CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 21 GENNAIO 2026
IN BREVE
IVA
Il plafond IVA 2026 per gli esportatori abituali
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui gli esportatori abituali possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
IVA
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differitariepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).
IVA
Compensazione credito IVA 2026 dal 1° gennaio
A partire dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare il credito in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi, già dal 16 gennaio 2026, ma entro il limite massimo di 5.000 euro.
La compensazione può essere effettuata utilizzando il codice tributo 6099 con anno di riferimento 2025, tramite il modello F24.
Per importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale e ottenere il visto di conformità, salvo esoneri per i contribuenti “virtuosi”.
IVA
Divieto di fatturazione elettronica ai privati per le prestazioni sanitarie
Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare “a regime“.
Dal 2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.
DICHIARAZIONI
Ultima chiamata per il Modello Redditi 2025: scadenza ravvedimento 29 gennaio
Scade a fine mese il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi “tardiva”. Una finestra temporale di 90 giorni che permette di regolarizzare la propria posizione con sanzioni minime, prima di incorrere nelle pesanti penalità previste per l’omessa dichiarazione.
Il termine ordinario per la presentazione del Modello Redditi 2025 (relativo all’anno d’imposta 2024) è spirato lo scorso 31 ottobre 2025. Tuttavia, per i contribuenti che non hanno provveduto all’invio, non tutto è perduto. Il legislatore concede infatti una “ciambella di salvataggio”: un periodo di tolleranza di 90 giorni che scadrà il prossimo 29 gennaio 2026.
Entro questa data è ancora possibile presentare la dichiarazione considerandola validamente presentata (seppur “tardiva”), beneficiando di un regime sanzionatorio estremamente ridotto.
La normativa fiscale (art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998) traccia una linea netta:
- le dichiarazioni presentate con un ritardo entro i 90 giorni sono considerate valide (tardive);
- le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.
La differenza non è solo formale, ma sostanziale in termini di sanzioni. Superata la soglia del 29 gennaio, la sanzione base per l’omessa dichiarazione è pari al 120% delle imposte dovute, con conseguenze molto onerose per il contribuente.
Per chi si attiva entro la scadenza dei 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate (confermato dalla circolare n. 42/E/2016) applica la sanzione fissa prevista per la dichiarazione da cui non emergono imposte (da 250 a 1.000 euro), indipendentemente dal debito d’imposta effettivo.
Grazie all’istituto del ravvedimento operoso, è possibile ridurre drasticamente questo importo. La procedura corretta prevede:
- l’invio della dichiarazione: trasmissione telematica del Modello Redditi 2025;
- il pagamento della sanzione ridotta: si versa la sanzione fissa di 250 euro ridotta a 1/10, per un totale di soli 25,00 euro;
- il versamento delle imposte: se la dichiarazione chiude a debito, è necessario versare anche le imposte (saldo e acconti), maggiorate degli interessi legali e delle sanzioni ridotte per tardivo versamento (ex art. 13, D.Lgs. 471/1997).
È fondamentale sottolineare, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia, che la sanzione di 25 euro copre solamente il ritardo nell’invio del modulo. Il ritardo nel pagamento delle tasse in esso contenute va sanato a parte (cumulo giuridico delle sanzioni).
Per il pagamento della sanzione relativa alla dichiarazione tardiva tramite modello F24, occorre utilizzare:
- codice tributo: 8911;
- anno di riferimento: 2025 (l’anno in cui è stata commessa la violazione, non l’anno dei redditi).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Compensazione ruoli 2026: la soglia scende a 50.000 euro
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 116
Il panorama della riscossione e delle compensazioni tributarie subisce dal 2026 una nuova, drastica sferzata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha infatti ridisegnato i confini del “blocco” previsto dall’art. 37 del D.L. n. 223/2006, dimezzando la soglia di accesso al divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali scadute o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. Dal 1° gennaio 2026, l’asticella si è abbassata: la compensazione ruoli è ora preclusa a chiunque presenti pendenze superiori a 50.000 euro.
