4° Contenuto Riservato: Decreto fiscale: esenzione IRPEF per premi agli sportivi dilettanti sotto i 300 euro

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 8 APRILE 2026

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2026, n. 72, all’art. 9, ripristina l’esenzione dall’applicazione della ritenuta IRPEF, per le somme fino a 300 euro; la nuova disposizione si applicherà sui premi corrisposti dal 28 marzo, data di entrata in vigore della norma, e fino al 31 dicembre 2026.

Un iter normativo complicato

La disciplina fiscale dei premi corrisposti agli sportivi dilettanti prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, come stabilito dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021.

Per quanto riguarda la soglia di 300 euro, è stata introdotta una specifica agevolazione temporanea.

L’art. 14, comma 2-quater, del D.L. n. 215/2023 (Decreto “Milleproroghe”) ha previsto l’esonero dalla ritenuta alla fonte per i premi versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro.

Se l’ammontare è superiore a 300 euro, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Tale previsione normativa non era stata prorogata per il periodo d’imposta 2025, pertanto i premi corrisposti nel 2025 avrebbero dovuti essere soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta indipendentemente dall’ammontare corrisposto.

Tuttavia l’art. 45, comma 9, del D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione – TUVR) ripropone l’esonero da ritenuta per i premi complessivamente inferiori a 300 euro, applicabile sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a partire dal 29 febbraio 2024.

Il D.Lgs. n. 192, del 18 dicembre 2025, ha sostanzialmente abrogato l’esenzione già in programma dal 1° gennaio 2026.

La disciplina fiscale dei premi agli sportivi dilettanti

La disciplina fiscale dei premi corrisposti agli sportivi dilettantistici è regolata dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, in combinato disposto con l’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% quando erogate:

  • a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive nazionali o internazionali;
  • a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni.

La disciplina si applica ai premi corrisposti da: CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.

I percettori dei premi soggetti alla ritenuta sono gli atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo.

La disposizione può trovare applicazione anche in relazione a somme che atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo conseguono dalle Federazioni sportive per attività sportiva svolta nell’ambito del settore dilettantistico.

Le novità contenute nel Decreto fiscale

L’art. 9, del D.L. n. 38, del 27 marzo 2026, dal titolo “Soglia per l’esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti”, dispone che alle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge (28 marzo 2026) fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte del 20 per cento, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Allo stato attuale, pertanto, la travagliata questione della soglia di esenzione erogate agli atleti dilettanti presenta la seguente situazione:

  1. per il primo trimestre che va dal 1° gennaio al 27 marzo 2026, lo sportivo dilettante che ha ricevuto premi si è visto applicare la ritenuta nel 20 per cento indipendentemente dall’importo erogato;
  2. per il periodo 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026, torna l’esenzione per i premi inferiori a 300 euro;
  3. a partire dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche in corso d’anno, l’esenzione verrà nuovamente meno con l’applicazione della ritenuta IRPEF.

Si ricorda, infine, che se l’ammontare è superiore a tale importo di 300 euro, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 30;
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 36;
  • D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 9.

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