4° Contenuto riservato: Principali scadenze 1 agosto-15 settembre 2025 – Focus sulla sospensione feriale dei termini fiscali e processuali

CIRCOLARE PER LO STUDIO – SCADENZE

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 28 LUGLIO 2025

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Nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre 2025, oltre alle consuete scadenze periodiche, non ci sono particolari appuntamenti con il Fisco da segnalare.
Innanzitutto, si ricorda che gli adempimenti che rientrano nel periodo che va dal 1° al 20 agosto vanno effettuati tutti entro il 20 agosto. Tra la più importanti scadenze si segnalano, al 20 agosto, il versamento delle rate delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP e, per i soggetti ISA e assimilati, il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’unica o prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP e il versamento dell’IVA periodica sia per i soggetti mensili che per quelli trimestrali.
Inoltre, si segnala la sospensione estiva delle attività dell’Amministrazione finanziaria inclusi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti nonché quelli per l’emissione e il pagamento degli avvisi bonari.

Le principali scadenze del periodo

1 agosto – Venerdì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Inizio sospensione termini feriali

Attività – Inizia a decorrere il termine di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

1 agosto – Venerdì

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di luglio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

1 agosto – Venerdì

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliare di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

16 agosto – Sabato

COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

La scadenza originaria è il 15 agosto e slitta in quanto cade di festivo.

Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

20 agosto – Mercoledì

ACCISE – Accise

Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di luglio.

Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
  • e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.

20 agosto – Mercoledì

PREVIDENZA – Artigiani e commercianti – Contribuzione

Attività – Versamento rata secondo trimestre dei contributi dovuti sul minimale di reddito

Soggetti obbligati – Artigiani ed esercenti attività commerciali.

Modalità – Modello unificato F24.

20 agosto – Mercoledì

COMUNICAZIONE – Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 2° trimestre

Attività – Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno in corso, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati – Hanno diritto al beneficio fiscale:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 , e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità – L’istanza va presentata, alternativamente:

  • in formato cartaceo (anche utilizzando l’apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest’ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

  • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane
    oppure
  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, a partire dal 16 marzo 2025 (art. 13, D.L. n. 84/2025).

Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati soggetti agli ISA.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

ACCERTAMENTO – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Attività – Pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle maggiori imposte dovute a seguito dell’adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell’anno 2024 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).

È possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi (art. 13, D.L. n. 84/2025).

Soggetti obbligati – Esercenti attività artistiche, professionali e d’impresa.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di luglio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente:

  • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
  • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo:

  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni:

  • 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata

Attività – Versamento:

  • della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di luglio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di luglio in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options

Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.

Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

  • 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
  • 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
  • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
  • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Soggetti obbligati – Condomini sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

  • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
  • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata

Attività – Versamento:

  • della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta -Saldo”.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:

  • sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
  • su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
  • contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
  • sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
  • sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
  • sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
  • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
  • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
  • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
  • 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a luglio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo – Versamento rateale

Attività – Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 2° trimestre.

Soggetti obbligati – Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all’emissione di assegni circolari.

Modalità – L’adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo “2505 – Bollo virtuale – rata.

20 agosto – Mercoledì

IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari

Attività – Presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno).

Soggetti obbligati – Aziende ed istituti di credito.

Modalità – La dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

20 agosto – Mercoledì

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).

20 agosto – Mercoledì

IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

20 agosto – Mercoledì

IVA – Liquidazione IVA periodica – Soggetti mensili

Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di luglio.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6007 – Versamento Iva mensile-luglio”.

20 agosto – Mercoledì

IVA – Liquidazione IVA periodica – Soggetti trimestrali ordinari

Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno).

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto IVA).

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6032 – Versamento Iva trimestrale – Secondo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.

20 agosto – Mercoledì

IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive

Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

20 agosto – Mercoledì

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di luglio.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

20 agosto – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti

Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.

20 agosto – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività – Pagamento della seconda rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5158 -prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

20 agosto – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento

Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

20 agosto – Mercoledì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 30 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

20 agosto – Mercoledì

PREVIDENZA – Enasarco – Contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2025

Attività – Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2025.

Soggetti obbligati – Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia.

Modalità – RID bancario.

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • terza rata con gli interessi dello 0,50%;
  • seconda rata con gli interessi dello 0,18% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • seconda rata con gli interessi dello 0,33%.

Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, a partire dal 16 marzo 2025 (art. 13, D.L. n. 84/2025).

Soggetti obbligati – Società di capitali ed equiparate con esercizio coincidente con l’anno solare, soggetti agli ISA.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • terza rata con gli interessi dello 0,50%;
  • seconda rata con gli interessi dello 0,18% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • seconda rata con gli interessi dello 0,33%.

Soggetti obbligati – Soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • terza rata con gli interessi dello 0,50%;
  • seconda rata con gli interessi dello 0,18% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • seconda rata con gli interessi dello 0,33%.

Soggetti obbligati – Soggetti IRPEF.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata;
  • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento

Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:

  • terza rata con gli interessi dello 0,50%;
  • seconda rata con gli interessi dello 0,18% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):

  • seconda rata con gli interessi dello 0,33%.

Soggetti obbligati – Società di persone e soggetti equiparati.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
  • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento

Attività – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, a partire dal 16 marzo 2025 (art. 13, D.L. n. 84/2025).