Il divieto riguarda esclusivamente la cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna” (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ovvero quella che avviene tra tributi di diversa natura nel modello F24 (ad esempio, l’utilizzo di un credito IVA per pagare contributi INPS o ritenute). Resta invece sempre consentita la “compensazione interna” (IVA su IVA, IRES su IRES), che non transita necessariamente per il modello F24 con saldo zero o ridotto.
La riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro trasforma quella che era una norma per i “grandi debitori” in una regola ordinaria che impatta pesantemente sulla liquidità delle PMI.
La compensazione ruoli richiede oggi una vigilanza costante per evitare sanzioni pesanti e blocchi finanziari inattesi.
AGEVOLAZIONI
Iper-ammortamento 2026 con percorso d’accesso rigoroso
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427–436
Con l’entrata a regime delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il panorama degli incentivi si arricchisce di un rinnovato iper-ammortamento.
La recente bozza del Decreto Ministeriale attuativo, trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), introduce un percorso d’accesso rigoroso, basato sulla piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Comprendere questo iter è essenziale per non perdere il beneficio.
A differenza dei regimi passati, più “automatici” nella loro applicazione contabile, il nuovo iper-ammortamento richiede una partecipazione attiva e documentata sin dalle prime fasi dell’investimento.
La bozza del decreto delinea una procedura in tre step obbligatori:
- comunicazione preventiva: da trasmettere per ciascuna struttura produttiva. Serve a “prenotare” le risorse e a descrivere il progetto di investimento;
- comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Qui l’impresa deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, fornendo i dati identificativi delle fatture;
- comunicazione di completamento: da trasmettere entro il 15 novembre 2028. È l’atto finale che certifica la chiusura dell’investimento e il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile.
Il GSE avrà un ruolo di “controllore attivo”: entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni, risponderà con l’esito delle verifiche o con una richiesta di integrazioni (da fornire in ulteriori 10 giorni).
Il profilo temporale è critico per la spettanza del beneficio. La normativa stabilisce criteri diversi a seconda della natura dei beni:
- beni materiali e immateriali 4.0: si segue la regola generale dell’art. 109 del TUIR (consegna o spedizione per i mobili, data dell’atto per gli immobili o data di ultimazione per gli appalti);
- beni per l’autoproduzione di energia: il completamento coincide con la data di fine lavori degli impianti (ad esempio, impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo);
- investimenti multi-bene: in caso di progetti complessi, la data di riferimento è quella dell’ultimo investimento effettuato tra quelli che compongono la comunicazione di conferma.
Per beneficiare dell’iper-ammortamento 2026 l’impresa deve dotarsi di un kit documentale robusto, che include:
- la perizia tecnica asseverata: per gli investimenti superiori a 300.000 euro, è obbligatoria una perizia asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’Albo. La perizia deve attestare non solo le caratteristiche tecniche dei beni (Allegati IV e V della Legge n. 199/2025) e l’interconnessione, ma anche il rispetto dei requisiti energetici per gli impianti di autoconsumo. Sotto la soglia dei 300.000 euro, resta valida la dichiarazione del legale rappresentante;
- il certificato di origine: una novità di forte rilievo geopolitico e industriale riguarda l’origine dei beni. Per i beni materiali, occorre un certificato della Camera di Commercio (o dichiarazione del produttore) che attesti l’origine UE o SEE (Spazio Economico Europeo).
Per il software, la disciplina è ancora più stringente:
- almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo deve essere riconducibile a soggetti residenti stabilmente nel territorio UE/SEE;
- il produttore deve indicare le sedi di scrittura del codice, testing e debugging, garantendo che lo sviluppo sostanziale sia avvenuto in Europa.
È infine richiesta una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La rottamazione-quinquies
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82–101
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, riferita ai carichi consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all’art. 30del D.P.R. n. 602/1973 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
La rottamazione-quinquies, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.
