per tali soggetti la causa di esclusione opererà solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui interverrà la autorizzazione UE al regime fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “CTS”). Fino a tale periodo può operare la sola causa di esclusione “5” a favore delle associazioni che abbiano optato per il regime forfettario ex Legge n. 398/1991.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1, la causa di esclusione va indicata riportando il codice “8”.Non va compilato il mod. ISA |
Organizzazioni di volontariato e APS (codice 9)
Sono escluse dall’applicazione degli ISA le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale ODV e APS che applicano il regime forfetario di cui all’art. 86, D.Lgs n. 117/2017.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “9”.Non va compilato il mod. ISA |
Imprese sociali (codice 10)
Sono escluse dall’applicazione degli ISA le imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “10”.Non va compilato il mod. ISA |
Società cooperative, consortili e consorzi (codice 11)
Sono escluse dall’applicazione degli ISA le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “11”.Non va compilato il mod. ISA |
Trasporto su taxi e Trasporto mediante noleggio (codice 12)
L’ISA DG72U (trasporto terrestre di passeggeri) non è applicabile ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
- trasporto su taxi (49.33.10);
- trasporto su veicoli a noleggio con conducente (49.33.20).
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “12”.Non va compilato il mod. ISA |
Corporazioni di piloti di porto (codice 13)
L’ISA DG77U (trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi) non si applica nei confronti delle corporazioni di piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo Indice.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “13”.Non va compilato il mod. ISA |
Soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA (codice 14)
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo partecipanti ad un Gruppo IVA.
Compilazione modello |
A rigo RF1, RG1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice “14”.Va compilato il mod. ISA, per la sola acquisizione dati. |
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