CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 18 MARZO 2026
IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026
Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies.
La misura, a differenza delle precedenti edizioni, ha un campo d’azione delimitato dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada.
Possono aderire alla nuova “rottamazione” anche i decaduti da precedenti rottamazioni, mentre restano esclusi i debiti già regolarmente in corso nella rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 direttamente online, in area riservata, con le credenziali di accesso, dove si troveranno i soli carichi “definibili”, oppure compilando il form in area pubblica.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti in tema di rottamazione-quinques.
TRIBUTI LOCALI
Pubblicati i nuovi coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026
Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile IMU 2026 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” privi di rendita catastale.
Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell’impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
REGIMI AGEVOLATI
Regime forfettario: i compensi percepiti per errore e poi restituiti non fanno perdere il regime
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68
Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfetario, devono essere considerati i compensi effettivamente spettanti al contribuente e non anche le somme incassate per errore e successivamente restituite. Il chiarimento rettifica il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026 e tutela i contribuenti nei casi in cui il superamento della soglia derivi esclusivamente da importi non dovuti, purché siano stati restituiti integralmente.
Nel caso esaminato, quindi, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario anche per il 2025, perché l’uscita dal regime non può dipendere da una condotta a lui non imputabile. Se, inoltre, nella dichiarazione Redditi 2025, relativa al 2024, fossero stati indicati anche i compensi poi restituiti, l’imposta sostitutiva versata in eccesso potrà essere recuperata tramite dichiarazione integrativa oppure con istanza di rimborso, allegando la documentazione utile.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 marzo 2026, n. 77
L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 dispone che i termini di decadenza per l’accertamento fiscale sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Quanto al requisito soggettivo, il beneficio della riduzione dei termini è riservato ai soggetti passivi IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Con riguardo ai requisiti oggettivi, la riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.
L’efficacia della riduzione dei termini di accertamento è inoltre subordinata ad apposita comunicazione in dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta.
Nella risposta n. 77/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini della corretta individuazione delle ”operazioni di ammontare superiore a 500 euro”, da compiersi mediante pagamenti tracciabili, devono essere considerate la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, nel caso in esame, l’acquisto di valori bollati).
In particolare, la società istante riteneva che tale spesa, essendo priva di rilevanza ai fini IVA e non soggetta a fatturazione elettronica, non dovesse compromettere il regime premiale. L’Amministrazione finanziaria ha però espresso un parere di segno opposto: la tracciabilità deve riguardare la totalità delle attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa o della professione. Di conseguenza, anche un singolo pagamento superiore alla soglia citata non effettuato tramite strumenti tracciabili comporta la decadenza dal beneficio per l’intero periodo d’imposta.
Per consolidare questa protezione biennale è dunque necessario che il contribuente rispetti tre requisiti fondamentali:
- la documentazione di tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI o memorizzazione telematica dei corrispettivi;
- la garanzia di tracciabilità per ogni incasso e per ogni acquisto superiore a 500 euro, comprensivo di oneri e imposte;
- l’indicazione della sussistenza di tali presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi.
SOCIETÀ
Novità per la rendicontazione di sostenibilità
Direttiva (UE) 24 febbraio 2026, n. 2026/470
Il panorama della rendicontazione non finanziaria in Europa ha appena attraversato un tornante decisivo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva (UE) 2026/470, avvenuta il 26 febbraio scorso, il cosiddetto pacchetto “Omnibus I” è diventato realtà, segnando un cambio di passo fondamentale per migliaia di imprese e per i professionisti che le assistono.
In un contesto in cui la sostenibilità non è più un’opzione etica ma una variabile competitiva, il legislatore europeo ha risposto alle critiche sulla “burocrazia green” con un intervento di razionalizzazione che ridefinisce perimetro e modalità degli obblighi informativi.
IVA
Registratori di cassa e POS, al via il collegamento online
Il 5 marzo 2026 è stato attivato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dall’attivazione del servizio: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo POS inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una Guida operativa che illustra i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti.
