COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 4 GIUGNO 2026
Il 1° giugno 2026 (il 31 maggio è domenica) è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2026. Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita, infatti, con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per regolarizzare la propria posizione è ammesso l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
LIPE I trimestre 2026: regole e scadenze
L’obbligo di trasmissione della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA, c.d. “LIPE” (art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) è stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2017, dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal contribuente,
- tramite intermediari abilitati.
La norma fissa come termine ordinario per l’invio l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Sono previste regole particolari con riferimento alle comunicazioni relative al:
• secondo trimestre: da presentare entro il 30 settembre,
• quarto trimestre: che, in alternativa, può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA da inviare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
| Calendario LIPE 2026 | ||
| Liquidazione mensile | Liquidazione trimestrale | Termine invio |
| Gennaio | I | 1.6.2026 (il 31.5.2026 cadeva di domenica) |
| Febbraio | ||
| Marzo | ||
| Aprile | II | 30.9.2026 |
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio | III | 30.11.2026 |
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | IV | 1.3.2027 (il 28.2 cade di domenica) |
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
Regime sanzionatorio
Il D.L. n. 193/2016 ha stabilito uno specifico regime sanzionatorio che prevede che, in caso di:
- omessa
- tardiva
- errata
trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA, si applica la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (sanzione minima di 500 euro e massima di 2.000 euro).
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
| Fattispecie | Ritardo nella regolarizzazione | Sanzione base | Rif. normativo |
| LIPE omessa errata tardiva] | Entro 15 giorni successivi alla scadenza | Da 250 euro a 1.000 euro | Art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 |
| Oltre i 15 giorni successivi alla scadenza | Da 500 euro a 2.000 euro |
Con riferimento al 1° trimestre 2026, i 15 giorni entro cui è possibile applicare la sanzione ridotta al 50% scadono il 16 giugno 2026: la scadenza originaria del 31 maggio 2026, infatti, slitta al 1° giugno 2026.
Ravvedimento operoso LIPE I trimestre 2026
Al fine di ridurre le sanzioni sopra menzionate è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, applicabile anche alle LIPE secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione AdE n. 104/E del 28 luglio 2017).
Le indicazioni contenute nella risoluzione citata necessitano tuttavia di essere in parte attualizzate alla luce della riforma sanzionatoria ex D.Lgs. n. 87/2024 che opera per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 con effetto, quindi, a decorrere dalle ipotesi di correzione/invio tardivo delle comunicazioni relative al II semestre 2024.
Appare utile ricordare che le violazioni connesse alle LIPE si considerano perfezionate alla data del termine per effettuare l’adempimento (C.M. n. 180/1998).
Pertanto, nel caso in cui si provveda alla trasmissione della LIPE omessa/corretta entro il 16 giugno 2026:
- la sanzione base di 250 euro,
- sarà ridotta grazie al ravvedimento operoso nella misura seguente:
| Ravvedimento LIPE I trimestre 2026 con invio entro il 16 giugno 2026 – sanzione base 250 euro | ||
| Riduzione sanzione | Importo sanzione | Termine per la regolarizzazione |
| 1/9 | 27,78 € | Entro 90 giorni dal termine di presentazione della comunicazione (31.8.2026) |
| 1/8 | 31,25 € | Entro il 30 aprile 2027, termine di invio del modello IVA 2027 |
| 1/7 | 35,71 € | Oltre il 30 aprile 2027 |
| 1/6 | 41,67 € | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione |
| 1/5 | 50,00 € | Dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio |
| 1/4 | 62,50 € | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione |
Se il contribuente regolarizza la LIPE omessa, errata o tardiva oltre il 16 giugno 2026 si applica invece:
- la sanzione base in misura “piena” di 500 euro,
- con le riduzioni del ravvedimento previste di seguito:
| Ravvedimento LIPE I trimestre 2026 con invio oltre il 16 giugno 2026 – sanzione base 500 € | ||
| Riduzione sanzione | Importo sanzione | Termine per la regolarizzazione |
| 1/9 | 55,56 € | Entro 90 giorni dal termine di presentazione della comunicazione (31.8.2026) |
| 1/8 | 62,50 € | Entro il 30 aprile 2027, termine di invio del modello IVA 2027 |
| 1/7 | 71,43 € | Oltre il 30 aprile 2027 |
| 1/6 | 83,33 € | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione |
| 1/5 | 100,00 € | Dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio |
| 1/4 | 125,00 € | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione |
Gestione dello scarto
Dopo l’invio della LIPE occorre accertarsi di aver ricevuto la ricevuta di presentazione, resa disponibile nell’area riservata e che costituisce prova dell’avvenuta trasmissione.
In caso di LIPE regolarmente trasmessa nei termini ma scartata dallo Sdi il contribuente può:
- procedere ad una nuova trasmissione,
- senza applicazione di sanzioni,
- entro 5 giorni dalla data ricevuta di scarto.
Si noti che i cinque giorni sono da computarsi dalla ricevuta di scarto, e non dal termine ultimo di presentazione.
Alfa s.r.l. invia la LIPE del I trimestre 2026 in data 1° giugno 2026, scartata il 2 giugno. Si avrà tempo sino all’8 giugno 2026 (il 7 è domenica). Se il contribuente si accorge dello scarto il 20 giugno, invece, la comunicazione è da considerarsi come omessa.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21-bis;
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.