PRIMA LETTURA
Saldo IMU: scadenza, calcolo importo, casi di esenzione e riduzione
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 1 DICEMBRE 2025
Con Circolare 28 novembre 2025, n. 148 , l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in ordine alla previsione di cui all’articolo 21, comma 3 , del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 , in materia di contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età.
| Ammissione all’incentivo e requisiti soggettivi di accesso | Possono chiedere l’incentivo economico in argomento i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori indicati dalla normativa e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti: età anagrafica inferiore a 35 anni; stato di disoccupazione. Con riguardo al requisito dello stato di disoccupazione si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. Sono altresì considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). |
| Attività ammesse al contributo | Secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo sono ammesse all’incentivo economico le attività intraprese nei settori a 2 digit indicati dalla stessa Circolare INPS n. 148/2025 ed appartenenti ai seguenti settori: Attività manifatturiere; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; Costruzioni; Trasporto e magazzinaggio; Servizi di informazione e comunicazione; Attività professionali, scientifiche e tecniche; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; Istruzione; Sanità e assistenza sociale; Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; Altre attività di servizi. |
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | Il contributo per l’attività di cui all’articolo 21, comma 3 , del Decreto Coesione costituisce aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al Regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e per il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea. In considerazione della natura del contributo in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento a registrare l’incentivo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (c.d. clausola Deggendorf). |
| Misura e decorrenza | L’incentivo di cui all’articolo 21, comma 3 , del Decreto Coesione è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall’Istituto per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto attuativo. |
| Modalità e termini di presentazione della domanda. Verifica dei requisiti di accesso da parte dell’INPS | I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni: i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40; l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo; i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale. L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento. L’articolo 6, comma 5, del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo. La medesima disposizione prevede altresì che, ai fini della decorrenza del predetto termine di 30 giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007. In fase di prima applicazione della norma si precisa che, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare in commento, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data. Per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva alla pubblicazione della Circolare in commento, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale. La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Incentivo Decreto Coesione”. |
| Strumenti di tutela | In caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame avverso il relativo provvedimento accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata “Incentivo Decreto Coesione”. |
| Profili sanzionatori | L’articolo 8 del decreto attuativo prevede che coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo in argomento per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Ai fini della corretta percezione del contributo in argomento, si precisa che: l’attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all’ammissione alla misura come illustrate nei precedenti paragrafi, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio; laddove l’attività sia svolta in forma societaria, il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell’assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio. In caso di cessione delle quote societarie, il contributo può essere legittimamente percepito solo fino alla data di cessione di tali quote; le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui alla normativa di riferimento. |
| Regime fiscale | Il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60 art. 21, comma 3 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- INPS, Circolare 28 novembre 2025, n. 148
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