Il collegamento tra POS e registratore telematico costituisce un adempimento fiscale rilevante e non banale, con sanzioni amministrative significative in caso di inadempimento.
Consigliamo fin d’ora di:
- predisporre tempestivamente la documentazione necessaria, evitando di attendere i termini finali;
- verificare accuratamente i dati dell’acquirer, che frequentemente non coincidono con quelli dell’istituto bancario di riferimento;
- formare adeguatamente il personale addetto alla cassa sulla corretta registrazione della modalità di pagamento;
- in presenza di situazioni particolari (attività miste, pluralità di sedi, contratti multipli), consultare tempestivamente un professionista di riferimento.
BILANCIO
Bilanci 2025: le soglie per formato abbreviato, micro e per l’obbligo di consolidato
Il recepimento della Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 tramite il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha introdotto un innalzamento significativo delle soglie dimensionali.
Le soglie vigenti per l’esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024.
1. Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
| Parametro | Soglia (D.Lgs. n. 125/2024) |
| Totale Attivo Stato Patrimoniale | 5.500.000 € |
| Ricavi Vendite e Prestazioni | 11.000.000 € |
| Dipendenti medi occupati | 50 unità |
2. Bilancio per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)
Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato “micro”, con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo Stato Patrimoniale):
| Parametro | Soglia (D.Lgs. n. 125/2024) |
| Totale Attivo Stato Patrimoniale | 220.000 € |
| Ricavi Vendite e Prestazioni | 440.000 € |
| Dipendenti medi occupati | 5 unità |
3. Esonero dal bilancio consolidato (D.Lgs. n. 127/1991)
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- su base consolidata (al netto delle elisioni):
- Attivo: 25.000.000 € (precedentemente 20 mln);
- Ricavi: 50.000.000 € (precedentemente 40 mln).
- Dipendenti: 250 (invariato).
- su base aggregata (lorda):
- Attivo: 30.000.000 € (precedentemente 24 mln);
- Ricavi: 60.000.000 € (precedentemente 48 mln).
Nota bene: L’esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).
La regola dei “2 esercizi”
Un aspetto fondamentale confermato dalla dottrina contabile riguarda la fase di transizione. Per determinare il regime applicabile al bilancio 2025 (chiuso il 31/12/2025), le società devono confrontare i dati dell’esercizio 2025 e dell’esercizio 2024 con i nuovi limiti. Ne deriva che se una società ha superato i vecchi limiti nel 2023 ma rientra nei nuovi limiti nel 2024 e nel 2025, può accedere immediatamente al regime semplificato.
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità 2026
Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Provvedimento 23 febbraio 2026
Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
I termini ordinari (1°marzo/31 marzo) per la presentazione della comunicazione sono stati infatti differiti, solo per il 2026, con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.
Il credito d’imposta è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (purché le testate siano registrate presso il Tribunale ovvero iscritte al ROC).
È riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione ed è subordinato alla condizione che l’incremento sia almeno pari all’1% rispetto all’anno precedente.
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.
IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: proroga al 1° maggio 2026
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 febbraio 2026
Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzie viaggi avrebbero dovuto applicare ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Con un comunicato stampa di venerdì 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato che “un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere. … Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta”.
SOCIETÀ
Il cash pooling
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Documento di ricerca “Il cash pooling vantaggi, aspetti operativi e contabili”
Il cash pooling indica un meccanismo che consente l’amministrazione unitaria e centralizzata delle disponibilità finanziarie delle società appartenenti a un gruppo, favorendo la mitigazione di diseconomie attraverso politiche di compensazione dei saldi tra i conti correnti delle varie entità coinvolte.
Il cash pooling rappresenta un’opportunità significativa per i gruppi societari che intendono ottimizzare la gestione della liquidità, ridurre i costi di finanziamento e rafforzare la governance finanziaria. Tuttavia, la sua adozione non può prescindere da un’attenta valutazione degli aspetti giuridici, fiscali, contrattuali e contabili che lo caratterizzano. È fondamentale che ogni società partecipante agisca nel rispetto del proprio interesse sociale, evitando comportamenti che possano compromettere l’equilibrio economico o patrimoniale dell’intero gruppo.
