L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 3 APRILE 2026
L’introduzione delle nuove misure sul cuneo fiscale ad opera della Legge n. 207/2024 impone ai lavoratori dipendenti una verifica puntuale dei benefici riconosciuti in busta paga. Il contributo analizza il funzionamento del bonus per i redditi fino a 20.000 euro e dell’ulteriore detrazione fino a 40.000 euro, evidenziando il ruolo determinante del reddito complessivo nella corretta determinazione delle agevolazioni. Particolare attenzione è dedicata agli effetti in sede di dichiarazione dei redditi, dove la presenza di redditi aggiuntivi può comportare il ricalcolo o la restituzione dei benefici fruiti, nonché alle indicazioni operative per evitare conguagli sfavorevoli.
Spirata la scadenza del 16 marzo, i lavoratori hanno ricevuto dai datori di lavoro le certificazioni uniche dei redditi percepiti nel periodo d’imposta 2025, con un’importante novità in più rispetto agli anni precedenti. Quest’anno, infatti, sono chiamati a fare i conti con la verifica della spettanza dei benefici fruiti derivanti dalle misure per favorire il cuneo fiscale previste dal legislatore a partire dal 2025, riconosciute in busta paga dai datori di lavoro.
Come è noto, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto due misure per favorire la riduzione delle imposte sui redditi percepiti dai lavoratori subordinati con un reddito non superiore a 40.000 euro nel medesimo periodo d’imposta.
Bonus e detrazione: struttura delle agevolazioni
La prima misura è disciplinata dall’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge n. 207/2024, e prevede, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma calcolata in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno. Tale bonus, che non concorre alla formazione del reddito, è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il reddito di lavoro dipendente da considerare ai fini dell’applicazione della percentuale applicabile è rapportato all’intero anno.
La seconda agevolazione fiscale, anziché ridurre il cuneo fiscale mediante il riconoscimento di un bonus fiscale al lavoratore, agisce direttamente sull’imposta netta dovuta. In particolare, l’art. 1, comma 6, della Legge n. 207/2024 prevede un’ulteriore detrazione, dunque aggiuntiva a quella prevista dall’art. 13 del TUIR, a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo d’importo superiore a 20.000 euro fino a 40.000 euro. Anche in questo caso i beneficiari della detrazione fiscale in parola sono esclusivamente i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49.
La detrazione è pari a 1.000 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, e spetta in misura intera se il reddito complessivo di lavoro dipendente è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro. Se il reddito è superiore, ma comunque non superiore a 40.000 euro, la detrazione di 1.000 euro è pari al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro.
Effetti in dichiarazione e rilevanza del reddito complessivo
Dopo un excursus del quadro regolatorio, la questione che occupa il presente contributo riguarda gli effetti che tale misura potrebbe comportare per i lavoratori in sede di dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi). Tali effetti, infatti, potrebbero determinare differenze tra l’importo del bonus percepito oppure dell’imposta trattenuta a seguito delle attività svolte nel periodo d’imposta 2025 dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Va ricordato, a tal fine, che l’art. 1, comma 7, della Legge n. 207/2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica le due misure agevolative all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verifichino in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. L’eventuale recupero di quanto non spettante al lavoratore deve essere effettuato dai medesimi sostituti d’imposta in sede di conguaglio, eventualmente in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio, nel caso in cui l’importo del recupero sia superiore a 60 euro.
Il ruolo del reddito complessivo
La questione, tuttavia, non è quella relativa al conguaglio fiscale operato dal sostituto d’imposta, ma l’influenza di altri redditi che potrebbero determinare una diversa misura del bonus fiscale o dell’ulteriore detrazione.
Come si è potuto notare, infatti, il legislatore ha previsto in entrambi i casi che il reddito da considerare ai fini del bonus e dell’ulteriore detrazione è il reddito complessivo.
Pertanto, i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale, ove avessero conseguito anche altri redditi, devono verificare in sede di dichiarazione dei redditi qual è l’effettiva misura spettante.
Il reddito di riferimento per le agevolazioni
A tal fine, è necessario evidenziare che il reddito complessivo da considerare è il c.d. reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali.
Come ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Redditi inclusi ed esclusioni
Inoltre, l’art. 1, comma 9, della Legge n. 207/2024 prevede espressamente che, ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 , rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, nonché dell’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.
L’unico reddito che deve essere escluso, sempre secondo quanto disposto dal citato comma 9, è quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Come si può notare, i casi che potrebbero determinare differenze e finanche l’azzeramento del bonus o dell’ulteriore detrazione sono tutt’altro che rari.
Ad esempio, un lavoratore con un reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro che ha percepito nel periodo d’imposta redditi di locazione soggetti a cedolare secca di 12.000 euro annui dovrà restituire l’ulteriore detrazione fruita, pari a 1.000 euro, senza contare peraltro la differente misura della detrazione prevista dall’articolo 13 del TUIR.
In definitiva, particolare attenzione alle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti nei casi di conseguimento di redditi aggiuntivi a quelli di lavoro dipendente e valutare se, per il periodo d’imposta 2026, chiedere al sostituto d’imposta di tenere conto già in sede di elaborazione delle buste paga mensili del reddito complessivo effettivo stimato dal lavoratore, in luogo di quello di lavoro dipendente considerato dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 13 e 49
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 35
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 4– 9
- Agenzia delle Entrate, Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
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