I termini sono:
- 30 aprile 2026, per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
- 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- 31 luglio 2026, per pagare tutte le somme o la prima rata.
Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano;
- dell’ultima rata del piano.
IRES
Ancora novità sul trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 22 dicembre 2025, n. 34
Sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef è pubblicato l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025 che fornisce chiarimenti in materia di disciplina del riporto delle perdite fiscali quando nel periodo d’imposta sono presenti proventi esenti. Il documento precisa che i contributi destinati alle imprese, compresi quelli erogati sotto forma di crediti d’imposta, non possono essere considerati né proventi esenti né proventi esclusi.
Le norme che li istituiscono stabiliscono, infatti, che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, non rilevano ai fini IRAP e non incidono sul calcolo del pro-rata delle spese generali e degli interessi passivi previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Pur restando deducibili i costi a essi collegati, questi contributi non riducono l’ammontare delle perdite fiscali riportabili.
IVA
Attenzione al recupero dell’IVA sulle procedure concorsuali avviate nel 2025
Nelle prime settimane dell’anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali nelle quali potrebbe essere incorso uno o più clienti nell’anno precedente.
Ricordiamo infatti che:
- mentre per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, è ancora necessario attendere l’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
- per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021, le note di variazione IVA possono essere emesse a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, recuperando così fin da subito l’IVA relativa a operazioni non incassate.
In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il diritto al recupero dell’IVA, tuttavia, è regolato anche dall’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui la detrazione deve essere esercitata “al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto”.
Esempio:
Alfa S.r.l. ha emesso nel 2023 una fattura di 100.000 euro + IVA nei confronti di Beta s.n.c.
Il 28 settembre 2025 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta s.n.c. A decorrere dal 28 settembre 2025, Alfa S.r.l. può emettere nota di variazione per recuperare 22.000 euro di credito IVA. Può farlo:
- nelle liquidazioni IVA mensili/trimestrali del 2025, oppure
- entro il 30 aprile 2026, attraverso la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025.
Decorsi questi termini, si rischia la decadenza dal diritto al recupero dell’IVA.
IMPOSTA DI BOLLO
La natura del bollo in fattura
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:
- la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
- il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.
Con la risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfetario di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 190 del 2014”.
Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972” nei casi in cui l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e per conto del cliente” per importo superiore ad euro 77,47.
Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
- N1 (operazioni escluse da IVA);
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
- N4 (operazioni esenti IVA).
Per un approfondimento si segnala la guida dell’Agenzia “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”.
ANTIRICICLAGGIO
Registro dei titolari effettivi: novità del D.Lgs. n. 210/2025
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 5 dell’8 gennaio 2026) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210, il legislatore italiano recepisce formalmente l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640.
La principale novità del D.Lgs. n. 210/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, risiede nella modifica dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 che prevede la riapertura, seppur condizionata, del Registro dei titolari effettivi ai soggetti privati “qualificati”.
Per poter consultare i dati sulla titolarità effettiva di società, persone giuridiche private e trust, il privato cittadino o l’ente esponenziale deve ora superare una triplice barriera probatoria:
- interesse giuridico rilevante: l’interesse deve essere diretto, concreto, attuale e differenziato. Non sono ammesse “spedizioni di pesca” (fishing expeditions) per scopi puramente curiosi o commerciali;
- necessità difensiva: il richiedente deve dimostrare che l’accesso a tali dati è indispensabile per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata;
- prove di discrepanza: è necessario produrre “evidenze concrete e documentate” che attestino una possibile divergenza tra la titolarità legale(chi appare formalmente) e la titolarità effettiva (chi esercita il controllo ultimo).
Il decreto chiarisce che anche le associazioni di categoria e le organizzazioni non profit possono accedere al Registro, ma l’interesse deve essere autonomo e collettivo. In altre parole, l’associazione non può agire come semplice “prestanome” per le ricerche dei propri associati, ma deve far valere un interesse che appartiene all’ente in quanto rappresentante di una categoria diffusa.
Per intermediari obbligati, professionisti e soggetti vigilati ai fini AML, la novità non modifica il perimetro degli obblighi di adeguata verifica, ma ridefinisce il contesto di cooperazione con soggetti privati che intendano attivarsi su specifiche situazioni di opacità proprietaria. Per questi soggetti si apre quindi una via di accesso “contenziosa” o para-contenziosa al Registro, con la necessità di produrre dossier probatori strutturati a supporto dell’istanza.
IMPOSTE INDIRETTE
Coefficienti usufrutto, rendite e pensioni 2026 senza modifiche
Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 conferma per il 2026 i coefficienti già adottati nel 2025, basati su un tasso di interesse del 2,5%, da utilizzare per il calcolo dei valori dei diritti di usufrutto, delle rendite e delle pensioni ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
I coefficienti sono definiti in relazione al tasso legale degli interessi, aggiornato ogni anno con decreto del MEF. Non può però essere assunto un tasso legale inferiore al 2,5% e poiché il saggio fissato dal Ministero dell’Economia per il 2026 è pari all’1,6% (D.M. 10 dicembre 2025), nonostante la riduzione del tasso in vigore dal 1° gennaio 2026, restano validi i coefficienti già determinati sulla base del saggio del 2,5% previsto per il 2024, come indicati nel prospetto allegato al D.Lgs. n. 139/2024.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Controlli dell’Agenzia delle Entrate sull’”abitualità” delle vendite on line da parte di privati
L’Agenzia delle Entrate ha intensificato il controllo delle vendite su Vinted e in generale il monitoraggio delle vendite su piattaforme digitali (eBay, Wallapop), spostando il focus dalla semplice entità del guadagno alla natura dell’attività: occasionale o abituale.
La sentenza di Cassazione n. 7552 del 21 marzo 2025 ha infatti chiarito che, ai fini dell’inquadramento come reddito d’impresa, l’abitualitàprescinde dalla complessità organizzativa. Secondo l’art. 55 del TUIR, è sufficiente che l’attività sia svolta con regolarità e frequenza, anche se non in via esclusiva.
In sostanza, un elevato numero di transazioni ripetute nel tempo trasforma il privato in un “imprenditore di fatto”, con il conseguente obbligo di apertura della partita IVA e adempimenti connessi.
L’efficacia degli accertamenti è oggi garantita dalla direttiva DAC7, che impone alle piattaforme la comunicazione automatica dei dati dei venditori che superano specifiche soglie:
- numero di vendite: più di 30 operazioni annue;
- corrispettivo totale: superiore a 2.000 euro annui.
Il superamento delle soglie DAC7 inserisce il contribuente nelle liste di selettività del Fisco.
IRPEF
Locazioni brevi: partita IVA obbligatoria oltre i due appartamenti
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 17
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 17, della Legge n. 199/2025) ha modificato l’art. 1, comma 595, della Legge n. 178/2020, dimezzando da 4 a 2 la soglia massima del numero di appartamenti destinati alla locazione breve nel periodo di imposta, oltre la quale scatta la presunzione di imprenditorialità.
Ricordiamo che:
- la presunzione riguarda solo i contratti di locazione breve, restando esclusi i contratti di locazione “ordinaria” (4+4) o a canone concordato (3+2);
- la locazione breve si caratterizza per la durata inferiore a 30 giorni, ma la presunzione di imprenditorialità è legata al numero di “appartamenti” e non alla durata contrattuale. bastano locazioni di pochi giorni in anno per concorrere al limite;
- il riferimento della norma alla nozione di “appartamento” sembra comportare che la locazione, a persone diverse con contratti diversi, di singole stanze del medesimo appartamento, implichi il conteggio di un solo appartamento;
- la presunzione è ancorata al singolo contribuente e non all’immobile. Non vanno quindi considerati gli appartamenti dati in locazione ordinaria o in comodato, che siano poi destinati alla locazione breve da parte del sublocatore o dal comodatario.
