4° Contenuto Riservato: Concordato preventivo biennale: rinnovo, adempimenti e revoca

L’OPINIONE

DI FABRIZIO G. POGGIANI | 4 AGOSTO 2026

I contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025 e quelli che non hanno aderito al concordato per il biennio 2025/2026 possono valutare la propria posizione reddituale al fine di procedere con l’adesione al patto per il biennio 2026/2027. 
Durante i periodi oggetto di adesione, peraltro, i contribuenti sono sempre tenuti a rispettare gli obblighi contabili previsti dal proprio regime applicato nonché a presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP e ad allegare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA.
Una volta aderito non è possibile rinunciare al patto se la revoca all’adesione non viene eseguita entro un termine perentorio prefissato coincidente con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di adesione all’accordo che, per il biennio 2026/2027, coincide con il prossimo 2 novembre.

Premessa

contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025/2026 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2026/2027; a tali soggetti si affiancano i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024/2025, intendono rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026/2027.

In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026/2027, che può essere allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi oppure trasmesso in forma autonoma.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71684, ha approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027 e per l’accettazione della proposta.

Il modello CPB 2026-2027 ricalca la struttura del modello CPB 2025/2026 e si apre con tre righi in cui il contribuente deve indicare il codice ISA, il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente e la tipologia di reddito, d’impresa (codice “1”) o di lavoro autonomo (codice “2”).

Sono, inoltre, presenti quattro sezioni rispettivamente dedicate, distintamente, alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al concordato, l’assenza di cause di esclusione e l’eventuale presenza degli eventi straordinari (righi P01, P02 e P03), all’indicazione dei dati contabili richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta (righi P04 e P05), agli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta 2026 e 2027, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP (righi P06, P07, P08 e P09) e all’accettazione della proposta da parte del contribuente (rigo P10).

La nuova proposta per il biennio successivo

Com’è noto, allo scadere del periodo oggetto di CPB, l’Agenzia delle Entrate formula un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, che può essere accettata a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione (art. 14 del D.Lgs. n. 13/2024).

Ai fini della compilazione del quadro “P” del modello CPB, il reddito e il valore della produzione da prendere in considerazione per la formulazione di una nuova proposta sono quelli effettivi, e non quelli concordati.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 6 luglio 2026, n. 4/E), il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 1516 e 17 del D.Lgs. 13/2024, relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026/2027.

Limiti all’elaborazione delle proposte CPB in base ai punteggi ottenuti

Il comma 3-bis dell’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, come introdotto dal comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2025, dispone che le proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024.

In particolare, i limiti di eccedenza massima sono pari al 10% con punteggio ISA pari a 10, al 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10 e al 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.

Il comma 1 dell’art. 7-bis del D.L. n. 38/2026, convertito, ha inserito nel comma 3-bis nell’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, al fine di stimolare maggiormente l’adesione anche per i contribuenti con pagelle non ottimali, le lett. c-bis) e c-ter) che estendono un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati anche ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8.

Pertanto, i limiti di eccedenza massima sono pari al 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8 e al 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni indicate, però, non trovano applicazione.

Periodi di validità del patto con il Fisco

Durante i periodi oggetto di concordato preventivo biennale i contribuenti sono, in ogni caso, tenuti a rispettare gli obblighi contabili previsti dal regime applicato, presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP, ove dovuta e allegare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA al modello Redditi, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 13/2024.

Il requisito di applicazione degli ISA è rilevante ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale (CPB), ma non è esplicitamente richiesto relativamente ai periodi in cui è efficace l’istituto.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, § 6.2) ha precisato che la sussistenza di una causa di esclusione dagli ISA, diversa da quelle che determinano la cessazione dal concordato, in capo al contribuente che ha avuto correttamente accesso al CPB non incide sulla sua efficacia con la conseguenza che il patto con il Fisco continua a essere valido e operativo.

L’esclusione dagli ISA durante il periodo di efficacia del concordato può tuttavia essere rilevante ai fini dell’adesione al concordato per il biennio successivo con la conseguenza che il soggetto ISA che ha aderito alla proposta di reddito concordato per i periodi d’imposta 2024/2025 e che nel 2025 non applica gli ISA per superamento dei limiti di ricavi o compensi non può rinnovare il concordato per il biennio 2026/2027.

Rinnovo dell’accordo con il Fisco

Per i contribuenti che, decorso il primo biennio (2024/2025) di applicazione dell’accordo, intendono rinnovare l’adesione per il biennio successivo 2026/2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 1516 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024, relativi all’ultimo anno del biennio del CPB (2025), rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica destinata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-202724.

Di conseguenza, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di accordo per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Nell’ipotesi di rinnovo del CPB 2024/2025, è stato chiarito che non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025; la preclusione si basa sul fatto che su detti maggiori importi non verrebbero versate le relative maggiori imposte, poiché il reddito e il valore della produzione imponibili relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli predeterminati in sede di adesione al concordato preventivo biennale.

Nessuna preclusione all’“adeguamento” ISA è riscontrabile in presenza di mancato rinnovo del patto con la conseguenza che, per coloro che valutano per la prima volta l’adesione al CPB 2026-2027, risulta possibile dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per il periodo precedente a quello di accesso all’accordo (2025); i detti maggiori componenti, sui quali sono determinate le relative imposte devono essere anche considerati in sede di compilazione del quadro “P” del modello CPB 2026/2027 (Agenzia delle Entrate, FAQ 25 ottobre 2024, n. 12) giacché l’importo dell’adeguamento ISA rileva anche ai fini della determinazione dei valori proposti in sede di adesione al primo concordato.

Revoca dell’adesione

L’adesione all’accordo per il biennio 2026/2027 può anche essere revocata entro i medesimi termini per l’adesione e, quindi, la revoca deve essere comunicata entro il termine del 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato) per i soggetti solari; eventuali revoche inviate oltre il detto termine, da considerarsi perentorio, non avranno alcun effetto.

La revoca all’adesione può essere trasmessa in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello Redditi e, in tal caso, nel frontespizio dei modelli Redditi 2026 deve essere indicato il codice “2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026-2027 oppure congiuntamente al modello Redditi e, in tal caso, nel frontespizio dei modelli Redditi 2026 deve essere indicato il codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.

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