Per analizzare meglio questi aspetti la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento “Il cash pooling vantaggi, aspetti operativi e contabili”.
IMPOSTE INDIRETTE
Rinuncia ad un credito del socio e alternatività IVA-registro
Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2026, n. 4534
Con l’ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia ad un credito della società partecipante verso la società partecipata, enunciata nella delibera di aumento del capitale sociale di quest’ultima, sconta l’imposta di registro in misura fissa se dalle annotazioni contabili emerge chiaramente che il credito oggetto di rinuncia è originato da operazioni di vendita di merci assoggettate ad IVA.
L’ordinanza ha precisato che “attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al medesimo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l’altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»)”.
TERZO SETTORE
ASD: via alle iscrizioni al 5 per mille 2026
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 10 marzo 2026
Dal 10 marzo e fino al 10 aprile 2026, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che non risultano già inserite nel relativo elenco permanente: si tratta, quindi, delle ASD di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.
Non è richiesto alcun adempimento alle ASD già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
Il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, nonché sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le ASD potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026, purché in possesso dei requisiti alla stessa data, inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).
Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche ed entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all’Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori.
Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche le regole per gli altri Enti. Come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti del Terzo Settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. L’Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell’elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31 dicembre 2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
APPROFONDIMENTI
TRIBUTI LOCALI
IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026
Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile IMU 2026 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” privi di rendita catastale.
Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell’impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
I coefficienti stabiliti dal D.M. 6 marzo 2026 sono i seguenti:
| Anno di sostenimento del costo | Coefficiente |
| 2026 | 1,01 |
| 2025 | 1,03 |
| 2024 | 1,02 |
| 2023 | 1,00 |
| 2022 | 1,15 |
| 2021 | 1,25 |
| 2020 | 1,25 |
| 2019 | 1,25 |
| 2018 | 1,28 |
| 2017 | 1,31 |
| 2016 | 1,29 |
| 2015 | 1,28 |
| 2014 | 1,27 |
| 2013 | 1,27 |
| 2012 | 1,29 |
| 2011 | 1,35 |
| 2010 | 1,37 |
| 2009 | 1,38 |
| 2008 | 1,44 |
| 2007 | 1,48 |
| 2006 | 1,52 |
| 2005 | 1,57 |
| 2004 | 1,66 |
| 2003 | 1,72 |
| 2002 | 1,78 |
| 2001 | 1,82 |
| 2000 | 1,88 |
| 1999 | 1,91 |
| 1998 | 1,93 |
| 1997 | 1,98 |
| 1996 | 2,05 |
| 1995 | 2,11 |
| 1994 | 2,17 |
| 1993 | 2,22 |
| 1992 | 2,24 |
| 1991 | 2,28 |
| 1990 | 2,39 |
| 1989 | 2,50 |
| 1988 | 2,61 |
| 1987 | 2,83 |
| 1986 | 3,04 |
| 1985 | 3,26 |
| 1984 | 3,48 |
| 1983 | 3,70 |
| 1982 | 3,91 |
Il criterio basato sui valori contabili trova applicazione solo fino all’anno nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (o annotata la cosiddetta rendita proposta mediante procedura DOCFA).
SOCIETÀ
Rendicontazione di sostenibilità: la svolta del 2026 tra semplificazione e rigore strategico
Direttiva (UE) 24 febbraio 2026, n. 2026/470
Il panorama della rendicontazione non finanziaria in Europa ha appena attraversato un tornante decisivo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva (UE) 2026/470, avvenuta il 26 febbraio scorso, il cosiddetto pacchetto “Omnibus I” è diventato realtà, segnando un cambio di passo fondamentale per migliaia di imprese e per i professionisti che le assistono.
In un contesto in cui la sostenibilità non è più un’opzione etica ma una variabile competitiva, il legislatore europeo ha risposto alle critiche sulla “burocrazia green” con un intervento di razionalizzazione che ridefinisce perimetro e modalità degli obblighi informativi.
