4° Contenuto riservato: Condizione di disabilità del lavoratore e nullità del licenziamento perché discriminatorio

NEWS

16 MARZO 2026

La Cassazione – con sentenza del 2 marzo 2026, n. 4623 – ha riformato la sentenza della Corte d’Appello che, dopo aver confermato la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ne stabiliva le conseguenze risarcitorie valorizzando a tal fine il silenzio serbato dalla lavoratrice sulla propria condizione di disabilità, considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l’indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità.

Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato come il datore di lavoro fosse a conoscenza di alcune circostanze atte a costituire una sorta di campanello di allarme sulle condizioni di salute della lavoratrice, circostanze che avrebbero dovuto sollecitare degli approfondimenti o quanto meno delle interlocuzioni con la medesima.

Tuttavia ciò non è accaduto, conseguendone l’applicazione dell’art. 1218 cod. civ., secondo il quale il debitore non è tenuto al risarcimento del danno laddove provi che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

Nel caso in specie, l’inadempimento del datore di lavoro non è dipeso da impedimenti oggettivi, bensì dalla sua inerzia, dunque l’obbligo risarcitorio scatta integralmente.

Peraltro, solo l’accertamento della colpa del datore di lavoro è di per sé sufficiente ad escludere ogni incidenza sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, bocciando, in sostanza, il risarcimento minimo.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise