4° Contenuto riservato: Decreto Comparti Produttivi: le istruzioni INPS sulle novità in tema di ammortizzatori sociali

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 28 AGOSTO 2025


Con Circolare 13 agosto 2025, n. 121, l’INPS fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113, aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

L’Istituto illustra, altresì, le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessaL’articolo 6, comma 1 , del D.L. n. 92/2025 prevede che i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l’anno 2025 l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, per tutto il periodo di fruizione del trattamento.L’esonero non spetta o si interrompe, qualora sia in corso di fruizione, nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo.
Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di impreseL’articolo 7 del D.L.  n. 92/2025, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, riconosce un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del D.L.  n. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 7 del d D.L.  n. 92/2025 sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.  n. 92/2025 i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L148”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92”.I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttivaL’articolo 8 del D.L.  n. 92/2025 ha modificato l’articolo 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, aggiungendo i seguenti tre commi:il comma 1-ter, ai sensi del quale, per l’anno 2025, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale;il comma 1-quater, ai sensi del quale, nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 44, il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento nei seguenti due casi:rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;non accetti l’offerta di un lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;il comma 1-quinquies , ai sensi del quale le predette disposizioni in tema di decadenza dal trattamento si applicano quando le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore modaL’articolo 2 del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, un trattamento di cassa integrazione ordinaria, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché alle disposizioni che disciplinano la durata dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA).L’articolo 10 del D.L. n. 92/2025, inserendo il comma 1-bis al citato articolo 2, ha prorogato la predetta misura per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.I datori di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:essere classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;avere già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del FSBA di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.Laddove sussista una corrispondenza univoca tra i codici ATECO 2007 già ammessi al beneficio e i nuovi codici ATECO 2025, viene indicato solo il codice ATECO 2025 che dà diritto alla prestazione.Invece, nel caso in cui non sussista una corrispondenza univoca tra codice ATECO 2025 e codici ATECO 2007 – in quanto in un unico codice ATECO 2025 sono confluiti più codici ATECO 2007, alcuni dei quali ammessi, altri esclusi al trattamento salariale in argomento, accanto al codice ATECO 2025 viene indicato anche il codice ATECO 2007 già ammesso e richiesto ai fini del riconoscimento della misura, con le seguenti precisazioni:le matricole iscritte prima del 1° aprile 2025, ai fini del riconoscimento della misura, oltre al codice ATECO 2025 in elenco, devono possedere, alla data del 31 marzo 2025, anche lo specifico codice ATECO 2007 indicato accanto al codice ATECO 2025;le matricole iscritte dal 1° aprile 2025, oltre a essere in possesso dello specifico codice ATECO 2025 in elenco, devono svolgere in concreto l’attività economica corrispondente a quella descritta dal codice ATECO 2007 che risulta associato al nuovo codice ATECO 2025.Le domande devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Tuttavia, qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e la data di pubblicazione della presente circolare, è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.La causale da indicare in domanda è la seguente: “Settore moda proroga ex DL 92/2025 ”.
La richiesta di proroga del trattamento può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria.L’articolo 10 del D.L.  n. 92/2025 introduce una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, prevedendo che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell’Istituto anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro.Quest’ultimo, quindi, può optare in domanda per tale modalità di pagamento senza dovere compilare l’apposito quadro relativo all’indice di liquidità aziendale. In caso di pagamento diretto della prestazione, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41).
Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazioneIl comma 1 dell’articolo 10-bis del D.L.  n. 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 , lettere m), n) e o), del D.Lgs. n. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10 , lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato D.Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.I datori di lavoro devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038”.Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità.
Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)Il comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L.  n. 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, il trattamento di cui all’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato(OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.La norma introduce, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l’accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato.Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata.La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative.
Le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L.  n. 92/2025, che interessino operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L.  92/2025 ”.È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione.
Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.Le suddette domande devono essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2025 alla data di pubblicazione della presente circolare, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data.I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

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