Il nuovo perimetro e le soglie dimensionali
L’aggiornamento normativo più rilevante riguarda l’innalzamento delle soglie dimensionali, una mossa volta ad alleviare il carico amministrativo sulle imprese di minori dimensioni. Se la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) era nata con l’ambizione di estendere l’obbligo a circa 50.000 aziende europee, le recenti modifiche hanno ristretto il campo d’azione immediato. Attualmente, l’obbligo individuale si concentra sulle grandi imprese che superano i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di fatturato netto, spostando l’asticella verso l’alto rispetto ai parametri iniziali.
Tuttavia, per i professionisti dell’area contabile, è fondamentale non cadere nell’errore di considerare questo restringimento come un “liberi tutti”. Il mercato, rappresentato da istituti di credito e grandi capofila di filiera, continua a richiedere dati ESG (Environmental, Social, Governance) strutturati anche alle PMI non soggette all’obbligo diretto. In questo senso, la Direttiva 2026/470 non cancella l’urgenza della transizione, ma sposta il focus verso una rendicontazione più proporzionata e meno frammentata.
La semplificazione degli Standard ESRS e il focus quantitativo
Un altro pilastro della riforma riguarda gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L’EFRAG, l’organismo tecnico incaricato di redigere gli standard, ha lavorato intensamente per sforbiciare i cosiddetti “datapoint” (punti informativi) inizialmente previsti. La revisione, che dovrebbe essere formalizzata in un nuovo atto delegato entro giugno 2026, mira a ridurre di oltre il 60% le informazioni richieste, privilegiando i dati quantitativi rispetto a quelli puramente descrittivi.
Questa evoluzione risponde a una necessità precisa: rendere i report di sostenibilità confrontabili e verificabili, eliminando il superfluo per concentrarsi su ciò che è realmente “materiale”. Il principio della doppia materialità resta il cuore pulsante del sistema. Le imprese devono analizzare non solo come le questioni di sostenibilità influenzano i loro risultati finanziari (materialità finanziaria), ma anche quali sono i loro impatti effettivi e potenziali sulle persone e sull’ambiente (materialità d’impatto). La novità del 2026 risiede in una guida operativa più chiara su come condurre questa analisi, evitando che diventi un esercizio teorico privo di riscontri pratici.
La catena del valore e il “value-chain cap”
Uno dei punti di maggiore attrito per le aziende è sempre stato la raccolta di dati lungo la catena del valore. Ottenere informazioni precise da fornitori situati in diverse aree geografiche e di diverse dimensioni rappresentava una sfida titanica. Il legislatore è intervenuto introducendo il cosiddetto “value-chain cap”, ovvero un limite alle richieste che le grandi imprese possono avanzare ai loro fornitori PMI.
L’uso di stime e dati di settore, precedentemente visto con sospetto, viene ora incoraggiato nei casi in cui la raccolta di dati diretti risulti eccessivamente onerosa. Questo approccio basato sul rischio permette alle aziende di concentrare gli sforzi di analisi sui segmenti della filiera effettivamente critici, migliorando l’efficacia della rendicontazione senza paralizzare l’operatività quotidiana dei piccoli partner commerciali.
Verso l’assicurazione della qualità
Infine, non si può ignorare il tema dell’assurance. Entro il 1° luglio 2027, la Commissione adotterà gli standard per la “limited assurance” (garanzia limitata), il che significa che i bilanci di sostenibilità dovranno essere sottoposti a una revisione professionale sempre più rigorosa. Il professionista contabile assume quindi un ruolo di garante della veridicità del dato, un compito che richiede nuove competenze tecniche ma che eleva il report di sostenibilità alla stessa dignità del bilancio d’esercizio.
In conclusione, il 2026 non è l’anno del ridimensionamento degli obiettivi climatici e sociali, ma quello della loro integrazione realistica nel tessuto economico.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Giovedì 30 aprile 2026 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
| Giovedì 30 aprile 2026 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise