4° Contenuto riservato: Circolare per il Cliente del 19 maggio 2026, n. 305

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 19 MAGGIO 2026

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

Le novità in ambito lavoristico della legge “Valorizzazione della risorsa mare”

Legge 7 maggio 2026, n. 70

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, n. 106 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante “Valorizzazione della risorsa mare”.
Tra le altre cose, la legge n. 70/2026 (entrata in vigore il 10 maggio u.s.) introduce:

  1. gli sgravi contributivi al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione;
  2. disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

Al riguardo, l’art. 31 ha introdotto disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca. Infatti, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, quarto comma, della Legge n. 457/1972, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con apposito decreto ministeriale, saranno definite le causali di intervento dell’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le “Linee guida fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua”

MLPS, D.Dirett. 11 maggio 2026, n. 227

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale dell’11 maggio 2026, n. 227 – ha aggiornato e sostituito le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388” ed i relativi allegati adottati con Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026.
Ciascun Fondo, nel proprio Statuto, individua gli organi che ne fanno parte e il numero dei membri che li compongono. Gli organi sociali di norma, fatte salve specifiche modalità organizzative opportunamente autorizzate dal Ministero sulla base dello Statuto presentato dal singolo Fondo, sono: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio dei Sindaci.

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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Chiarimenti sulla rateazione dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo

INAIL, Circolare 8 maggio 2026, n. 19

L’INAIL – con Circolare 8 maggio 2026, n. 19  – forniscono istruzioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.
Com’è noto, l’art. 23, comma 1, Legge n. 203/2024 ha introdotto, all’art. 2, D.L.n. 338/1989 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989), il comma 11-bis, che consente a INPS ed INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori non affidati agli agenti della riscossione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di applicarsi nei confronti di INPS ed INAIL il comma 17 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000.
Con D.M. 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

  • per importi fino ad € 500.000, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • per importi superiori ad € 500.000, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2/2026, integrata dalla delibera n. 57/2026, è stata conseguentemente aggiornata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in conformità alle innovazioni normative richiamate.
Ora l’INAIL – con Circolare n. 19/2026 – ha individuato i debiti rateizzabili, le competenze in materia di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni, nonché le modalità di presentazione delle istanze. Essa definisce, inoltre, le condizioni per la concessione della rateazione, con emissione del relativo piano di ammortamento, e disciplina le ipotesi di rigetto, annullamento e revoca.
Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia.
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data.
In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale, le istanze presentate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della Circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Bonus Donne 2026: pubblicati i chiarimenti INPS

INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 57

L’INPS – con Circolare del 14 maggio 2026, n. 57 – ha fornito indicazioni sul Bonus donne 2026, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La misura spetta per un periodo massimo di 24 mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione.
Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato ad € 650 mensili, ma prevede un potenziamento fino ad € 800 per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica.
Per la misura in specie, restano esclusi i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
I datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali e, se previsto, il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno erogare una retribuzione individuale (cd. trattamento economico individuale) in linea con la nuova definizione di trattamento economico complessivo (ex art. 7, decreto legge n. 62/2026).

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Pubblicata dall’INPS la Circolare su bonus Giovani 2026

INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 55

L’INPS – con Circolare del 14 maggio 2026, n. 55 – ha fornito indicazioni sul Bonus Giovani 2026, che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2026, di soggetti under 35.
L’accesso al beneficio è riservato ai lavoratori che risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se ricorrono le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di € 500 su base mensile riconosciuto per 24 mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi alle restanti categorie; il limite massimo viene innalzato ad € 650 per le unità produttive situate nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) o in aree del Centro Italia in crisi industriale.
Per la misura in specie, restano esclusi i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
I datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali e, se previsto, il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno erogare una retribuzione individuale (cd. trattamento economico individuale) in linea con la nuova definizione di trattamento economico complessivo (ex art. 7, decreto legge n. 62/2026).

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Bonus ZES 2026: pubblicati i chiarimenti nella circolare Inps

INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 56

L’INPS – con Circolare del 14 maggio 2026, n. 56 – ha fornito indicazioni sul Bonus ZES 2026, l’incentivo occupazionale destinato ai datori di lavoro privati che:

  • occupano fino a dieci dipendenti;
  • assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica.