Soggetti obbligati – Soggetti ISA e assimilati.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata;
  • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

20 agosto – Mercoledì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento

Attività – Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, a partire dal 16 marzo 2025 (art. 13, D.L. n. 84/2025).

Soggetti obbligati – Società di persone e soggetti equiparati, soggetti agli ISA.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
  • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

25 agosto – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a luglio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 agosto – Giovedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività – Pagamento della terza rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5158 – prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

31 agosto – Domenica

CONTENZIOSO – Termine sospensione feriale – Processo tributario

Attività – Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 31 agosto. relativa al processo civile, amministrativo e tributario.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Tutti i termini riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento. 

1 settembre – Lunedì

COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

1 settembre – Lunedì

COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

1 settembre – Lunedì

IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

1 settembre – Lunedì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

1 settembre – Lunedì

IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di luglio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  1. il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
  2. l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
  4. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

1 settembre – Lunedì

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di settembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 agosto, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

1 settembre – Lunedì

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostanoncoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

1 settembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di luglio.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).

1 settembre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

La scadenza originaria è il 31 agosto e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di luglio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di giugno.

Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

4 settembre – Giovedì

ACCERTAMENTO – Termine sospensione feriale – Accertamento

Attività – Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Tutti i termini sopra elencati riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

4 settembre – Giovedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

15 settembre – Lunedì

COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

15 settembre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione

Attività – Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati.

Modalità – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d’imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Entro la stessa data, i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

15 settembre – Lunedì

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).

15 settembre – Lunedì

IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

15 settembre – Lunedì

IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive

Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

15 settembre – Lunedì

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di agosto.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

15 settembre – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

15 settembre – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento Imu – Entro 90 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento dell’IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2025.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell’IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
  • 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
  • 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
  • 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
  • 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
  • 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
  • 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell’IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
  • 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
  • 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
  • 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
  • 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
  • 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
  • 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

  • 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

L’Approfondimento
Sospensione feriale dei termini fiscali e processuali – Le novità introdotte dalla Riforma

A seguito delle novità introdotte dalla Riforma fiscale, nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate sospende la propria attività: rientrano in tale sospensione l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (cosiddette lettere di compliance).
Inoltre:
– dal 1° agosto al 4 settembre 2025 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
– per tutto il mese di agosto, sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

L’adempimento

Nel periodo estivo sono previste alcune sospensioni sia dal punto di vista amministrativo che più propriamente procedurale.

Per il secondo anno consecutivo, a seguito delle novità introdotte dal decreto di riforma degli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) dal 1° al 31 agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (cosiddette lettere di compliance.

Inoltre, restano confermate le precedenti disposizioni secondo cui sono previste altre due diverse tipologie di sospensione e, precisamente:

  • dal 1° agosto al 4 settembre per quanto riguarda i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
  • dal 1° al 31 agosto per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Sospensione dei termini per l’accertamento e il pagamento degli avvisi bonari

L’art. 7-quater, commi 16, 17 e 18 del D.L. n. 193/2016 prevede la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento.

In particolare, sono sospesi, dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006);
  • i termini di 60 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Riguardo a quest’ultimo aspetto si ricorda che:

  • l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 prevede che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (c.d. “Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”);
  • il comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997 prevede che le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito del controllo. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
  • l’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 prevede che l’Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di 630 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti dalla legge.

Per quanto concerne gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il temine di 60 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.
Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 60 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

Sospensione feriale dei termini processuali

Oltre alla sospensione delle attività dell’Amministrazione finanziaria, durante l’estate opera una più generalizzata sospensione dei termini processuali.

In particolare, l’art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la pausa estiva incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.

Volendo sintetizzare, sono interessati alla sospensione: 

Termine sospesoNorma di riferimento
Reclamo/ricorsoart. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992
Presentazione del ricorsoart. 21, D.Lgs. n. 546/1992
Costituzione in giudizio del ricorrenteart. 22, D.Lgs. n. 546/1992
Costituzione in giudizio della parte resistenteart. 23, D.Lgs. n. 546/1992
Riassunzione a seguito di rinvio (termine di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione)art. 63, D.Lgs. n. 546/1992
Impugnazione delle sentenze:sessanta giorni dalla notifica della sentenzasei mesi dal deposito della sentenza art. 63, D.Lgs. n. 546/1992art. 327  c.p.c.

Se uno dei termini sopra elencati cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Se, ad esempio, il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 18 luglio 2025, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 17 ottobre (i 60 giorni vengono calcolati nel seguente modo: 13 giorni di luglio, 0 giorni ad agosto per via della sospensione, 30 giorni di settembre, 17 giorni di ottobre).

Si ricorda anche che:

  • la sospensione feriale incide sui termini a ritroso per il deposito presso le Segreterie delle Corti di Giustizia tributarie di documenti e memorie illustrative (art. 32, D.Lgs. n. 546/1992): in tal caso, la sospensione comporta una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti;
  • è possibile cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con i 90 giorni previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione (art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016).

Sospensione attività dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre

Secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024 (Riforma degli adempimenti fiscali), salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

Restano valide le vecchie norme sopra riportate e cioè:

  • la sospensione dei termini per l’accertamento e il pagamento degli avvisi bonari (art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016);
  • la sospensione per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006).

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