4° Contenuto Riservato: CPB e studi associati: le nuove e opinabili indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 16 FEBBRAIO 2026

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2026, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) previste per gli studi associati e per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a studi associati. Le indicazioni, pur finalizzate a garantire l’allineamento del CPB dei citati soggetti, sollevano dubbi interpretativi se confrontate con il dettato normativo relativo agli effetti della decadenza.

Premessa

Il quadro normativo afferente all’istituto del concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, art. 21) ha subito una modifica sostanziale con l’emanazione del c.d. Decreto “correttivo”, D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Tra le novità applicabili a partire dal biennio 2025/2026, vi è l’introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione specifiche per i professionisti che partecipano ad associazioni o società professionali, e per le associazioni e società professionali stesse.

La ratio della norma è vincolare il destino del singolo professionista a quello della struttura di appartenenza, e viceversa: il concordato deve essere adottato “a braccetto”. Nello specifico, un contribuente che dichiara redditi di lavoro autonomo e partecipa a un’associazione o società professionale non può aderire al CPB se il soggetto collettivo non vi aderisce per i medesimi periodi d’imposta, e viceversa. Tale vincolo di parallelismo si estende alla fase di vigenza del patto: il concordato cessa per il singolo se l’associazione o società professionale non determina più il reddito su base concordataria, e l’associazione o società cessa dal regime se anche solo un associato non aderisce più alla proposta.

I chiarimenti di Telefisco 2026

In sede di Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla portata operativa di queste disposizioni, soffermandosi in particolare sulle conseguenze della decadenza di un singolo socio o associato. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la decadenza dal CPB da parte di uno degli associati o soci, nel corso del biennio, comporta la cessazione dell’efficacia del concordato anche per l’ente associativo e, a cascata, per gli altri associaticon effetto dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.

La posizione dell’Agenzia si basa su una lettura speculare delle lettere b-quinquies e b-sexies dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024. Viene precisato che la cessazione per l’ente scatta laddove, per uno o più soci, “venga meno l’adesione al CPB”.

Cortocircuito normativo tra cessazione e decadenza

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate non appare, a parere di chi scrive, condivisibile e merita un’analisi critica, in quanto sembra stridere con il dettato letterale della norma e con la logica complessiva del sistema. Occorre infatti distinguere nettamente tra le cause di cessazione e gli effetti della decadenza.

L’art. 21 del Decreto, come modificato, individua le cause di cessazione. Di seguito si riporta il testo normativo di riferimento, per quanto qui di interesse:

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
(…)
b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo […] e l’associazione […] cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
(…)

La norma lega la cessazione alla circostanza che un soggetto “non determini il reddito sulla base dell’adesione”. La ratio è evidente: se un soggetto si libera dal vincolo concordatario (cessazione), potrebbe teoricamente effettuare manovre elusive con “manovre” di carattere reddituale avendo quale “sponda” il soggetto in capo al quale permane il regime concordatario.

Tuttavia, nel caso qui in esame, l’Agenzia delle Entrate equipara la decadenza di un socio alla condizione di “non determinazione del reddito sulla base dell’adesione”, facendo scattare la cessazione per tutti. Questa equiparazione, tuttavia, appare forzata alla luce dell’art. 22 del Decreto “CPB”, che disciplina la decadenza, ed in particolare secondo quanto disposto dal comma 3-bis:

3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Come noto, e chiaramente confermato dal dettato di norma, in caso di decadenza il reddito viene comunque determinato, come minimo, sulla base del reddito concordato.

A differenza della cessazione, che libera le parti dal vincolo, la decadenza fa venire meno i vantaggi del concordato ma mantiene fermo l’obbligo di versare le imposte sulle somme concordate (se superiori al reale).

Ne consegue che, in caso di decadenza di uno dei soggetti coinvolti, le manovre elusive temute dal legislatore sono impossibili alla radice, poiché il reddito imponibile del decaduto non potrà mai scendere sotto la soglia concordata.

Alla luce di quanto sovra esposto non si comprende secondo quale logica la decadenza di “uno” dovrebbe comportare la cessazione per “tutti”, determinando una potenziale penalizzazione o, paradossalmente, un potenziale vantaggio laddove la scommessa del concordato fosse risultata non vincente (valori concordati superiori agli effettivi).

Ulteriore aspetto veramente critico di questo approccio risiede nelle tempistiche: si pensi, per esempio, all’intervenuta decadenza ex lettera a)comma 1, art. 22:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2.

In questa circostanza esemplificativa, i cui effetti non sono certamente “in tempo reale”, tutti i soggetti coinvolti si troverebbero ex-post a dover rideterminare i redditi dichiarati nell’anno concordatario nel quale il contribuente “colpevole” è incorso in decadenza, e da tale rideterminazione potrebbero scaturire posizioni a favore o a sfavore di ciascun contribuente a seconda che i redditi effettivamente prodotti fossero superiori o inferiori a quelli concordati.

Conclusioni

In conclusione, a seguito di una circostanza (la decadenza di “uno”) che non comporta alcun rischio di erosione della base imponibile complessiva, a parere dell’Agenzia delle Entrate avviene la cessazione sia per gli altri soci/associati che per la struttura collettiva, e tale interpretazione appare non condivisibile sia sotto il profilo della logica, sia alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 22 che blinda il reddito in caso di decadenza

Occorre tuttavia invitare alla massima prudenza. Salvo un auspicabile passo indietro o un ulteriore chiarimento da parte dell’Amministrazione, disattendere queste indicazioni potrebbe esporre lo studio associato/società tra professionisti e gli associati/soci a contestazioni sulla validità del concordato stesso, rendendo rischioso il non adeguarsi alle indicazioni pervenute.

Resta la certezza di trovarsi, ancora una volta, dinnanzi a normative lacunose accompagnate da interpretazioni che non hanno, di fatto, alcun effetto stringente, ma che tuttavia potrebbero essere motivo di innesco di contenziosi e, sicuramente, una ragione in più per ponderare molto attentamente l’adesione al CPB nel caso di coesistenza di redditi di lavoro autonomo e associazioni professionali o società professionali.

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