4° Contenuto Riservato: Chiarimenti sul nuovo Patent Box: la risposta dell’Agenzia Entrate sul software protetto da copyright

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25 AGOSTO 2025


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 223/2025 del 22 agosto 2025, torna a fare chiarezza sull’applicazione del regime Patent Box, disciplinato dall’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, con particolare riguardo ai costi di ricerca e sviluppo su software protetti da copyright e non registrati presso la SIAE.

Il caso: software sviluppato internamente e non registrato – ALFA S.p.A., società attiva nella gestione di informazioni legali e finanziarie, ha proposto interpello in merito a due quesiti relativi al riconoscimento dell’agevolazione Patent Box per software:

  • Quesito 1: È possibile applicare il regime ordinario del Patent Box anche in assenza di registrazione SIAE del software, purché lo stesso sia protetto da copyright?
  • Quesito 2: In caso di successiva registrazione presso la SIAE, si può beneficiare del meccanismo premiale per le spese sostenute in passato per la creazione del software?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate 

1. Patent Box e software non registrati: via libera con la dichiarazione sostitutiva  L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini del regime ordinario, è sufficiente la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Questa dichiarazione deve attestare: titolarità dei diritti d’autore sul software e sussistenza dei requisiti di originalità e creatività. La dichiarazione dovrà essere esibita in caso di controlli. Non è quindi richiesta la registrazione SIAE per fruire del Patent Box nella modalità ordinaria. Tuttavia, resta necessario il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina di settore.

2. Il meccanismo premiale: necessario il deposito SIAE – Diversa la questione per quanto riguarda il cosiddetto meccanismo premiale: esso opera solo a partire dal periodo d’imposta in cui avviene la registrazione presso la SIAE (o enti equivalenti). Le attività di ideazione e realizzazione del software possono essere rilevanti ai fini del meccanismo premiale solo dopo la registrazione. Nel caso in esame, tuttavia, la risposta dell’Agenzia sancisce l’inammissibilità del secondo quesito per assenza di “obiettiva incertezza”, richiamando la già chiara e consolidata prassi amministrativa sull’argomento.

Criteri di quantificazione delle spese – L’Agenzia ricorda che ai fini dell’agevolazione sono deducibili solo i costi riferibili direttamente alle attività di ricerca e sviluppo, da determinare sulla base di criteri oggettivi e verificabili, coerenti con la realtà aziendale e certificati da apposita documentazione di supporto.

CASOAMMISSIBILITÀ PATENT BOXDOCUMENTAZIONE RICHIESTANOTE 
Software protetto da copyright, NON registrato SIAESì (regime ordinario)Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000Rispetto dei requisiti di legge e prassi
Software protetto da copyright, registrato SIAESì (regime ordinario e premiale)Registrazione SIAE, documentazione standardIl meccanismo premiale opera dal periodo di registrazione
Recupero spese anteriori alla registrazione SIAESì, solo tramite il meccanismo premialeRegistrazione SIAE, con limiti temporaliSolo se non già godute in via ordinaria

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