4° Contenuto riservato: Compro oro: profili amministrativi e fiscali

SCHEDA PRATICA

DI STEFANO SETTI | 29 LUGLIO 2025


L’attività dei compro oro è disciplinata da un quadro normativo complesso e articolato, arricchito di recente dal D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, che ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità e adempimenti fiscali. Tali regole mirano a rafforzare la trasparenza delle operazioni, il contrasto al riciclaggio e l’osservanza degli obblighi fiscali.

Fonti ufficiali

D.M. 14 maggio 2018D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92; Legge 12 agosto 2016, n. 170, art. 15, comma 2, lett. l); D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, comma 1, n. 11), e 17, comma 5; Circolare OAM 26 luglio 2018, n. 30/18; Risposta ad interpellon. 48 del 11 febbraio 2020; D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211Risposta a consulenza giuridica

Profili amministrativi

Definizioni

  • Operatore compro oro: soggetto che esercita l’attività di commercio o permuta di oggetti preziosi usati, previa iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM.
  • Operazione di compro oro: compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, sia al dettaglio che all’ingrosso.

Leggi la Guida Il regime forfetario

Adempimenti principali

Iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro

  • Obbligatorio: per tutti i soggetti che intendono esercitare tale attività;
  • novità introdotte: ai sensi del D.Lgs. n. 211/2024 , l’iscrizione è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione di conformità alle nuove regole sui controlli interni e antiriciclaggio.

Identificazione della clientela

  • Obbligo di identificare il cliente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007;
  • novità: i dati devono ora essere verificati attraverso sistemi digitali certificati, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 211/2024 .

Tracciabilità delle operazioni

  • Conto corrente dedicato e compilazione di una scheda numerata;
  • la scheda numerata deve includere un codice univoco generato digitalmente per ogni transazione (D.Lgs. n. 211/2024 ).

Limite ai pagamenti in contante

  • I pagamenti sopra i 500 euro devono avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, assegno ecc.). Soglia confermata anche a seguito del D.Lgs. n. 211/2024.

Segnalazione delle operazioni sospette

  • Rafforzato il ruolo dell’UIF, che deve essere informata entro 48 ore in caso di operazioni sospette rilevate con nuovi sistemi di monitoraggio obbligatori (D.Lgs. n. 211/2024).

Sanzioni amministrative e penali

  • Mancata iscrizione al registro: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.000 a 10.000 euro;
  • violazione delle norme antiriciclaggio: sanzioni da 1.000 a 50.000 euro.

Leggi la News Oro e contanti: approvati nuovi limiti doganali in linea con le regole UE e il Commento Le novità sui movimenti di denaro contante e oro 

Nuove comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

La Risposta a consulenza giuridica n. 6/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori professionali in oro sono tenuti a comunicare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari non solo le operazioni relative all’oro da investimento destinato a riserva di valore, ma anche quelle relative a oro destinato a successiva lavorazione.

Ciò in virtù dell’ampliamento della definizione di “oro da investimento” operato dal D.Lgs. n. 211/2024 , che ora include anche lingotti, placchette e monete d’oro destinati a successiva lavorazione industriale.

Queste operazioni, sebbene finalizzate all’uso industriale, restano soggette all’obbligo comunicativo, in quanto aventi per oggetto “oro da investimento” ai sensi della legge n. 7/2000.

Leggi la News Ampliamento della definizione di “oro da investimento” e nuovi obblighi per gli operatori del settore

Profili fiscali

Regime IVA

  1. Cessioni di oro da investimento
    • Imponibilità: esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 11 del D.P.R. n. 633/1972, salvo opzione per l’imponibilità.
    • Reverse Charge: applicabile alle cessioni imponibili di oro da investimento, materiale d’oro o prodotti semilavorati (purezza pari o superiore a 325 millesimi).
  2. Vendita di rottami di oro
    • Se destinati a processi industriali (fusione e affinazione), il regime reverse charge è applicabile, indipendentemente dalla qualifica del cessionario come operatore professionale.
  3. Regime del margine
    • Applicabile ai beni mobili usati (compresi oggetti preziosi) acquistati presso privati o soggetti che non hanno esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.
    • Metodi di calcolo:
      • margine ordinario: margine calcolato per singolo bene.
      • Margine globale: margine calcolato su tutte le operazioni mensili o trimestrali.
    • Esclusione per metalli e pietre preziose, salvo diversa indicazione normativa.

Adempimenti contabili

  • Tenuta dei registri:
    • registro degli acquisti;
    • registro dei corrispettivi.
  • Emissione della fattura:
    • con indicazione dell’eventuale applicazione del regime del margine o del reverse charge.
  • Liquidazione IVA:
    • mensile o trimestrale, in base al volume d’affari.

Tassazione dei redditi

  • Redditi dichiarati nella categoria redditi di impresa.
  • Regime contabile: ordinario o semplificato, in base ai ricavi. 

Tabelle di sintesi degli adempimenti

Adempimenti Amministrativi

AdempimentoDescrizioneRiferimenti normativi
Iscrizione al registro OAMObbligo per tutti gli operatori compro oroD.Lgs. n. 92/2017 , D.Lgs. n. 211/2024
Identificazione della clientelaRaccolta dei dati anagrafici con verifica digitaleD.Lgs. n. 231/2007D.Lgs. n. 211/2024 (dlg02024121000211)
Tracciabilità delle operazioniConto dedicato e scheda numerata con codice digitaleD.Lgs. n. 92/2017 , D.Lgs. n. 211/2024

Adempimenti Fiscali

OperazioneRegime IVARiferimenti normativi
Oro da investimentoEsente, salvo opzione per l’imponibilità.Art. 10, comma 1, n. 11, D.P.R. n. 633/1972
Rottami di oroReverse charge, se destinati a processi industriali.Art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
Oggetti preziosi usati (da privati)Regime del margine (se rivenduti nello stato originario).D.L. n. 41/1995
Oggetti preziosi usati (da imprese)Imponibili IVA, salvo margine.D.L. n. 41/1995

Profili Sanzionatori

ViolazioneSanzione
Esercizio senza iscrizione al registro OAMReclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
Violazione antiriciclaggioDa 1.000 euro a 50.000 euro, in base alla gravità della violazione.
Superamento limite contantiDa 1.000 euro a 10.000 euro.
Omessa conservazione dei datiDa 1.000 euro a 10.000 euro.
Omessa segnalazione di operazioni sospetteDa 5.000 euro a 50.000 euro.

Leggi anche la News Compro oro senza iscrizione al registro OAM. Rilievi penali

Conclusioni

L’attività dei compro oro è soggetta a un rigido sistema di controlli, volto a garantire la tracciabilità delle operazioni e il rispetto delle normative fiscali e antiriciclaggio. Per evitare sanzioni, è fondamentale l’adempimento puntuale di tutte le disposizioni amministrative e fiscali, con particolare attenzione alla tenuta dei registri, all’iscrizione presso l’OAM e al rispetto dei limiti di pagamento in contanti.

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