COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 FEBBRAIO 2026
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2470, del 5 febbraio 2026, ribadisce il limite della responsabilità del socio accomandante.
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente e annullato la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro e sanzioni dovute da una s.a.s. estinta, di cui il ricorrente è il socio accomandante.
Avverso la sentenza sfavorevole l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione con una serie articolata di motivazioni.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia stato violato l’art. 21, D.Lgs. 546/1992 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, D.Lgs. n. 175/2014 e degli artt. 1309, 2312, 2313 e 2495 c.c.; in sostanza l’Agenzia delle Entrate sosteneva che il socio accomandante era responsabile dei debiti tributari della società estinta.
Cenni sulle s.a.s.
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una forma societaria italiana che combina caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali. In questa tipologia, ci sono due categorie di soci:
- soci accomandatari: che gestiscono la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
- soci accomandanti: che sono esclusi dall’amministrazione della società e rispondono limitatamente alla quota conferita.
Caratteristiche principali della s.a.s. sono:
- costituzione: richiede un atto costitutivo scritto depositato presso il Registro delle imprese;
- capitale sociale: non è prevista una soglia minima di capitale sociale. I soci possono conferire denaro, beni, crediti o prestazioni d’opera;
- responsabilità: gli accomandatari hanno responsabilità illimitata, mentre gli accomandanti hanno responsabilità limitata alla quota conferita;
- gestione: la gestione è affidata esclusivamente agli accomandatari.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità
La Cassazione, con l’ordinanza 26 marzo 2025, n. 8048, ha stabilito che è sempre limitata la responsabilità dell’accomandante della s.a.s. – società in accomandita semplice.
La Cassazione, con la citata sentenza n. 8048/2025 osserva che come è noto, coessenziale alla struttura della società in accomandita semplice è il principio (stabilito dall’art. 2318, comma 2, c.c.) per cui l’amministrazione della società può essere conferita solo a soci accomandatari.
L’ingerenza nell’amministrazione è rigorosamente vietata ai soci accomandanti dall’art. 2320 c.c., il quale, al comma 2, aggiunge che
“il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 11250/2016 e Cass. n. 4498/2018) che il socio accomandante assume laresponsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell’art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere “atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della stessa”.
Alla luce del suddetto principio è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto finalizzata alla cogestione dell’amministrazione sociale la mera presenza nella rivendita commerciale della socia accomandante, senza procedere all’ulteriore disamina della natura dell’attività esercitata; mentre è stata confermata la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la mera “presa di contatto” del socio con un’altra società, tesa a sondarne le intenzioni “transattive”, non comportasse violazione del divieto di ingerenza.
È, altresì, principio consolidato (cfr. Cass. n. 3563/1979 e Cass. n. 172/1987) quello per cui, per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa.
In applicazione di tali consolidati principi, osservava la Cassazione, per rimeditare i quali non si ravvisa alcun elemento, correttamente, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di merito ha concluso che con la sottoscrizione della scrittura 9 febbraio 2016 la socia accomandante, nel riconoscere un debito della società e nell’impegnarsi a ripianarlo, non aveva posto in essere un atto di ingerenza nell’amministrazione e non era, pertanto, divenuta illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
Peraltro, al riguardo, ed è questo un rilievo che potrebbe perfino colorare di inammissibilità l’intero ricorso, la Corte di merito ha indubbiamente escluso che vi fosse la volontà di rinunciare alla limitazione di responsabilità, inerente alla sua condizione di socia accomandante della s.a.s.
In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.
Assenza di prove da parte dell’Agenzia delle Entrate sul ruolo del socio accomandante
Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento la Cassazione, con la sentenza n. 26264/2022, ha affermato che è sufficiente ricordare che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565/2021; conformi Cass. n. 9429/2020 e Cass. n. 1671/2013, entrambe non massimate).
Una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 c.c.
Osservano i giudici di legittimità che “Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36, D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato D.P.R., e 60, D.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del Fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci” (Cass. sez. un., 12 febbraio 2025, n. 3625).
Per i giudici di legittimità la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di prova da parte dell’Agenzia delle Entrate (che ne aveva l’onere) della effettiva (non presunta) distribuzione di somme ai soci in forza del bilancio di liquidazione ovvero, in assenza di questo, sulla base di altre modalità erogative.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 1309, 2312, 2313 e 2495;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60;
- Cass., sez. trib., ord. 5 febbraio 2026, n. 2470;
- Cass., sez. III, ord. 26 marzo 2025, n. 8048.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise