4° Contenuto Riservato: Conferimento d’azienda e bonus edilizi: è cessione a tutti gli effetti

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 12 NOVEMBRE 2025

Il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento, tanto dei singoli asset che dell’azienda la quale comprenda anche i crediti da bonus edilizi afferenti ai lavori svolti direttamente dall’azienda e quelli genericamente acquistati da parti terze, è qualificabile come una cessione e, come tale, incide sul limite (e sul numero) dei trasferimenti “liberi” consentiti dalla norma. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 281, del 4 novembre 2025, riguardante i crediti di imposta da bonus edilizi e il conferimento di azienda.

Il conferimento di un’impresa individuale in una s.r.l.

Con istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, il titolare dell’impresa individuale ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 121, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii., c.d. Decreto “Rilancio”, in relazione all’operazione di “trasformazione della propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata mediante conferimento dell’unica azienda”.

L’imprenditore, nel caso in esame, ha effettuato alcuni interventi in materia di opere di ristrutturazioni; alcuni committenti hanno optato per l’applicazione del c.d. sconto in fattura, ai sensi del citato art. 121, a seguito del quale l’imprenditore ha maturato dei corrispondenti crediti di imposta pari alle detrazioni a questi spettanti in relazione agli interventi edilizi effettuati.

Ad oggi, l’importo dei crediti non sono ancora stati utilizzati in compensazione; poiché l’imprenditore è intenzionato a “procedere alla trasformazione della propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata, mendiate il conferimento dell’unica azienda nella società da costituire. La società proseguirà con lo svolgimento dell’attività […]”.

La finalità dell’istanza di interpello è quella di avere chiarimenti in merito:

  1. alla possibilità di trasferire, mediante il conferimento alla costituenda società di capitali, i crediti d’imposta maturati dalla propria impresa individuale e derivanti dal c.d. sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del Decreto “Rilancio”;
  2. alle conseguenti formalità per il trasferimento degli stessi.

Cenni sul conferimento d’azienda

Il conferimento dell’impresa individuale rappresenta un’operazione attraverso la quale l’imprenditore individuale trasferisce la propria azienda ad una società, ricevendo in cambio quote o azioni della società conferitaria.

Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura una causa di cessazione dell’attività d’impresa per il conferente.

Aspetto molto importante è che nell’ipotesi di conferimento di azienda, si applica il regime di neutralità fiscale in applicazione dell’art. 176 del TUIR. Per quanto riguarda, invece, i conferimenti di singoli beni, la plusvalenza emersa è soggetta a tassazione nell’esercizio in cui è stata realizzata con aliquota ordinaria IRPEF, oppure può essere rateizzata in cinque esercizi nel caso sia soddisfatto il requisito del possesso triennale.

La Risposta delle Entrate

I tecnici delle Entrate con riferimento alla prima domanda evidenziano che, con riferimento alla disciplina della circolazione dei crediti d’imposta derivanti dall’applicazione del c.d. sconto in fattura o dalla cessione dei crediti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, l’art. 121, del D.L. n. 34/2020, contiene una disciplina specifica in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall’effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma.

In particolare, con riferimento all’opzione per il c.d. sconto in fattura, il citato art. 121 prevede che:

“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari […]”.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, come la cessione anche l’operazione di conferimento ha, in generale, natura realizzativa ai sensi dell’art. 9, del D.P.R. n. 917/1986, salvo nell’ambito del regime di impresa, nel caso del conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) per il quale l’art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità fiscale.

Il conferimento d’azienda (ancorché neutrale sotto il profilo fiscale in base all’art. 176 citato) non comporta, a differenza delle operazioni straordinarie di fusione e scissione, alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate interpretando le disposizioni dell’art. 121, del D.L. n. 34/2020, giunge alla conclusione che il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento sia qualificabile come una cessione e, come tale, incida sul limite (e sul numero) dei trasferimenti “liberi” consentiti dalla norma.

A fronte di ciò, pur potendo i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione del c.d. sconto in fattura per le prestazioni rese nei confronti dei propri committenti nell’ambito dell’attività svolta tramite l’unica azienda che si intende trasferire (e per i quali il legislatore ha previsto specifiche limitazioni alla loro trasferibilità ex dall’art. 121 citato) essere oggetto di conferimento unitamente all’azienda alla quale afferiscono, tale trasferimentocomunque rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni “libere” effettuabili dal titolare dei crediti stessi.

In sostanza, i crediti secondo l’Agenzia delle Entrate potranno essere conferiti dall’imprenditore istante unitamente all’azienda nella (costituenda) società conferitaria, ma tale trasferimento inciderà sul numero massimo di cessioni “libere” previsto dall’art. 121, comma 1, del Decreto “Rilancio” poiché l’operazione in parola comporta un mutamento della titolarità del credito, che incorre nel limite previsto dal citato art. 121.

Pertanto, i crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di “libera” cessione, ma sarà possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati previsti dall’art. 121.

Con riferimento alla seconda domanda l’Agenzia delle Entrate ritiene che per il trasferimento dei crediti di imposta di natura edilizia effettuati mediante conferimento di azienda debbano essere applicate le norme e, dunque, debbano essere posti in essere gli adempimenti previsti nei casi di cessione degli stessi crediti.

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