Questa agevolazione è rivolta ai lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi; viene garantito un esonero contributivo totale nel limite di € 650 mensili per ciascun lavoratore, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.
Per la misura in specie, restano esclusi i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
I datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali e, se previsto, il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno erogare una retribuzione individuale (cd. trattamento economico individuale) in linea con la nuova definizione di trattamento economico complessivo (ex art. 7, decreto legge n. 62/2026).

INPS, PRESTAZIONI

Fornite dall’INPS le indicazioni per le domande di integrazione al reddito dei dipendenti coinvolti nel maltempo al Sud

INPS, Circolare 13 maggio 2026, n. 54

L’INPS – con Circolare del 13 maggio 2026, n. 54 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contenuto del decreto-legge n. 25/2026 (c.d. Decreto Maltempo, convertito nella legge n. 59/2026), con cui sono stati previsti interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori di Calabria, Sardegna e Sicilia a decorrere dal 18 gennaio 2026.
Sul tema, l’Istituto era già intervenuto con il Messaggio del 14 aprile 2026, n. 1272.
Con il provvedimento de quo, vengono fornite le indicazioni operative per accedere all’ammortizzatore unico introdotto a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti interessati da tali eventi.

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LAVORATORI AUTONOMI

Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2026: aggiornata l’indennità spettante lavoratori volontari

D.M. 11 maggio 2026, n. 61

In data 13 maggio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 61 del 11 maggio 2026, concernente l’aggiornamento dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2026.
L’indennità, che spetta ai lavoratori autonomi, è calcolata tenendo conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per il 2026 in € 2.521,99.
Ai fini della liquidazione dell’indennità per i giorni in cui i lavoratori si sono astenuti dal lavoro, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la somma di € 2.521,99 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di sei giorni per settimana.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Nuovi sgravi contributivi nella legge sulla valorizzazione della risorsa mare

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, n. 106 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante “Valorizzazione della risorsa mare”.
Tra le altre cose, la legge n. 70/2026 (entrata in vigore il 10 maggio u.s.) introduce:

  1. gli sgravi contributivi al fine di favorire il reimbarco dei lavoratori in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione;
  2. disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

Con riferimento al punto 1), si segnala che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l’applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle  unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50%degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo.
Tale beneficio è concesso se lo sbarco dipende dall’arresto definitivo mediante demolizione dell’imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall’autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l’imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all’art. 343 del codice della navigazione.
Il provvedimento, inoltre, disciplina le attività di immersione subacquea stabilendo che devono rispettare la normativa ambientale e di tutela del patrimonio culturale, nonché gli standard UNI, CEI o di altri enti europei. I subacquei non possono arrecare danni agli habitat né alle specie protette, pertanto è vietato asportare, maneggiare o alimentare flora e fauna marine.
L’ISPRA definisce le linee guida per ridurre l’impatto delle immersioni ricreative.
Il Ministero della cultura può imporre prescrizioni o vietare la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse.
L’attività di istruttore e guida può essere svolta in centri, enti senza scopo di lucro o autonomamente, previo possesso di requisiti anagrafici, professionali, assicurativi e sanitari. È obbligatoria la manutenzione certificata delle attrezzature. L’istruttore può svolgere anche il ruolo di guida.
L’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica;
  • partita IVA;
  • disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
  • disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell’Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
  • disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
  • stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell’attività;
  • copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività’ svolte.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • atto costitutivo registrato e statuto;
  • codice fiscale;
  • disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
  • disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell’Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
  • disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
  • stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell’attività;
  • copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come cambia la formazione continua erogata dai fondi paritetici interprofessionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale dell’11 maggio 2026, n. 227 – ha aggiornato e sostituito le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388” ed i relativi allegati adottati con Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026.
Com’è noto, i Fondi svolgono attività riconducibili alle seguenti categorie:

  • Attività di funzionamento: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall’esercizio finanziario 2027, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi già previste nella Circolare ANPAL 1/2018. I Fondi adeguano la documentazione di rendicontazione contabile e finanziaria, eliminando le voci ricomprese in tali attività e inserendo i relativi costi nell’ambito delle spese di funzionamento;
  • Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi: si tratta delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti ovvero da organismi individuati sulla base dei criteri definiti dai Fondi in applicazione di quanto disciplinato dal decreto MLPS 9 luglio 2024, n. 115 e possono riguardare:
    a) la progettazione degli interventi,
    b) la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, l’orientamento e la personalizzazione,
    c) la selezione e la formazione dei partecipanti,
    d) l’attestazione finale delle competenze,
    e) le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi.