Per la gestione degli affittacamere in forma professionale è necessaria l’apertura della partita IVA entro 30 giorni dall’inizio della propria attività, utilizzando il codice ATECO 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence.
Il titolare deve presentare la SCIA al Comune ove è sito l’immobile utilizzato per l’attività, nonché effettuare l’iscrizione presso la Camera di Commercio e presso la gestione Commercianti dell’INPS. Per l’attività di affittacamere non sono previsti contributi previdenziali sul minimale ma soltanto quelli dovuti in percentuale sul reddito.
L’aliquota IVA da applicare è quella ridotta del 10%.
Ricorrendone i presupposti può essere applicato il regime forfetario.
IRPEF
Nuovo limite a 10 euro per i buoni pasto elettronici
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 14
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 14, della Legge n. 199/2025), ha previsto l’incremento da 8 a 10 euro del limite di esenzione giornaliero, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR).
Per i buoni pasto cartacei la soglia di esenzione resta 4 euro.
L’esenzione fino all’importo giornaliero opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo.
L’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. I buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”.
Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo anche adottare più sistemi contemporaneamente, per esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti e implementando il sistema dei buoni pasto per un’altra categoria. Non è però possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni. Per questo motivo, qualora il dipendente si rechi in trasferta, la fornitura del buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determinerebbe la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta.
Ricordiamo che anche gli imprenditori e i liberi professionisti che operano in regime ordinario o semplificato possono dedurre parte delle spese legate ai pasti di lavoro, inclusi i buoni pasto acquistati in proprio. In questo caso però non operano i limiti giornalieri previsti per i dipendenti, ma la normativa prevede un doppio limite di deducibilità da rispettare contemporaneamente:
- è possibile dedurre solo il 75% della spesa sostenuta;
- l’importo complessivamente deducibile non può comunque superare il 2% del fatturato annuo.
APPROFONDIMENTI
IVA
Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2026
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui gli esportatori abituali possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2026 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2025).
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).
Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp).
Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.
Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.
IVA
Prestazioni sanitarie e fattura elettronica: divieto permanente dal 2026
Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare “a regime“.
Dal 2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.
Ma il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha finalmente modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha stabilito che è vietata l’emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Dal 2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C è quindi la regola definitiva.
I destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del cittadino. In particolare, il divieto riguarda:
- soggetti tenuti all’invio al Sistema TS: medici, odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e tutte le professioni sanitarie soggette all’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata;
- soggetti “minori” o non obbligati al TS: anche gli operatori che non avrebbero l’obbligo di invio dati al Sistema TS, ma che erogano prestazioni sanitarie, devono astenersi dalla fatturazione elettronica verso i privati.
È fondamentale sottolineare che per i medici la fattura elettronica rimane obbligatoria esclusivamente per le operazioni B2B (es. fattura verso una clinica, una società o un altro professionista) o B2G (verso la Pubblica Amministrazione). Per alcune attività particolari (per esempio osteopatia) è necessario porre in atto particolari verifiche circa la natura della prestazione e le caratteristiche del soggetto che le eroga.
Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato, nonostante il divieto, non è solo un errore formale ma una violazione della privacy. Gli studi medici devono assicurarsi che i propri software gestionali abbiano i blocchi correttamente impostati per evitare l’invio accidentale.
Riepilogo
| Prestazione | Destinatario | Modalità di fatturazione |
| Prestazione medica | Persona fisica (paziente) | Cartacea / PDF |
| Consulenza medico-legale | Società o assicurazione | Elettronica (SdI) |
| Affitto studi medici | Altro professionista | Elettronica (SdI) |
| Cessione di beni sanitari | Consumatore finale | Cartacea / PDF |
È bene ricordare:
- che restano valide, anche in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione come, per esempio, le cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
- che, nonostante il divieto di SdI verso il privato, l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimane invariato secondo le scadenze vigenti.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 2 febbraio 2026 | Trasmissione spese al Sistema TS | Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2025 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. | Professionisti/operatori sanitari | Telematica |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.