4° Contenuto riservato: Congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale

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6 NOVEMBRE 2025

L’INPS – con Messaggio del 5 novembre 2025, n. 3322 – ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2025 , ha dichiarato illegittimo l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 nella misura in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale all’interno di una coppia di due donne, entrambe registrate come genitori nei registri dello stato civile.

Al riguardo, la caducazione opera dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) e si estende ai rapporti non ancora esauriti a tale data.

In tal senso, non possono essere considerati indebiti i periodi di congedo già fruiti – prima del 24 luglio 2025 – dalle lavoratrici rientranti in questo perimetro soggettivo, purché conformi alla disciplina vigente al momento dell’utilizzo.

Le domande di congedo a pagamento diretto, presentate per periodi anteriori al 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle strutture territoriali INPS su istanza delle lavoratrici, sempre nel rispetto della prescrizione annuale di cui all’art. 6, c. 6, L. 138/1943 e del termine di decadenza annuale ex art. 47, c. 3, D.P.R. n. 639/1970.

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