Nella presente categoria rientrano altresì le attività e i servizi di apprendimento e politica attiva comunque denominati riconducibili alle finalità di intervento di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee Guida nonché i costi di ammortamento o canoni delle piattaforme di formazione a distanza, diverse da quelle di proprietà del Fondo, da determinare da parte di ciascun Fondo secondo criteri di proporzionalità e incidenza dell’intervento finanziato in rapporto al totale degli utenti annui della piattaforma.
Il Fondo deve garantire la corretta attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell’art. 118 della legge 388/2000.
La condivisione dei piani formativi deve essere ricercata prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del piano formativo presentato (rappresentanze aziendali per i piani aziendali, rappresentanze territoriali per i piani territoriali, ecc.).
Nel caso in cui venga verificata l’assenza o il mancato riscontro da parte della rappresentanza del livello corrispondente, la condivisione del piano formativo deve essere ricercata al livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria, nazionale confederale).
Per il medesimo caso di assenza o mancato riscontro della rappresentanza del livello corrispondente, gli Accordi interconfederali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, istitutive dei Fondi, possono declinare le modalità di condivisione nel rispetto dei principi di sussidiarietà sopra evidenziati, adattandole alle specificità di ciascun Fondo.
In relazione a tali Accordi dovrà essere fornita pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo.
Nei casi di formazione erogata a distanza (“FAD”), il Fondo è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire l’autenticazione dei docenti e dei discenti, il rilevamento delle presenze nonché in grado di fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Le piattaforme tecnologiche utilizzate per l’erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito, anche solo “GDPR”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Oltre a ciò, i Fondi devono assicurarsi che dai piani formativi che prevedano l’erogazione di attività formative in modalità FAD, emergano e siano specificati:

  • la descrizione delle modalità in cui si realizza l’interazione a distanza (ad esempio, sincrona o asincrona) in coerenza con i contenuti del piano formativo;
  • calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività formativa e presenza di eventuali tutor fisici o digitali;
  • le modalità di valutazione dell’apprendimento;
  • la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

INPS, PRESTAZIONI

Operativo l’ammortizzatore sociale unico per l’emergenza Sud

L’INPS – con Circolare del 13 maggio 2026, n. 54 – ha illustrato l’ammortizzatore unico introdotto dal decreto–legge n. 25/2026 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e ha fornito altresì indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.
La misura si rivolge:

  • ai lavoratori impiegati in aziende con sedi operative nei territori colpiti;
  • ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati, anche se occupati altrove;
  • ai lavoratori agricoli, compresi quelli senza rapporto attivo al 18 gennaio 2026, purché assunti entro il 30 aprile 2026.

L’ammortizzatore è riconosciuto nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026:

  • fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività lavorativa;
  • fino a 15 giornate in caso di impossibilità a recarsi al lavoro;
  • con modalità specifiche per il settore agricolo.

Le domande devono essere presentate, dal 14 aprile al 31 maggio 2026, tramite il servizio online disponibile alla pagina Accesso ai servizi per aziende e consulenti, selezionando la voce “CIG e Fondi di solidarietà”, dopo l’inserimento delle proprie credenziali.
Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.
Alla piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da tale sottomenu si deve accedere alla procedura “OMNIA integrazioni salariali”, quindi, cliccando in alto a destra su “crea domanda”, seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionare la prestazione “domanda ISU”.
Dopo avere indicato l’UP, si deve procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’ISU – Art.5dl.n.25/2026, secondo le specifiche di seguito riportate.
I datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori alle proprie dipendenze che alla data del 18 gennaio 2026 sono stati o sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso unità operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare e che, in conseguenza degli eventi alluvionali, è stata sospesa, devono utilizzare la causale “ISU – 704 – Art. 5 dl n. 25/2026”- Aziende operanti nel luogo dell’evento” (tale impossibilità, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici in argomento, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo).
Ricorrendo tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
Nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito deriva dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati – i datori di lavoro devono utilizzare, rispettivamente, la causale “ISU – 705 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” e “ISU – 706 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”.
In tale circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
Qualora la domanda venga inoltrata con riferimento ai lavoratori somministrati/distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore/distaccatario ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1, le Agenzie di somministrazione/aziende distaccanti, in qualità di datori di lavoro, devono utilizzare l’apposita causale “ISU – 707 – Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
20/05/2026
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2026Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Mercoledì
20/05/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/05/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
01/06/2026
INPSDomanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettiveDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
01/06/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
01/06/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
01/06/2026
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
01/06/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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