L’OPINIONE
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 5 GENNAIO 2026
Gli imprenditori agricoli potranno contare, anche per il 2026, sull’agevolazione costituita dall’esenzione IRPEF dei redditi fondiari (dominicali e agrari) sebbene contenuta e determinata in base a determinati scaglioni. L’esenzione è stata introdotta per favorire i produttori agricoli di più ridotte dimensioni giacché risulta applicabile esclusivamente dalle persone fisiche, con qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritte nella previdenza agricola ma anche alle società semplici con qualifica di IAP e che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica indicata (CD o IAP).
La proroga riproposta nella Legge di Bilancio per il 2026
La Legge di Bilancio per il 2026 ripropone la proroga per tutto l’anno dell’esenzione dall’IRPEF, di cui al comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, introdotta a favore dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) che risultano anche iscritti nella relativa previdenza agricola.
Determinazione dei redditi fondiari e regime delle rivalutazioni catastali
È opportuno ricordare che, in linea generale, i redditi fondiari dei terreni, che si dividono reddito dominicale e agrario, sono determinati sulla base delle risultanze catastali e che, come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (circolare 30 aprile 1977, n. 7), titolare del reddito dominicale è il possessore, a titolo di proprietà, enfiteusi o altro diritto reale, del terreno mentre titolare del reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale, ai sensi del comma 50 dell’art. 3 della Legge n. 662/1996 pari, rispettivamente, all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.
La rivalutazione dell’80% e del 70%, però, non deve essere applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditoriche non hanno ancora compiuto i quaranta anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) o che la acquisiscono, entro due anni dalla data di stipula del contratto di affitto, anche in forma societaria, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della Legge n. 441/1998.
In aggiunta alla rivalutazione appena indicata, il comma 512 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 ha introdotto l’obbligo di effettuare una ulteriorerivalutazione dei redditi (dominicale e agrario) dei terreni iscritti in Catasto pari al 30%, con la conseguenza, quindi, che il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, deve essere incrementato del 30% e il reddito agrario, già aumentato del 70%, deve essere aumentato del 30%.
Struttura dell’esenzione IRPEF e calcolo dell’imponibile per scaglioni
Il legislatore, da alcuni anni, ha però introdotto alcune agevolazioni, inizialmente escludendo totalmente da tassazione i redditi di questa natura se dichiarati da produttori agricoli iscritti nella propria previdenza agricola e, più recentemente, la detta esenzione è stata limitata agli scaglioni reddituali, individuati inizialmente per gli anni 2024 e 2025 e, quindi, i redditi dominicali ed agrari (da considerare congiuntamente) dei citati coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) risultano interamente esenti da IRPEF fino a 10.000 euro mentre oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro sono esenti ma limitatamente alla quota del 50% mentre oltre la soglia di 15.000 euro concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.
Per quanto sopra indicato, inoltre, risulta utile ricordare che per determinare i detti scaglioni, i redditi dominicali e agrari indicati devono essere calcolati applicando la rivalutazione prevista per legge, rispettivamente dell’80% e del 70% mentre i coltivatori diretti (CD) e gli IAP non devono applicare l’ulteriore rivalutazione del 30%, di cui al comma 512 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012.
Quindi, per esempio, in presenza di un coltivatore diretto (CD), iscritto nella relativa previdenza agricola, che realizza complessivamente 20.000 euro di redditi dominicali e agrari (già rivalutati), fino a 10.000 euro lo stesso deve considerare i detti redditi completamente esenti, per la fascia tra 10.000 a 15.000 euro, i redditi concorrono alla base imponibile IRPEF per 2.500 euro (5.000 x 50%) mentre i 5.000 euro che residuano, per la fascia tra 15.000 a 20.000 euro, concorrono interamente alla base imponibile IRPEF, con la conseguenza che, quindi, il reddito fondiario imponibile, in tal caso, risulta pari a pari a 7.500 euro (2.500 + 5.000).
Ambito soggettivo e casi particolari di applicazione dell’agevolazione
L’esenzione indicata risulta applicabile esclusivamente dalle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritte nella previdenza agricola ma anche alle società semplici con qualifica di IAP e che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica indicata (CD o IAP).
Fruiscono della detta esenzione anche le società semplici che presentano soltanto uno o alcuni soci con qualifica di coltivatori diretti o IAP e non la totalità dei soci; si ricorda, infatti, che sul tema (Agenzia delle Entrate – FAQ del 24 giugno 2025) l’Agenzia ha reso alcuni importanti chiarimenti sui criteri per determinare la quota di esenzione spettante al socio persona fisica coltivatore diretto (CD) o IAP che partecipa alla società semplice composta da una variegata tipologia di soci.
Si ritiene che l’esenzione dall’IRPEF per CD e gli IAP citata, di cui al comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 possa applicarsi anche ai soggetti che esercitano l’attività di produzione di vegetali con colture “fuori suolo” in relazione al fatto che il comma richiamato dispone che:
“i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”
(con riferimento agli anni 2024 e 2025, limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali); il tenore letterale della disposizione, quindi, non subordina l’agevolazione ai soli terreni.
Sul tema anche l’Agenzia delle Entrate (circolare 8 agosto 2025, n. 12/E, § 2.1.3) che, intervenuta sulla tassazione fondiaria dei terreni dopo le recenti modifiche legislative, pare riconoscere indirettamente che l’esenzione dall’IRPEF per CD e IAP anche ai soggetti che svolgono l’attività di produzione di vegetali mediante colture “fuori suolo”.
In effetti, come rilevato anche da dottrina autorevole, nel prospettare un esempio relativo alle colture “fuori suolo”, il Documento di prassi ha precisato che “si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità espositiva, (…) si fa riferimento a soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali”.
La detta indicazione presuppone, quindi, che, in caso di qualifica di CD e/o IAP, il produttore agricolo che esercita colture “fuori suolo” può essere destinatario dell’agevolazione relativa all’esenzione dall’IRPEF, di cui al comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 e, inevitabilmente, delle successive proroghe.
La citata esenzione, però, non si applica alle società agricole diverse dalle società semplici (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), anche se hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale, ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 perché queste società realizzano redditi, sebbene con determinazione fondiaria, qualificabili come “reddito d’impresa”, come disposto dall’art. 3 del D.M. n. 213/2007 e come ulteriormente e chiaramente precisato dall’Agenzia delle Entrate con alcuni specifici documenti di prassi (circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, § 9, e circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, § 1).
Sono da ritenere ulteriormente esclusi dall’agevolazione in commento e per i medesimi motivi anche i soci delle società personali diverse dalle società semplici (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) poiché il reddito a loro attribuito per trasparenza, ai sensi dell’art. 5del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ha natura di reddito d’impresa.
Possono fruire dell’esenzione dei redditi fondiari anche i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che hanno ottenuto in godimento (affitto) i fondi agricoli (terreni) sebbene, in tal caso, l’agevolazione sia fruibile esclusivamente per il reddito agrario poiché la tassazione del reddito dominicale si pone a totale carico del proprietario dei terreni (Agenzia delle Entrate, circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, § 1).
Infine, si ricorda che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con riguardo ai terreni posseduti e condotti, non trova applicazione l’effetto sostitutivo dell’Imposta municipale unica (IMU) con l’IRPEF; ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, l’IMU sostituisce, per il reddito dominicale e con riguardo ai terreni, l’IRPEF e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati ma che i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP), sono esenti dal tributo locale, ai sensi della lett. a), comma 758 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.
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